Art. 3. 1. Il commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, e' definito il contingente di personale assegnato a tale struttura, mediante personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato.