(all. 1 - art. 1)
     PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE 1994-1996
                         AGGIORNAMENTO 1996
  Il presente programma, come previsto dalla legge 6  dicembre  1991,
n.  394, art. 4, comma 6, costituisce l'aggiornamento per l'anno 1996
del Programma triennale per le aree naturali protette  1994-1996,  di
seguito denominato P.T.A.P. 1994-1996, deliberato dal Comitato per le
aree naturali nella seduta del 18 dicembre 1995.
  Tale  aggiornamento,  oltre  a costituire puntuale adempimento alla
disposizione legislativa sovrarichiamata, si propone in particolare:
  di operare la ripartizione delle risorse messe a disposizione dallo
Stato successivamente alla data di approvazione  del  P.T.A.P.  1994-
1996.  Tali  risorse,  pari a L. 28.000.000.000, sono state assegnate
dal  bilancio  di  previsione  per   l'anno   finanziario   1996   ad
investimenti nelle aree protette terrestri statali e regionali;
  di  dare  attuazione  ai  punti a) e b) dell'art. 4, comma 1, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, considerata la disponibilita' di  dati
provenienti dalle prime risultanze della Carta della Natura.
1. Sistema delle aree naturali protette (art. 4, comma 1, lettera a),
della legge n. 394/1991).
  Ai  sensi  dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 6 dicembre
1991, n. 394, fanno parte del sistema delle aree  naturali  protette,
oltre  alle  aree  di  reperimento,  terrestri  e marine, di cui agli
articoli 34 e 36 della legge n. 394/1991 e all'art. 31 della legge n.
979/1982:
  a) le aree  iscritte  nell'Elenco  ufficiale  delle  aree  naturali
protette,  cosi'  come  approvato  dal  Comitato per le aree naturali
protette in data 2 dicembre 1996;
  b) i territori che  presentano  caratteristiche  naturalistiche  ed
ambientali  tali da essere individuati quali zone umide di importanza
internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar, come  da  elenco
allegato (allegato A);
  c)  i  territori  che  presentano caratteristiche naturalistiche ed
ambientali tali  da  essere  individuati  quali  Zone  di  protezione
speciale (ZPS) ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici;
  d)  i  territori  che  presentano caratteristiche naturalistiche ed
ambientali  tali  da  essere  individuati  quali  Zone  speciali   di
conservazione  ai  sensi  della direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della  fauna  selvatiche,  ossia Siti di importanza comunitaria (SIC)
designati dallo Stato mediante un atto regolamentare,  amministrativo
e/o   contrattuale,   nei   quali   siano   applicate  le  misure  di
conservazione necessarie al mantenimento  o  al  ripristino,  in  uno
stato  di  conservazione  soddisfacente,  degli  habitat naturali e/o
delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale e' designata.
  Per la delimitazione dei confini dei territori che formano  oggetto
del   sistema   delle   aree  naturali  protette  si  fa  riferimento
rispettivamente:
  per le aree iscritte  nell'elenco  ufficiale  delle  aree  naturali
protette, ai perimetri riportati nei provvedimenti istitutivi;
  per  i territori di cui alla lettera b), ai perimetri riportati nei
decreti  di   individuazione   delle   zone   umide   di   importanza
internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;
  per  i  territori  di cui alla lettera c), ai territori individuati
come Zona di protezione speciale in  attuazione  della  direttiva  n.
79/409/CEE;
  per i territori di cui alla lettera d), ai perimetri comunicati dal
Ministero  dell'ambiente  all'Unione europea quali Siti di importanza
comunitaria (SIC) in attuazione della direttiva n. 92/43/CEE.
2. Termine per l'istituzione di nuove aree naturali  protette  o  per
l'ampliamento  e  la  modifica  di  quelle esistenti e individuazione
della delimitazione di massima delle aree stesse (art.  4,  comma  1,
lettera b).
2.1 Istituzione Riserve naturali dello Stato.
  Entro  tre  mesi  dalla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente  documento  il  Ministro  dell'ambiente  istituisce  con  le
procedure  previste  dall'art. 8, comma 2, della legge n. 394/1991, e
secondo  la  delimitazione  di   massima   allegata   alla   presente
deliberazione  (allegato  B), di cui costituisce parte integrante, le
seguenti riserve naturali statali:
    Riserva naturale statale di Torre Guaceto;
    Riserva naturale statale di Valle Millecampi;
    Riserva naturale statale dell'isola d'Ischia;
    Riserva naturale statale dell'isola di Capri;
    Riserva naturale statale dell'isola di Vivara;
    Riserva naturale statale delle isole di Ventotene e S. Stefano;
    Riserva naturale statale delle isole di Ponza e Palmarola.
2.2 Istituzione Riserve marine.
  Entro tre mesi dalla pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
presente  documento  il  Ministro  dell'ambiente  istituisce,  con le
procedure previste dall'art. 18, comma 1, della legge n. 394/1991,  e
secondo   la   delimitazione   di   massima  allegata  alla  presente
deliberazione (allegato C), di cui costituisce parte  integrante,  le
seguenti riserve marine:
    Riserva marina di Tavolara - Punta Coda Cavallo;
    Riserva marina del Golfo di Portofino;
    Riserva marina di Punta Campanella;
    Riserva marina di Porto Cesareo;
    Riserva marina della Penisola del Sinis - Mal di Ventre;
    Riserva marina delle Cinqueterre;
    Riserva marina di Ventotene e S. Stefano.
2.3 Modifica perimetri aree naturali protette.
  Entro  tre  mesi  dalla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente aggiornamento 1996 del P.T.A.P.  1994-1996  si  procede,  ai
sensi  dell'art.  8,  e  secondo la delimitazione di massima allegata
alla presente deliberazione (allegato D), di  cui  costituisce  parte
integrante,  alla  modifica  della perimetrazione del Parco nazionale
della Val Grande.
3. Ripartizione delle risorse finanziarie (art. 4, comma  1,  lettera
c), della legge n. 394/1991).
  L'aggiornamento   1996,   utilizzando   gli   stessi   criteri   di
ripartizione delle risorse finanziarie definiti per il P.T.A.P. 1994-
1996 per la suddivisione delle somme fra le aree  protette  terrestri
regionali  e  nazionali,  fa  riferimento  alle  superfici delle aree
naturali protette iscritte nell'Elenco ufficiale delle aree  naturali
protette cosi' come aggiornato nella seduta odierna.
  Le  azioni nazionali saranno individuate nell'ambito dell'attivita'
di programmazione del Servizio conservazione della natura di  cui  al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni.
  E'  pertanto  approvata  la  ripartizione delle risorse disponibili
riportata  nelle  tabelle  1,  2   e   3   allegate   alla   presente
deliberazione, della quale costituiscono parte integrante.
4. Procedure di attuazione.
  Per  l'utilizzazione  delle  risorse comunque assegnate nell'ambito
del PRONAC 1989-1991, del P.T.A.P. 1991-1993 e del P.T.A.P. 1994-1996
si adottano le procedure di cui al punto 2.3 del P.T.A.P. 1994-1996.
  I fondi di cui ai programmi PRONAC 1989-1991, P.T.A.P. 1991-1993  e
P.T.A.P.  1994-1996 impegnati e non ancora utilizzati, possono essere
revocati  e  riassegnati  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,
sentite le regioni interessate, per interventi nei parchi nazionali o
regionali.