Art. 2. 1. Il commissario straordinario si avvale di un comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il comitato e' presieduto dal commissario straordinario ed e' cosi' composto: a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; c) un rappresentante del Ministero della difesa; d) un rappresentante del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza; e) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; f) un rappresentante del Ministero delle finanze; g) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; h) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; i) un rappresentante del Ministero della sanita'; l) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; m) un rappresentante del Ministero per il commercio con l'estero; n) un rappresentante del Ministero per la solidarieta' sociale; o) un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni per il coordinamento delle eventuali iniziative regionali; p) un esperto per il risanamento finanziario e la stabilizzazione economica. 2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato sono scelti tra il personale con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata. 3. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato puo' essere integrato, in relazione a specifici argomenti, con rappresentanti di altre amministrazioni o con esperti, ai sensi degli articoli 29 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400.