(all. 1 - art. 1)
                               Art. 1.
  La  denominazione di  origine controllata  e garantita  "Ghemme" e'
riservata al  vino che risponde  ai requisiti stabiliti  nel presente
disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme"
deve  essere   ottenuto  da   uve  provenienti  da   vigneti  aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione:
    Nebbiolo (Spanna) minimo 75%;
  Vespolina ed uva  rara da sole o congiuntamente per  un massimo del
25%.
                               Art. 3.
  La zona di  produzione delle uve ricade in provincia  di Novara, in
parte del territorio amministrativo del  comune di Ghemme ed in parte
nel  territorio   amministrativo  del  comune  di   Romagnano  Sesia,
limitatamente  ai  terreni circoscritti  da:  strada  statale 299  di
Alagna, dal confine  comunale di Ghemme in direzione  Sizzano, fino a
raggiungere, a  nord ovest, la strada  statale 142; a nord  la strada
statale 142; a nord est la strada provinciale 107 di Romagnano Sesia;
la  strada  della Mauletta;  la  strada  comunale del  Cantalupo;  il
confine  comunale di  Ghemme, fino  al raggiungimento  della ferrovia
Santhia'/  Arona;  il torrente Strego  ed il torrente Strona  fino al
confine comunale  con Sizzano;  il confine  comunale di  Sizzano fino
alla statale 299 di Alagna.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione  del  vino  a   denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  "Ghemme" devono  essere quelle  tradizionali della  zona e
comunque atte a  conferire all'uva ed al vino  derivato le specifiche
caratteristiche di qualita'.
  Sono  pertanto  da  considerare  idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
nell'albo,   unicamente  i   vigneti   collinare   di  giacitura   ed
orientamento adatti,  con esclusione di quelli  impiantati su terreni
di fondo valle od esposti a nord.
  Le forme di allevamento devono essere a controspalliera. I sesti di
impianto ed i  sistemi di potatura devono  essere quelli generalmente
usati o  comunque autorizzati dagli  organi tecnici competenti  ed in
ogni  caso  atti  a  non modificare  le  peculiarita'  organolettiche
dell'uva, del mosto e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
  La  produzione massima  di uva  in coltura  specializzata non  deve
superare gli  80 quintali ad ettaro.  La produzione media di  uva per
ceppo non puo' essere superiore a 3 chilogrammi.
  A detti  limiti, anche in  annate favorevoli i quantitativi  di uve
ottenute e da  destinare alla produzione dei vini  a denominazione di
origine controllata e garantita  "Ghemme" devono essere riportati nei
limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20%
i limiti  medesimi, fermi  restando i  limiti resa uva /vino   per  i
quantitativi di cui trattasi.
  I nuovi vigneti ed i  reimpianti destinati alla produzione del vino
a  denominazione  di  origine  controllata e  garantita  "Ghemme",  a
partire  dall'anno  solare  successivo   all'entrata  in  vigore  del
presente disciplinare, devono avere una densita' minima di 2.900 viti
per ettaro.
  I  vigneti  potranno essere  adibiti  alla  produzione del  vino  a
denominazione  di origine  controllata  e garantita  "Ghemme" solo  a
partire dal  quarto anno  dall'impianto. La resa  massima di  uva per
ettaro  del  quarto anno  non  dovra'  superare il  70%.  L'eventuale
produzione  del   terzo  anno   potra'  essere  rivendicata   con  la
denominazione di origine controllata "Colline Novaresi", nei cui albi
i terreni vitati relativi alla denominazione di origine controllata e
garantita "Ghemme" sono automaticamente iscritti.
                               Art. 5.
  Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento
in botti di legno, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia,
devono essere effettuate all'interno dei territori comunali di Ghemme
e Romagnano Sesia.
