Art. 2.
                           Fondi pensione
  1. All'articolo 4, comma 3,  lettera c), del decreto legislativo 23
aprile 1993,  n. 124, e  successive modificazioni e  integrazioni, le
parole: "facendo riferimento  ai criteri di cui  all'articolo 3 della
legge  2  gennaio 1991,  n.  1,"  si  interpretano  nel senso  che  i
requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare riferimento
all'onorabilita'  e  professionalita'  dei  componenti  degli  organi
collegiali  e, comunque,  dei responsabili  del Fondo  possono essere
desunti  anche da  funzioni assimilabili  espletate presso  organismi
associativi   abilitati  all'istituzione   di  forme   pensionistiche
complementari, ovvero presso enti e organismi espletanti attivita' in
materia di previdenza obbligatoria o complementare.
           Riferimenti normativi:
            -  La    lettera  c),  comma 3,   dell'art. 4 del decreto
          legislativo 23 aprile     1993,   n,     124    (Disciplina
          delle    forme      pensionistiche  complementari,  a norma
          dell'art. 3,  comma 1, lettera v), della legge  23  ottobre
          1992, n, 421) e' il seguente:
            "3.  L'esercizio    dell'attivita' dei fondi pensione  e'
          sottoposto a preventiva autorizzazione del  Ministro    del
          lavoro  e della previdenza sociale, sentita  la commissione
          di cui  all'art. 16. Con uno  o piu' decreti, da pubblicare
          nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del
          lavoro  e della previdenza sociale   determina,  entro  sei
          mesi    dalla     data   di   entrata     in   vigore   del
          presente  decreto legislativo:
           a) - b) (Omissis);
            c)  i requisiti  per   l'esercizio   dell'attivita',  con
          particolare riferimento all'onorabilita'  e professioalita'
          dei   componenti degli organi collegiali  e, comunque,  dei
          responsabili del  fondo, facendo riferimento ai criteri  di
          cui  all'art.    3  della  legge 2 gennaio 1991, n. 1,   da
          graduare sia  in funzione  delle modalita' di  gestione del
          fondo stesso sia in  funzione delle eventuali delimitazioni
          operative contenute negli statuti".