IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni all'afflusso  e  alla circolazione  stradale
delle piccole isole dove si  trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Considerato che ai sensi del  predetto articolo compete al Ministro
dei lavori pubblici,  sentite le regioni ed i  comuni interessati, la
facolta' di  vietare nei  mesi di  piu' intenso  movimento turistico,
l'afflusso e  la circolazione di  veicoli appartenenti a  persone non
facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la  delibera del  consiglio comunale  di Ustica  (Palermo) in
data 5 febbraio 1997, n. 5;
  Vista la nota della prefettura di Palermo in data 25 febbraio 1997,
n. 70517;
  Vista la  nota della regione siciliana  in data 22 aprile  1997, n.
144;
  Ritenuto comunque  urgente ed indilazionabile adottare  i richiesti
provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dal  1  agosto  1997  al  31  agosto  1997  e'  vietato  l'afflusso
sull'isola di Ustica  di veicoli a motore appartenenti  a persone non
stabilmente residenti nel comune di  Ustica fatte salve le deroghe di
cui agli articoli successivi.