  Tuttavia  tali operazioni  sono consentite,  su autorizzazione  del
Ministero delle  risorse agricole, alimentari e  forestali - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e  delle indicazioni geografiche  tipiche - anche  in cantine
ubicate  al di  fuori del  suddetto territorio,  purche' situate  nei
seguenti comuni  della provincia  di Novara: Barengo,  Boca, Bogogno,
Borgomanero,  Briona,  Cavaglietto,  Cavaglio  d'Agogna,  Cavallirio,
Cressa,  Cureggio,   Fara  Novarese,  Fontaneto   d'Agogna,  Gattico,
Grignasco,  Maggiora,  Marano  Ticino,  Mezzomerico,  Oleggio,  Prato
Sesia,  Sizzano,  Suno,  Vaprio  d'Agogna, Veruno  e  nel  comune  di
Gattinara in provincia di Vercelli.
  La resa massima  dell'uva in vino finito non  deve essere superiore
al 70%.
  Qualora tale resa  superi la percentuale sopra indicata,  ma non il
75%,  l'eccedenza non  avra'  diritto alla  denominazione di  origine
controllata e  garantita, oltre detto  limite decade il  diritto alla
d.o.c.g. per tutto il prodotto.
  Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali
e costanti e tutte le altre consentite dalla vigente normativa.
  Per  avere  diritto alla  denominazione  di  origine controllata  e
garantita  il vino  "Ghemme"  deve essere  sottoposto  ad un  periodo
minimo di invecchiamento di tre anni, di cui per almeno venti mesi in
botti di  legno ed  affinato per  almeno nove  mesi in  bottiglia. Il
periodo di invecchiamento  decorre dal 1 novembre  dell'anno al quale
si riferisce la vendemmia. Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al  vino "Ghemme" una gradazione  alcolica minima naturale
di 11,5 .
  E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima
del 15%,  di vino  atto alla denominazione  di origine  controllata e
garantita, sia ad altro vino  atto alla medesima denominazione, sia a
vino aventi i  requisiti del vino "Ghemme". Tale  pratica puo' essere
eseguita una sola volta.
  Fermo restando l'invecchiamento in  contenitori di legno, si potra'
tenere il  5% di  vino dell'annata  in invecchiamento  in contenitori
diversi da usarsi esclusivamente per colmature.
                               Art. 6.
  Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme"
puo' essere designato in etichetta  con la menzione "riserva" qualora
derivi da uve aventi un  titolo alcolometrico naturale minimo del 12%
e  sia stato  sottoposto ad  un periodo  minimo di  invecchiamento di
quattro anni,  di cui almeno  venticinque mesi  in botti di  legno ed
almeno nove mesi di affinamento in bottiglia.
                               Art. 7.
  Il  vino  a  denominazione   di  origine  controllata  e  garantita
"Ghemme", all'atto  dell'immissione al  consumo deve  rispondere alle
seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino anche con riflessi granata;
  odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;
  sapore:  asciutto,  sapido,  con  fondo  gradevolmente  amarognolo,
armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 12;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 23 per mille.
  Il vino a  denominazione di origine controllata  e garantita Ghemme
"riserva", nell'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino tendente al granata;
  odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;
  sapore: sottile, asciutto, sapido,  armonico, austero ma vellutato,
con fondo gradevolmente amarognolo;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 12,5;
    estratto secco netto minimo: 24 per mille.
                               Art. 8.
  Alla denominazione di  cui all'art. 1 del  presente disciplinare e'
vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da "riserva", ivi
compresi  gli  aggettivi:  superiore,   extra,  fine,  selezionato  e
similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento a  nomi, toponimi, ragioni  sociali e marchi  privati non
aventi  significato  laudativo  e  non idonei  a  trarre  in  inganno
l'acquirente.
  Nella  presentazione e  designazione  del vino  a denominazione  di
origine  controllata e  garantita "Ghemme"  la menzione  riserva deve
figurare in etichetta sotto la denominazione di origine controllata e
garantita.  Sulle bottiglie  contenenti  il vino  a denominazione  di
origine controllata e garantita  "Ghemme" deve figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
                               Art. 9.
  Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme"
deve  essere  immesso  al  consumo  in  bottiglie  di  capacita'  non
superiore  ai   5  litri.  E'   fatto  obbligo  l'uso   di  bottiglie
esclusivamente di forma Borgognona o Bordolese di vetro scuro, munite
di tappo di sughero rasobocca.