Art. 3.
     Disposizioni concernenti l'Istituto nazionale di geofisica
  1.  Per  assicurare lo  svolgimento  del  servizio di  sorveglianza
sismica del territorio da parte dell'Istituto nazionale di geofisica,
per   conto   del   Dipartimento  della   protezione   civile,   fino
all'attuazione del  comma 1  dell'articolo 9 del  decreto -  legge 26
luglio 1996,  n. 393, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 25
settembre 1996,  n. 496, e'  concesso un contributo  straordinario di
lire  9,5  miliardi.  Tale  attivita' viene  svolta  sulla  base  del
programma di  collaborazione scientifica approvato  dalla Commissione
nazionale per la  previsione e prevenzione dei grandi  rischi, di cui
all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  2. All'onere di cui al comma  1, compresa la gestione finora svolta
del  sistema  di sorveglianza  sismica  della  Sicilia orientale,  si
provvede, per l'anno 1997,  mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa  di cui  all'articolo 6,  comma 1,  del decreto-legge  3 maggio
1991, n.  142, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  3 luglio
1991,  n.  195, come  determinata  nella  tabella  C della  legge  23
dicembre 1996, n. 663.