Art. 2. Linee guida europee sulle sperimentazioni 1. L'allegato 2 al decreto ministeriale 27 aprile 1992 E' sostituito dall'allegato 2 al presente decreto. 2. Le linee guida europee per le prove cliniche elencate nell'allegato richiamato al comma 1, sono prese in considerazione anche ai fini della effettuazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali non correlate a domanda di autorizzazione alla immissione in commercio.