Art. 2. All'interessata, per l'intero periodo in cui verra' chiamata a disimpegnare l'incarico in parola, sara' corrisposto il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello (livello C) nonche' un'indennita', nella misura in cui verra' determinata dal Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 / 1993. La spesa relativa sara' a carico del pertinente capitolo di bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare per l'esercizio finanziario 1997 e seguenti. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e acquistera' efficacia dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 23 maggio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1997 Registro n. 1 Esteri, foglio n. 370