Art. 2.
                      Disposizioni concernenti
                  la legge 31 dicembre 1991, n. 433
  1. Al  fine di accelerare  l'opera di ricostruzione e  di rinascita
delle  zone colpite  dagli  eventi sismici  del  dicembre 1990  nelle
province di Siracusa, Catania e  Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991,
n.  433,  e  successive  modificazioni, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) dopo il comma 1 dell'articolo 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.   La   regione   siciliana   provvede   ad   accertare   le
disponibilita' residue sulle  somme  destinate  al  recupero  o  alla
ricostruzione  del  patrimonio  edilizio  privato e alla ripartizione
delle stesse, per le finalita' di cui al comma 2,  sulla  base  della
rimodulazione del piano di cui all'articolo 2.";
  b) al comma 2 dell'articolo 1:
  1) alla lettera  g) sono aggiunte, in fine, le  seguenti parole: ",
compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni
e  per  un  importo  non superiore a 6 miliardi   annui   dell'intero
programma relativo alla prima e seconda fase del sistema;";
  2) alla  lettera h) dopo  la parola: "periferico" sono  aggiunte le
seguenti:  ",  compreso  il   potenziamento  operativo  degli  organi
periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,";
(( 3) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:                ))
  "i-bis interventi di messa in  sicurezza e prevenzione del  rischio
sismico    per  gli    edifici  pubblici non   statali e   per quelli
privati,  nonche'  per le  infrastrutture  non  statali di  cui  alle
precedenti  lettere,  ancorche' non  danneggiati  dal  sisma, ((  nei
comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina; ))
  (( i-ter) realizzazione o acquisto di immobili con               ))
(( caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far       ))
(( fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei    ))
(( campi containers. ";                                            ))
  c)  all'articolo 2,  comma 1, dopo  le parole:  "articolo 1"   sono
inserite  le  seguenti:  ",  compresi  quelli  previsti dalla lettera
i-bis), dell'articolo  1  e  gli  interventi  di  prevenzione    gia'
individuati dalla  commissione di  cui all'articolo  3 del  decreto -
legge 26  luglio 1996, n.  393, convertito, con  modificazioni, dalla
legge 25 settembre 1996, n. 496, (( relativi al Val di Noto, )) ";
  d) il comma 2 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  "2.   Il Ministro  delegato per  il coordinamento  della protezione
civile adotta, d'intesa con la  regione siciliana, ordinanze ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24  febbraio 1992, n. 225, per accelerare
gli   interventi  relativi   all'edilizia  privata,   ferma  restando
l'entita' dei contributi gia' determinata con precedenti ordinanze.".
  ((  1-bis.    Ai nuclei familiari gia' residenti in immobili     ))
(( dichiarati inabitabili a causa degli eventi sismici del         ))
(( dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa e'   ))
(( corrisposta un'indennita' di locazione di unita' immobiliare    ))
(( destinata ad abitazione. Alla liquidazione di tale indennita'   ))
(( provvede la prefettura competente, previo deposito della        ))
(( relativa istanza in carta semplice corredata da copia del       ))
(( contratto di locazione. L'indennita', pari all'80 per cento     ))
(( dell'importo del canone e comunque non superiore a lire 500.000 ))
(( mensili, copre il rapporto locativo per la durata di un anno e  ))
(( viene liquidata in unica soluzione anche prima della scadenza   ))
(( di tale periodo.                                                ))
  (( 1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis,                   ))
(( determinato in lire 700 milioni per l'anno 1997, si provvede    ))
(( mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,  ))
(( ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856      ))
(( dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno   ))
(( 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento      ))
(( relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.            ))
  2. Al  fine di evitare situazioni  di pericolo incombente e  per la
realizzazione degli obiettivi  di cui all'articolo 1,  comma 2, della
legge 31 dicembre 1991, n. 433,  come modificato dal comma 1, lettera
b), il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile
adotta, d'intesa con la regione  siciliana e sentito il Ministero dei
lavori pubblici,  ordinanze di  snellimento delle procedure  ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  3.  Lo  stanziamento  dell'articolo  8, comma  6,  della  legge  31
dicembre 1991, n. 433, e' incrementato  di lire 8 miliardi per l'anno
1997 mediante utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 1,
comma 1, della stessa legge, come modificato dal comma 1, lettera a).
  4. Gli  accertamenti di cui al  comma 1, lettera a),  devono essere
effettuati  entro 90  giorni  dalla  data di  entrata  in vigore  del
presente decreto, previa acquisizione del parere del comitato Stato -
regione di cui  all'articolo 4 della legge 31 dicembre  1991, n. 433,
((  avvalendosi di  un comitato  tecnico paritetico  che opera  senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio  dello Stato e che e' composto
da tre rappresentanti della Regione siciliana e da tre rappresentanti
del Dipartimento della protezione civile. ))