Art. 3.
  Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni
feriali possono affluire sull'isola:
  a)  veicoli  appartenenti  a proprietari  di  abitazioni  esistenti
sull'isola,  anche non  stabilmente  residenti,  limitatamente ad  un
veicolo ed un motociclo per nucleo familiare;
  b)  veicoli i  cui proprietari  trascorreranno almeno  sette giorni
sull'isola e  che possono  dimostrare la  durata del  soggiorno anche
mediante biglietti  di viaggio navali  di andata  e ritorno da  e per
Palermo;
  c)  autoveicoli con  targa estera,  sempre che  siano condotti  dal
proprietario  o  da un  componente  della  famiglia del  proprietario
stesso nonche' quelli con  targa italiana, noleggiati negli aeroporti
intercontinentali da  turisti stranieri,  ai sensi dell'art.  5 della
legge n. 556/1988,  previa dimostrazione del contratto  di noleggio e
del pacchetto turistico agevolato;
  d)  autoveicoli  per  trasporto  merci  sempre  che  non  siano  in
contrasto con  le limitazioni alla circolazione  vigenti sulle strade
dell'isola;
  e)  autoveicoli appartenenti  agli iscritti  all'Albo Usticese  non
residenti,  ai  sensi dell'art.  8  del  vigente statuto  comunale  e
riconoscibili attraverso apposito tesserino  rilasciato dal comune di
Ustica.