Art. 2.
              Linee guida europee sulle sperimentazioni
    1.  L'allegato  2  al  decreto  ministeriale  27  aprile  1992 E'
sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.
    2.  Le  linee  guida  europee  per  le  prove  cliniche  elencate
nell'allegato  richiamato  al  comma  1, sono prese in considerazione
anche ai fini della effettuazione delle sperimentazioni cliniche  dei
medicinali  non correlate a domanda di autorizzazione alla immissione
in commercio.