Art. 7. Alla denominazione di origine controllata "Falerio dei Colli Ascolani" o "Falerio" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nella zona limitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sui recipienti di capacita' fino a litri contenenti il vino "Falerio dei Colli Ascolani" o "Falerio" deve figurare l'annata di produzione delle uve.