Art. 2.
                   Divieto di posizioni dominanti
                                  Divieto di posizioni dominanti
  1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle
forme  evolutive,  realizzate  con  qualsiasi  mezzo  tecnico,  della
multimedialita',  dell'editoria  anche  elettronica  e delle connesse
fonti di finanziamento, e' vietato  qualsiasi  atto  o  comportamento
avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di
una  posizione  dominante  da  parte  di  uno  stesso  soggetto anche
attraverso soggetti controllati e collegati.
                                  Nullita' degli atti
  2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le  intese
che  contrastano  con  i  divieti  di  cui al presente articolo, sono
nulli.
                                  Comunicazioni delle intese e  delle
                                  operazioni di concentrazione
  3.  I  soggetti  che  operano  nei  settori  di cui al comma 1 sono
obbligati a comunicare all'Autorita' e  all'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione
di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.
                                  Vigilanza      dell'Autorita'     e
                                  relazioni al Parlamento
  4. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei  mercati
relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite
relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.
                                  Regolamento
  5.  L'Autorita'  con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei
criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla  legge  7  agosto
1990,  n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti
di cui al  comma  7,  i  relativi  procedimenti  e  le  modalita'  di
comunicazione.   In particolare debbono essere assicurati la notifica
dell'apertura   dell'istruttoria   ai   soggetti   interessati,    la
possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio
dell'istruttoria,  il potere dell'Autorita' di richiedere ai soggetti
interessati  e  a  terzi  che  ne  siano  in  possesso   di   fornire
informazioni  e  di  esibire  documenti utili all'istruttoria stessa.
L'Autorita' e' tenuta  a  rispettare  gli  obblighi  di  riservatezza
inerenti  alla  tutela  delle  persone  o  delle  imprese su notizie,
informazioni e dati in  conformita'  alla  normativa  in  materia  di
tutela  delle  persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali.
                                  Limiti    alle    concessioni    ed
                                  autorizzazioni
  6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a
soggetti   i  quali  a  loro  volta  controllino  altri  titolari  di
concessione in base ai criteri individuati nella  vigente  normativa,
non  possono  essere  rilasciate  concessioni  ne' autorizzazioni che
consentano di irradiare piu' del 20 per cento  rispettivamente  delle
reti  televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi
o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi  su  frequenze
terrestri,   sulla  base  del  piano  delle  frequenze.  Al  fine  di
consentire  l'avvio  dei  mercati  nel  rispetto  dei  principi   del
pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi
o   radiofonici   numerici  l'Autorita'  puo'  stabilire  un  periodo
transitorio nel quale non vengono applicati  i  limiti  previsti  nel
presente   comma.   L'Autorita'   puo'   stabilire   per  l'emittenza
radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore  al  20  per
cento  nel  rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza.
Nel piano nazionale di  assegnazione  delle  frequenze,  redatto  per
l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare
le  minoranze  linguistiche,  d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia e con le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  l'Autorita'  fissa  il  numero  delle  reti e dei programmi
irradiabili   in   ambito   nazionale   e   locale,   tenendo   conto
dell'evoluzione  tecnologica  e delle frequenze pianificate secondo i
seguenti criteri:
    a) localizzazione comune degli impianti;
    b) parametri radioelettrici stabiliti in  modo  uniforme  secondo
standard   internazionalmente   riconosciuti,  tenendo  conto  di  un
adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;
    c) segnali ricevibili senza disturbi;
    d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico
e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del  satellite,
del  cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti
tra gli impianti di radiodiffusione;
    e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in  ambito  locale
di  un  terzo  dei  canali  irradiabili  per  ogni  bacino di utenza;
ulteriori  risorse  possono  essere  assegnate  all'emittenza  locale
successivamente  alla  pianificazione.  I  bacini  televisivi sono di
norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici
con il territorio della provincia;
    f) equivalenza, nei  limiti  delle  compatibilita'  tecniche,  in
termini  di  copertura  del  territorio  e comunque bilanciamento, su
tutte le emittenti  in  ambito  nazionale  e  locale,  dell'eventuale
insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
    g)  riserve  per  la  diffusione  dei  canali  irradiabili per la
diffusione del segnale radiofonico e televisivo di  emittenti  estere
in  favore  delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti
locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze.
