Art. 3. Approvazione delle sperimentazioni 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di responsabilita' dello sperimentatore e dello sponsor nel merito della sperimentazione e delle sue conseguenze, spetta ai comitati etici indipendenti di cui all'allegato 1 al presente decreto, secondo le modalita' ivi descritte, di approvare l'esecuzione delle singole sperimentazioni e i relativi protocolli sperimentali ed i documenti connessi, fatte salve le competenze attribuite al Ministero della sanita' dalla normativa vigente. 2. Al fine di ottenere l'approvazione di cui ai comma 1, i proponenti le sperimentazioni sono tenuti a sottoporre al comitato etico competente specifica domanda secondo le modalita' previste dall'allegato 1 al presente decreto. 3. Il comitato etico, nell'esame delle domande di cui al comma 2, si attiene a quanto indicato al riguardo nelle. linee guida richiamate dal presente decreto ed in particolare all'allegato 1, paragrafi 2 e 3. 4. Nessuna sperimentazione clinica dei medicinali puo' essere condotta senza l'approvazione del competente comitato etico di cui al comma 1.