Art. 7.
  Alla  denominazione  di  origine  controllata  "Falerio  dei  Colli
Ascolani"   o   "Falerio"   e'  vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi
qualificazione non  prevista dal presente disciplinare,  ivi compresi
gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento a  nomi o ragioni  sociali e marchi privati,  purche' non
abbiano significato laudativo  e non siano tali da  trarre in inganno
l'acquirente,   nonche'  l'impiego   di   indicazioni  che   facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nella
zona  limitata nel  precedente art.  3 e  dalle quali  effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
  Sui  recipienti  di  capacita'  fino a  litri  contenenti  il  vino
"Falerio dei  Colli Ascolani" o  "Falerio" deve figurare  l'annata di
produzione delle uve.