Art. 3. Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola: a) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni esistenti sull'isola, anche non stabilmente residenti, limitatamente ad un veicolo ed un motociclo per nucleo familiare; b) veicoli i cui proprietari trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno anche mediante biglietti di viaggio navali di andata e ritorno da e per Palermo; c) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato; d) autoveicoli per trasporto merci sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola; e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'Albo Usticese non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica.