PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE 1994-1996 AGGIORNAMENTO 1996 Il presente programma, come previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 4, comma 6, costituisce l'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996, di seguito denominato P.T.A.P. 1994-1996, deliberato dal Comitato per le aree naturali nella seduta del 18 dicembre 1995. Tale aggiornamento, oltre a costituire puntuale adempimento alla disposizione legislativa sovrarichiamata, si propone in particolare: di operare la ripartizione delle risorse messe a disposizione dallo Stato successivamente alla data di approvazione del P.T.A.P. 1994- 1996. Tali risorse, pari a L. 28.000.000.000, sono state assegnate dal bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 ad investimenti nelle aree protette terrestri statali e regionali; di dare attuazione ai punti a) e b) dell'art. 4, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, considerata la disponibilita' di dati provenienti dalle prime risultanze della Carta della Natura. 1. Sistema delle aree naturali protette (art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 394/1991). Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, fanno parte del sistema delle aree naturali protette, oltre alle aree di reperimento, terrestri e marine, di cui agli articoli 34 e 36 della legge n. 394/1991 e all'art. 31 della legge n. 979/1982: a) le aree iscritte nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, cosi' come approvato dal Comitato per le aree naturali protette in data 2 dicembre 1996; b) i territori che presentano caratteristiche naturalistiche ed ambientali tali da essere individuati quali zone umide di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar, come da elenco allegato (allegato A); c) i territori che presentano caratteristiche naturalistiche ed ambientali tali da essere individuati quali Zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; d) i territori che presentano caratteristiche naturalistiche ed ambientali tali da essere individuati quali Zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ossia Siti di importanza comunitaria (SIC) designati dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale, nei quali siano applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale e' designata. Per la delimitazione dei confini dei territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette si fa riferimento rispettivamente: per le aree iscritte nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai perimetri riportati nei provvedimenti istitutivi; per i territori di cui alla lettera b), ai perimetri riportati nei decreti di individuazione delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar; per i territori di cui alla lettera c), ai territori individuati come Zona di protezione speciale in attuazione della direttiva n. 79/409/CEE; per i territori di cui alla lettera d), ai perimetri comunicati dal Ministero dell'ambiente all'Unione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) in attuazione della direttiva n. 92/43/CEE. 2. Termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti e individuazione della delimitazione di massima delle aree stesse (art. 4, comma 1, lettera b). 2.1 Istituzione Riserve naturali dello Stato. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente documento il Ministro dell'ambiente istituisce con le procedure previste dall'art. 8, comma 2, della legge n. 394/1991, e secondo la delimitazione di massima allegata alla presente deliberazione (allegato B), di cui costituisce parte integrante, le seguenti riserve naturali statali: Riserva naturale statale di Torre Guaceto; Riserva naturale statale di Valle Millecampi; Riserva naturale statale dell'isola d'Ischia; Riserva naturale statale dell'isola di Capri; Riserva naturale statale dell'isola di Vivara; Riserva naturale statale delle isole di Ventotene e S. Stefano; Riserva naturale statale delle isole di Ponza e Palmarola. 2.2 Istituzione Riserve marine. Entro tre mesi dalla pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale del presente documento il Ministro dell'ambiente istituisce, con le procedure previste dall'art. 18, comma 1, della legge n. 394/1991, e secondo la delimitazione di massima allegata alla presente deliberazione (allegato C), di cui costituisce parte integrante, le seguenti riserve marine: Riserva marina di Tavolara - Punta Coda Cavallo; Riserva marina del Golfo di Portofino; Riserva marina di Punta Campanella; Riserva marina di Porto Cesareo; Riserva marina della Penisola del Sinis - Mal di Ventre; Riserva marina delle Cinqueterre; Riserva marina di Ventotene e S. Stefano. 2.3 Modifica perimetri aree naturali protette. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente aggiornamento 1996 del P.T.A.P. 1994-1996 si procede, ai sensi dell'art. 8, e secondo la delimitazione di massima allegata alla presente deliberazione (allegato D), di cui costituisce parte integrante, alla modifica della perimetrazione del Parco nazionale della Val Grande. 3. Ripartizione delle risorse finanziarie (art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 394/1991). L'aggiornamento 1996, utilizzando gli stessi criteri di ripartizione delle risorse finanziarie definiti per il P.T.A.P. 1994- 1996 per la suddivisione delle somme fra le aree protette terrestri regionali e nazionali, fa riferimento alle superfici delle aree naturali protette iscritte nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette cosi' come aggiornato nella seduta odierna. Le azioni nazionali saranno individuate nell'ambito dell'attivita' di programmazione del Servizio conservazione della natura di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. E' pertanto approvata la ripartizione delle risorse disponibili riportata nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante. 4. Procedure di attuazione. Per l'utilizzazione delle risorse comunque assegnate nell'ambito del PRONAC 1989-1991, del P.T.A.P. 1991-1993 e del P.T.A.P. 1994-1996 si adottano le procedure di cui al punto 2.3 del P.T.A.P. 1994-1996. I fondi di cui ai programmi PRONAC 1989-1991, P.T.A.P. 1991-1993 e P.T.A.P. 1994-1996 impegnati e non ancora utilizzati, possono essere revocati e riassegnati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, per interventi nei parchi nazionali o regionali.