Art. 6.
  Il vino a  denominazione di origine controllata  "Falerio dei Colli
Ascolani"  o "Falerio",  all'atto  dell'immissione  al consumo,  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: paglierino piu' o meno tenue;
    odore: lievemente profumato;
    sapore: secco, sapido, armonico leggermente acidulo;
    tit. alc. vol. tot. minimo: 11,5% vol.;
    acid. tot. minima: 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16 g/l.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare
con proprio  decreto i  limiti minimi  sopra indicati  per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.