Art. 4.
                              Sanzioni
  Chiunque viola i  divieti di cui al presente decreto  e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587.500 a
L. 2.350.000 cosi' come previsto dal  comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile  1992, n. 285, come aggiornato  con decreto del
Ministro di grazia e giustizia in data 20 dicembre 1996.