                                  Procedimento   per   eliminare    o
                                  impedire posizioni dominanti
  7.  L'Autorita',  adeguandosi  al  mutare delle caratteristiche dei
mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma
restando la nullita' di  cui  al  comma  2,  adotta  i  provvedimenti
necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui
al  comma  1  o  comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri
l'esistenza, apre  un'istruttoria  nel  rispetto  del  principio  del
contraddittorio,  al  termine  della  quale interviene affinche' esse
vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti
o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai  sensi
dei  commi  1  e  2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione
degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover disporre  misure  che
incidano   sulla  struttura  dell'impresa  imponendo  dismissioni  di
aziende  o  di  rami  di  azienda,  e'  tenuta  a   determinare   nel
provvedimento  stesso  un  congruo  termine entro il quale provvedere
alla dismissione; tale termine non puo' essere comunque  superiore  a
dodici  mesi.  In  ogni  caso  le  disposizioni relative ai limiti di
concentrazione di cui al presente articolo si applicano  in  sede  di
rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.
                                  Limiti  alla  raccolta  di  risorse
                                  economiche
  8. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorita' applica i  seguenti
criteri:
    a)  i  soggetti  destinatari  di concessioni televisive in ambito
nazionale anche per  il  servizio  pubblico,  di  autorizzazioni  per
trasmissioni  codificate  in  ambito  nazionale, ovvero di entrambi i
provvedimenti  possono  raccogliere  proventi  per  una   quota   non
superiore  al  30  per  cento delle risorse del settore televisivo in
ambito nazionale riferito alle trasmissioni  via  etere  terrestre  e
codificate.  I  proventi  di  cui  al  precedente periodo sono quelli
derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti
dell'Erario, nonche' da pubblicita' nazionale e locale, da  spettanze
per  televendite  e  da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con
soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto
delle spettanze delle agenzie di  intermediazione.  Il  calcolo,  per
ciascun  soggetto,  dei  ricavi  derivanti  da  offerta  televisiva a
pagamento e' considerato nella misura del 50 per cento per un periodo
di  tre  anni  a  condizione  che   tale   offerta   sia   effettuata
esclusivamente  su  cavo  o  da  satellite;  la quota di cui al primo
periodo della presente lettera non puo' essere superiore  al  25  per
cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati
per  trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20
per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;
    b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche  in  ambito
nazionale  possono  raccogliere  le  risorse economiche calcolate sui
proventi derivanti da pubblicita' e da sponsorizzazioni per una quota
non superiore al 30 per cento del totale delle  risorse  del  settore
radiofonico.  Ai fini dello sviluppo del settore nella fase iniziale,
l'Autorita' puo'  stabilire  una  quota  di  raccolta  delle  risorse
economiche maggiore di quella prevista nella presente lettera;
    c)   i  soggetti  destinatari  di  autorizzazioni  per  emittenti
televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi
non superiori al 30 per cento del totale delle  risorse  riferito  al
settore  delle  emittenti  televisive  nazionali  via  cavo  e  delle
emittenti via satellite.  Al fine di consentire l'avvio dei  mercati,
nel  rispetto  dei  principi  del  pluralismo  e  della  concorrenza,
l'Autorita' determina un periodo transitorio nel  quale  non  vengono
applicati  i  limiti  previsti  nella  presente  lettera. Nel caso di
programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui  alla  presente
lettera   si   applicano   con  riferimento  alle  singole  emittenti
televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta;
    d) i soggetti che comunque detengono  partecipazioni  in  imprese
operanti  nei  settori  della  radiotelevisione  e  dell'editoria  di
giornali quotidiani  e  periodici  possono  raccogliere,  sommando  i
