Art. 5. Norme transitorie 1. Nei sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto, previa approvazione del comitato etico competente, e' possibile, in caso di documentata impossibilita' ad attenersi alle linee guida di cui all'allegato 1, seguire le precedenti linee guida di buona pratica clinica pubblicate in allegato al decreto ministeriale 27 aprile 1992 nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1992. 2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 1997 Il Ministro: BINDI