Art. 2.
  Durante  il  periodo  di   vigenza  del  divieto  possono  affluire
all'isola:
    a) veicoli per trasporto pubblico;
    b) veicoli che trasportano merci deperibili;
  c)   autoveicoli   che   trasportano   invalidi,   purche'   muniti
dell'apposito  contrassegno previsto  dall'art. 381  del decreto  del
Presidente della Repubblica  16 dicembre 1992, n.  495, rilasciato da
una competente autorita' italiana o estera;
  d)  veicoli di  enti  pubblici  addetti a  servizi  di polizia,  di
utilita' o di pubblico interesse.