Art. 5.
  Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito
dell'intero  attuale  territorio  amministrativo della  provincia  di
Ascoli Piceno.
  Le uve  destinate alla  vinificazione devono  assicurare al  vino a
denominazione di  origine controllata "Falerio dei  Colli Ascolani" o
"Falerio" un  titolo alcolometrico volumico naturale  minimo dell'11%
vol.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
leali e costanti,  tradizionali della zona, atte a  conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
  La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora  superi detto  limite,  ma  non il  75%,  l'eccedenza non  ha
diritto  alla  denominazione di  origine  controllata.  Oltre il  75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.