Art. 3.
  1. Il  commissario straordinario si  avvale di una  struttura posta
alle  sue  dirette dipendenze,  istituita  presso  la Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. Con decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  di concerto  con il  Ministro del  tesoro, e'  definito il
contingente  di  personale  assegnato   a  tale  struttura,  mediante
personale della Presidenza del Consiglio  dei Ministri e di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato.