Art. 3.
  Le  uve  destinate  all'ottenimento  del vino  a  denominazione  di
origine controllata  "Falerio dei Colli Ascolani"  o "Falerio" devono
essere  prodotte nel  territorio  amministrativo  della provincia  di
Ascoli Piceno idoneo alla coltura, con l'esclusione cioe' dei terreni
di  fondovalle  ed  eccessivamente  umidi e  quelli  ubicati  ad  una
altitudine superiore ai 700 metri s.l.m.