Art. 5. Fermo biologico della pesca (( 1. Per l'anno 1997 il Ministro per le politiche agricole e' )) (( autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio per il )) (( fermo biologico effettuato dalle navi che esercitano la pesca )) (( costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, draga )) (( idraulica e traino pelagico. )) (( 2. Per l'attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si )) (( applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1, 5, )) (( 6 e 9- bis, del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 552, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. )) (( 642. Il fermo biologico e' effettuato in via obbligatoria nelle )) (( acque antistanti i compartimenti marittimi. Durante il periodo )) (( di effettuazione del fermo non e' consentito l'esercizio della )) (( pesca con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino )) (( pelagico nelle acque antistanti i compartimenti marittimi )) (( interessati, anche da parte di unita' provenienti da altri )) (( compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto )) (( comporta la sospensione della validita' della licenza di pesca )) (( per trenta giorni. )) (( 3. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita )) (( anche la commissione consultiva centrale della pesca marittima, )) (( sono fissate le modalita' tecniche di attuazione delle )) (( disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della )) (( pesca, al fine di consentire un regime ottimale di )) (( conservazione delle risorse, nonche' la misura del premio per )) (( il fermo della pesca di cui al comma 1, nel rispetto dei )) (( criteri fissati dal regolamento (CE) n. 3699 / 93 del )) (( Consiglio, del 21 dicembre 1993, come modificato dal )) (( regolamento (CE) n. 1624 / 95 del Consiglio, del 29 giugno )) (( 1995. )) 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 81.242 milioni, si provvede, quanto a lire 39.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a lire 42.242 milioni, mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41. 5. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei fondi di cui al comma 4, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.