Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata "Falerio dei Colli Ascolani" o "Falerio", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino piu' o meno tenue; odore: lievemente profumato; sapore: secco, sapido, armonico leggermente acidulo; tit. alc. vol. tot. minimo: 11,5% vol.; acid. tot. minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.