Art. 5.
                     Fermo biologico della pesca
  (( 1. Per l'anno 1997 il Ministro per le politiche agricole e'   ))
(( autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio per il  ))
(( fermo biologico effettuato dalle navi che esercitano la pesca   ))
(( costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, draga        ))
(( idraulica e traino pelagico.                                    ))
  (( 2. Per l'attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si ))
(( applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1, 5, ))
(( 6 e 9-    bis,    del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 552,  ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. ))
(( 642. Il fermo biologico e' effettuato in via obbligatoria nelle ))
(( acque antistanti i compartimenti marittimi. Durante il periodo  ))
(( di effettuazione del fermo non e' consentito l'esercizio della  ))
(( pesca con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino       ))
(( pelagico nelle acque antistanti i compartimenti marittimi       ))
(( interessati, anche da parte di unita' provenienti da altri      ))
(( compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto     ))
(( comporta la sospensione della validita' della licenza di pesca  ))
(( per trenta giorni.                                              ))
(( 3. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita  ))
(( anche la commissione consultiva centrale della pesca marittima, ))
(( sono fissate le modalita' tecniche di attuazione delle          ))
(( disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della    ))
(( pesca, al fine di consentire un regime ottimale di              ))
(( conservazione delle risorse, nonche' la misura del premio per   ))
(( il fermo della pesca di cui al comma 1, nel rispetto dei        ))
(( criteri fissati dal regolamento (CE) n. 3699 / 93 del           ))
(( Consiglio, del 21 dicembre 1993, come modificato dal            ))
(( regolamento (CE) n. 1624 / 95 del Consiglio, del 29 giugno      ))
(( 1995.                                                           ))
  4.  All'onere derivante  dall'attuazione del  comma 1,  valutato in
lire  81.242 milioni,  si  provvede, quanto  a  lire 39.000  milioni,
mediante  utilizzo delle  disponibilita' del  Fondo di  rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie  di cui all'articolo 5 della
legge  16 aprile  1987,  n.  183, e  quanto  a  lire 42.242  milioni,
mediante  utilizzo delle  disponibilita'  del Fondo  centrale per  il
credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.
  5. Le  somme da utilizzare  in attuazione del presente  articolo, a
carico  dei fondi  di cui  al comma  4, sono  versate in  entrata del
bilancio  dello Stato  per  essere riassegnate  ad apposito  capitolo
dello  stato  di previsione  del  Ministero  delle risorse  agricole,
alimentari e forestali.