Art. 5.
                          Norme transitorie
    1.  Nei  sei  mesi successivi alla entrata in vigore del presente
decreto,  previa  approvazione  del  comitato  etico  competente,  e'
possibile,  in  caso  di documentata impossibilita' ad attenersi alle
linee guida di cui all'allegato 1, seguire le precedenti linee  guida
di   buona   pratica   clinica  pubblicate  in  allegato  al  decreto
ministeriale 27 aprile 1992 nel supplemento alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 139 del 15 giugno 1992.
    2.  Il  presente  decreto  entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 luglio 1997
                                                   Il Ministro: BINDI