Art. 2.
  All'interessata,  per l'intero  periodo  in cui  verra' chiamata  a
disimpegnare l'incarico  in parola, sara' corrisposto  il trattamento
economico  iniziale  spettante  al  dirigente generale  di  ruolo  di
corrispondente  livello  (livello  C)  nonche'  un'indennita',  nella
misura in cui verra' determinata  dal Consiglio dei Ministri, a mente
dell'art. 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 / 1993.
  La  spesa  relativa  sara'  a carico  del  pertinente  capitolo  di
bilancio  dell'Istituto agronomico  per  l'oltremare per  l'esercizio
finanziario 1997 e seguenti.
  Il presente  decreto sara'  trasmesso alla Corte  dei conti  per la
registrazione e acquistera' efficacia dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 23 maggio 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1997
Registro n. 1 Esteri, foglio n. 370