Art. 5.
  Chiunque produce,  vende, pone  in vendita o  comunque distribuisce
per il  consumo vino  con la denominazione  di origine  controllata e
garantita "Ghemme" e'  tenuto a norma di  legge, all'osservanza delle
condizioni  e dei  requisiti stabiliti  nell'annesso disciplinare  di
produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
                                                 Roma, 29 maggio 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi