ALLEGATO Art. 2. (Omissis). Comma 3. La Fondazione amministra, fin tanto che ne sia titolare, la partecipazione nella societa' per azioni conferitaria dell'Azienda bancaria di cui all'art.1 o da essa derivata (per fusione, incorporazione od altra causa); non puo' esercitare direttamente l'impresa bancaria ne' possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie e finanziarie diverse da quella che possiede nella predetta societa' conferitaria o da essa derivata. (Omissis). Comma 7. La Fondazione potra' raccordare la propria attivita' con quella di altri enti aventi analoghe finalita'. Tuttavia, qualora fosse necessario procedere all'acquisto di azioni della societa conferitaria o da essa derivata, quale operazione transitoria volta a favorire l'attuazione di programmi di diversificazione dell'attivo o di operazioni societarie finalizzate alla realizzazione di processi di aggregazione, ristrutturazione, trasformazione, scissione e/o concentrazione della societa' conferitaria o da essa derivata, la Fondazione puo' contrarre prestiti per cassa e di firma in temporanea deroga alle predette limitazioni. Art. 3. Comma 1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito inizialmente dalla partecipazione nella societa' conferitaria nonche' dai cespiti e attivita' non conferiti. (Omissis). Art. 4. Comma 1. La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con: i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti a riserva, comunque denominati; gli eventuali avanzi di gestione e le liberalita' non destinati ad incremento del patrimonio; i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge. Comma 2. Una quota almeno pari al 10% dei proventi derivanti dalla partecipazione nella Societa' conferitaria o da essa derivata, o nella holding partecipata, deve comunque essere accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della suddetta societa' o holding, nonche' all'acquisto di azioni delle medesime. Comma 3. La Fondazione provvede altresi' - ai sensi dell'art. 15 punto 1) della legge 11 agosto 1991 n. 266 ... (Omissis). Art. 7. Comma 1. Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta ogni trimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il consiglio e il collegio dei revisori almeno cinque giorni prima della data stabilita, a mezzo lettera raccomandata. Comma 2. In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica, telex o telefax, almeno un giorno prima. (Omissis). Art. 8. (Omissis). Comma 6. La conformita' agli originali delle copie e degli estratti del verbale sara' attestata con dichiarazione di conformita' a firma del segretario generale.