Art. 6.
                  Controlli veterinari straordinari
  1.  Il  Ministro  della  sanita'  e'  autorizzato  a  disporre  una
rilevazione  straordinaria  di tutti  i  capi  bovini presenti  nelle
aziende da latte,  tramite i servizi veterinari  delle aziende unita'
sanitarie locali,  con le modalita' stabilite  con propria ordinanza,
ai fini dell'attuazione delle disposizioni  di cui al decreto - legge
7 maggio 1997,  n. 118. Gli interventi di  rilevazione possono essere
affidati anche  a veterinari  liberi professionisti, con  compenso di
lire 10.000 per ogni allevamento e di lire 300 per ogni capo censito.
Al relativo  onere, valutato in lire  4 miliardi per l'anno  1997, si
provvede,  per  l'importo  di  2  miliardi,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del  Ministero del tesoro  per il medesimo  anno, all'uopo
utilizzando  quota parte  dell'accantonamento  relativo al  Ministero
delle risorse agricole,  alimentari e forestali, e, per  i restanti 2
miliardi,  a carico  del Fondo  sanitario nazionale,  con conseguente
riduzione per lo stesso importo, per l'anno 1997, dell'accantonamento
destinato all'indennita'  per l'abbattimento di animali,  di cui alla
legge 2 giugno 1988, n. 218.
  2. Il Ministro  del tesoro e' autorizzato ad  apportare, con propri
decreti, le  variazioni di  bilancio occorrenti per  l'attuazione del
presente decreto.