Art. 4-quinquies.
Rilocalizzazione   di   attivita'  produttive  collocate  in  aree  a
   rischio di esondazione
(( 1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, ))
(( di servizi, turistico - alberghiere con insediamenti ricompresi ))
(( nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle         ))
(( delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorita' di ))
(( bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge ))
(( 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 12 del decreto - legge  ))
(( 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla    ))
(( legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono, entro un anno dalla     ))
(( data di entrata in vigore della legge di conversione del        ))
(( presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle  ))
(( attivita' produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che   ))
(( hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui ))
(( agli articoli 2 e 3 del decreto - legge 19 dicembre 1994, n.    ))
(( 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio     ))
(( 1995, n. 35, successive modificazioni, allo scopo di            ))
(( rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attivita'   ))
(( al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del        ))
(( territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non   ))
(( piu' di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue     ))
(( assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il   ))
(( credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi  ))
(( dei citati articoli 2 e 3 del decreto - legge n. 691 del 1994,  ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.      ))
  (( 2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di ))
(( aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di           ))
(( trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi,   ))
(( nonche' delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel      ))
(( limite della pari capacita' produttiva nonche' di demolizione e ))
(( di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono      ))
(( concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore  ))
(( a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista    ))
(( non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per  ))
(( spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.                 ))
  (( 3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi  ))
(( anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria      ))
(( capacita' produttiva o attuano interventi di innovazione        ))
(( tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico           ))
(( dell'impresa medesima.                                          ))
(( 4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali  ))
(( e di servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei          ))
(( finanziamenti previsti dal decreto - legge n. 691 del 1994,     ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e    ))
(( successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi    ))
(( alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai              ))
(( finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento  ))
(( viene contestualmente estinto con oneri a carico delle          ))
(( disponibilita' finanziarie di cui al medesimo comma 1.          ))
(( 5. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del ))
(( Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle  ))
(( imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sui finanziamenti      ))
(( concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono       ))
(( stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro  ))
(( del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,    ))
(( con il Ministro dell'industria, del commercio e                 ))
(( dell'artigianato e con il Ministro delegato per il              ))
(( coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle    ))
(( agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre    ))
(( 1993, n. 489.                                                   ))
  (( 6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, ))
(( della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 8 del      ))
(( decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con       ))
(( modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti ))
(( i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la        ))
(( Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici       ))
(( assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane      ))
(( S.p.a. - Artigiancassa ed al Mediocredito centrale S.p.a.       ))