Art. 3. Disposizioni concernenti l'Istituto nazionale di geofisica 1. Per assicurare lo svolgimento del servizio di sorveglianza sismica del territorio da parte dell'Istituto nazionale di geofisica, per conto del Dipartimento della protezione civile, fino all'attuazione del comma 1 dell'articolo 9 del decreto - legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, e' concesso un contributo straordinario di lire 9,5 miliardi. Tale attivita' viene svolta sulla base del programma di collaborazione scientifica approvato dalla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 2. All'onere di cui al comma 1, compresa la gestione finora svolta del sistema di sorveglianza sismica della Sicilia orientale, si provvede, per l'anno 1997, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata nella tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663.