Art. 4-bis.
Interventi urgenti ed indifferibili connessi al risanamento dell'area
   di Secondigliano interessata dall'evento disastroso del 23 gennaio
   1996 ed al superamento della relativa fase di emergenza.
(( 1. Per l'attuazione e il completamento degli interventi di cui  ))
(( all'articolo 3, comma 1, del decreto - legge 3 giugno 1996, n.  ))
(( 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, il sindaco  ))
(( di Napoli, o suo delegato, e' autorizzato ad approvare i        ))
(( progetti di demolizione dei fabbricati danneggiati ovvero       ))
(( esposti a situazioni di rischio e di quelli che possono         ))
(( costituire ostacolo all'attuazione di un programma organico di  ))
(( risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale della zona,     ))
(( nonche' di ricostruzione di nuovi fabbricati, con conseguente   ))
(( acquisizione di questi ultimi al patrimonio indisponibile del   ))
(( comune, al fine di provvedere al superamento della fase di      ))
(( emergenza ed al reinsediamento dei nuclei familiari e degli     ))
(( esercenti attivita' commerciali e / o artigianali gia'          ))
(( sgombrati e quelli che tuttora occupano i fabbricati da         ))
(( demolire.                                                       ))
  (( 2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, fermo ))
(( restando il contributo previsto dall'articolo 3 del decreto -   ))
(( legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio   ))
(( 1996, n. 401, e rimanendo ogni ulteriore onere a carico del     ))
(( comune di Napoli, il sindaco o suo delegato puo' procedere, nei ))
(( limiti delle disponibilita' del bilancio comunale,              ))
(( all'occupazione ed espropriazione degli immobili occorrenti     ))
(( puo' operare anche in deroga alle norme di contabilita'         ))
(( generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali        ))
(( dell'ordinamento. Con ordinanze del Ministro delegato per il    ))
(( coordinamento della protezione civile saranno individuate ai    ))
(( sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,     ))
(( ulteriori deroghe ove necessarie.                               ))