Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" e' riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione: Nebbiolo (Spanna) minimo 75%; Vespolina ed uva rara da sole o congiuntamente per un massimo del 25%. Art. 3. La zona di produzione delle uve ricade in provincia di Novara, in parte del territorio amministrativo del comune di Ghemme ed in parte nel territorio amministrativo del comune di Romagnano Sesia, limitatamente ai terreni circoscritti da: strada statale 299 di Alagna, dal confine comunale di Ghemme in direzione Sizzano, fino a raggiungere, a nord ovest, la strada statale 142; a nord la strada statale 142; a nord est la strada provinciale 107 di Romagnano Sesia; la strada della Mauletta; la strada comunale del Cantalupo; il confine comunale di Ghemme, fino al raggiungimento della ferrovia Santhia'/ Arona; il torrente Strego ed il torrente Strona fino al confine comunale con Sizzano; il confine comunale di Sizzano fino alla statale 299 di Alagna. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire all'uva ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo, unicamente i vigneti collinare di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli impiantati su terreni di fondo valle od esposti a nord. Le forme di allevamento devono essere a controspalliera. I sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque autorizzati dagli organi tecnici competenti ed in ogni caso atti a non modificare le peculiarita' organolettiche dell'uva, del mosto e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La produzione massima di uva in coltura specializzata non deve superare gli 80 quintali ad ettaro. La produzione media di uva per ceppo non puo' essere superiore a 3 chilogrammi. A detti limiti, anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva /vino per i quantitativi di cui trattasi. I nuovi vigneti ed i reimpianti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme", a partire dall'anno solare successivo all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono avere una densita' minima di 2.900 viti per ettaro. I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" solo a partire dal quarto anno dall'impianto. La resa massima di uva per ettaro del quarto anno non dovra' superare il 70%. L'eventuale produzione del terzo anno potra' essere rivendicata con la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi", nei cui albi i terreni vitati relativi alla denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" sono automaticamente iscritti. Art. 5. Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento in botti di legno, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno dei territori comunali di Ghemme e Romagnano Sesia. Tuttavia tali operazioni sono consentite, su autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche - anche in cantine ubicate al di fuori del suddetto territorio, purche' situate nei seguenti comuni della provincia di Novara: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e nel comune di Gattinara in provincia di Vercelli. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti e tutte le altre consentite dalla vigente normativa. Per avere diritto alla denominazione di origine controllata e garantita il vino "Ghemme" deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di tre anni, di cui per almeno venti mesi in botti di legno ed affinato per almeno nove mesi in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell'anno al quale si riferisce la vendemmia. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Ghemme" una gradazione alcolica minima naturale di 11,5 . E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita, sia ad altro vino atto alla medesima denominazione, sia a vino aventi i requisiti del vino "Ghemme". Tale pratica puo' essere eseguita una sola volta. Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno, si potra' tenere il 5% di vino dell'annata in invecchiamento in contenitori diversi da usarsi esclusivamente per colmature. Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" puo' essere designato in etichetta con la menzione "riserva" qualora derivi da uve aventi un titolo alcolometrico naturale minimo del 12% e sia stato sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di quattro anni, di cui almeno venticinque mesi in botti di legno ed almeno nove mesi di affinamento in bottiglia. Art. 7. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino anche con riflessi granata; odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo; sapore: asciutto, sapido, con fondo gradevolmente amarognolo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 12; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 23 per mille. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Ghemme "riserva", nell'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino tendente al granata; odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo; sapore: sottile, asciutto, sapido, armonico, austero ma vellutato, con fondo gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 12,5; estratto secco netto minimo: 24 per mille. Art. 8. Alla denominazione di cui all'art. 1 del presente disciplinare e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da "riserva", ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, fine, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, toponimi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" la menzione riserva deve figurare in etichetta sotto la denominazione di origine controllata e garantita. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Art. 9. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" deve essere immesso al consumo in bottiglie di capacita' non superiore ai 5 litri. E' fatto obbligo l'uso di bottiglie esclusivamente di forma Borgognona o Bordolese di vetro scuro, munite di tappo di sughero rasobocca.