Art. 3. Le uve destinate all'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata "Falerio dei Colli Ascolani" o "Falerio" devono essere prodotte nel territorio amministrativo della provincia di Ascoli Piceno idoneo alla coltura, con l'esclusione cioe' dei terreni di fondovalle ed eccessivamente umidi e quelli ubicati ad una altitudine superiore ai 700 metri s.l.m.