Art. 2. Fondi pensione 1. All'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 23 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "facendo riferimento ai criteri di cui all'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1," si interpretano nel senso che i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del Fondo possono essere desunti anche da funzioni assimilabili espletate presso organismi associativi abilitati all'istituzione di forme pensionistiche complementari, ovvero presso enti e organismi espletanti attivita' in materia di previdenza obbligatoria o complementare. Riferimenti normativi: - La lettera c), comma 3, dell'art. 4 del decreto legislativo 23 aprile 1993, n, 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n, 421) e' il seguente: "3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e' sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16. Con uno o piu' decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo: a) - b) (Omissis); c) i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare riferimento all'onorabilita' e professioalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalita' di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti".