(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 2.
   (Omissis).
Comma 3.
  La  Fondazione  amministra,  fin  tanto che  ne  sia  titolare,  la
partecipazione  nella societa'  per azioni  conferitaria dell'Azienda
bancaria  di  cui   all'art.1  o  da  essa   derivata  (per  fusione,
incorporazione  od altra  causa);  non  puo' esercitare  direttamente
l'impresa  bancaria ne'  possedere  partecipazioni  di controllo  nel
capitale  di imprese  bancarie e  finanziarie diverse  da quella  che
possiede nella predetta societa' conferitaria o da essa derivata.
   (Omissis).
Comma 7.
  La Fondazione potra' raccordare la  propria attivita' con quella di
altri enti aventi analoghe finalita'.
  Tuttavia, qualora fosse necessario procedere all'acquisto di azioni
della  societa  conferitaria o  da  essa  derivata, quale  operazione
transitoria   volta  a   favorire   l'attuazione   di  programmi   di
diversificazione dell'attivo  o di operazioni  societarie finalizzate
alla  realizzazione di  processi  di aggregazione,  ristrutturazione,
trasformazione,   scissione   e/o   concentrazione   della   societa'
conferitaria  o  da  essa  derivata,  la  Fondazione  puo'  contrarre
prestiti  per cassa  e di  firma in  temporanea deroga  alle predette
limitazioni.
                               Art. 3.
Comma 1.
  Il  patrimonio della  Fondazione e'  costituito inizialmente  dalla
partecipazione  nella societa'  conferitaria  nonche'  dai cespiti  e
attivita' non conferiti.
   (Omissis).
                               Art. 4.
Comma 1.
  La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali
con:
  i  proventi  e le  rendite  derivanti  dalla gestione  del  proprio
patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti a
riserva, comunque denominati;
  gli eventuali avanzi di gestione  e le liberalita' non destinati ad
incremento del patrimonio;
  i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.
Comma 2.
  Una  quota  almeno  pari  al   10%  dei  proventi  derivanti  dalla
partecipazione  nella Societa'  conferitaria  o da  essa derivata,  o
nella  holding  partecipata,  deve  comunque  essere  accantonata  ad
apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti
di capitale  della suddetta societa' o  holding, nonche' all'acquisto
di azioni delle medesime.
Comma 3.
  La Fondazione  provvede altresi' -  ai sensi dell'art. 15  punto 1)
della legge 11 agosto 1991 n. 266 ... (Omissis).
                               Art. 7.
Comma 1.
  Il consiglio  di amministrazione  viene convocato almeno  una volta
ogni  trimestre  presso  la  sede   della  Fondazione  o  altrove  ad
iniziativa  del Presidente  o di  chi  ne fa  le veci,  che ne  fissa
l'ordine  del  giorno,  con  avviso  da  inviarsi  ai  componenti  il
consiglio e il collegio dei revisori almeno cinque giorni prima della
data stabilita, a mezzo lettera raccomandata.
Comma 2.
  In caso  di urgenza la convocazione  avviene mediante comunicazione
telegrafica, telex o telefax, almeno un giorno prima.
   (Omissis).
                               Art. 8.
   (Omissis).
Comma 6.
  La  conformita' agli  originali delle  copie e  degli estratti  del
verbale sara' attestata con dichiarazione  di conformita' a firma del
segretario generale.