ricavi  dei  due  settori, proventi non superiori al 20 per cento del
totale nazionale delle risorse derivanti  da  pubblicita',  spettanze
per   televendite,  sponsorizzazioni,  proventi  da  convenzioni  con
soggetti pubblici, finanziamento del  servizio  pubblico,  ricavi  da
offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e
periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo
delle  famiglie;  e' fatta salva la disciplina sulle imprese editrici
di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5  agosto  1981,
n.  416,  e  successive modificazioni. E' fatto salvo il rispetto dei
limiti per singolo settore previsti dalla presente legge;
    e) le  concessionarie  di  pubblicita'  possono  raccogliere  nei
settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le
quote   previste   nelle   lettere   a),   b),  c)  e  d).  L'impresa
concessionaria di pubblicita',  controllata  da  o  collegata  ad  un
soggetto     destinatario    di    concessione    o    autorizzazione
radiotelevisiva,  puo'  raccogliere  pubblicita'  anche   per   altri
soggetti  destinatari  di  concessione  in  ambito locale, nei limiti
previsti dal primo periodo della presente lettera ed a condizione che
detta impresa concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicita' per
il soggetto concessionario o autorizzato che la  controlla  o  e'  ad
essa collegato.
                                  Accertamento  del  superamento  dei
                                  limiti
  9. Qualora anche uno solo dei limiti  quantitativi  indicati  nelle
lettere a), b) e c) del comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o
concentrazioni,  l'Autorita' provvede, nel rispetto del principio del
contraddittorio, ai sensi del comma 7. Se i soggetti  che  esercitano
l'attivita'  radiotelevisiva  superano,  al  momento  dell'entrata in
vigore della presente legge, i limiti di cui al comma 8, mediante  lo
sviluppo  spontaneo  dell'impresa  che  non  determini  una posizione
dominante ne' elimini  o  riduca  il  pluralismo  e  la  concorrenza,
l'Autorita',  con  atto  motivato  e  informatone  il Parlamento, non
provvede ai sensi del comma 7. Ai fini della  verifica,  da  compiere
prima  della  data  di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e
delle autorizzazioni, l'Autorita' invita  i  soggetti  interessati  a
dimostrare,    entro    i   termini   prefissati,   mediante   idonea
documentazione, la insussistenza di una posizione  dominante  vietata
perche'  la  quota raggiunta e' inferiore ai limiti di cui al comma 8
ovvero perche', pur essendo stati superati i limiti di cui al comma 8
nel mercato di riferimento, individuati tenendo conto,  tra  l'altro,
dell'esistenza  o  meno  di  vincoli  tecnici,  economici o giuridici
all'ingresso  nel  mercato  di  riferimento,  della  possibilita'  di
accesso  ai  fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei
concorrenti e della struttura degli  stessi,  non  si  configura  una
posizione  dominante  vietata.  Compete  in  ogni  caso all'Autorita'
effettuare ogni altro opportuno accertamento al  fine  di  verificare
l'esatta situazione in essere.
                                  Deroghe
  10.  I  limiti  di  cui  al  comma  8  non si applicano ai soggetti
destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su  frequenze
terrestri  o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento
via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un
solo programma nazionale.
                                  Termini per le verifiche
  11.   Il   superamento    dei    limiti    quantitativi    relativi
all'acquisizione  di  risorse  economiche  indicati  nel comma 8 deve
essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni
caso non superiore ai dodici mesi.
                                  Relazione al Parlamento
  12.  L'Autorita',  in occasione della relazione al Parlamento sulle
caratteristiche  dei  mercati  di  riferimento,   deve   pronunciarsi
espressamente  sulla  adeguatezza  dei  limiti  indicati nel presente
articolo.
                                  Trasmissione simultanea
  13. Al fine di favorire la  progressiva  affermazione  delle  nuove
tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive
in chiaro su frequenze terrestri e' consentita, previa autorizzazione
dell'Autorita',   la   trasmissione   simultanea   su   altri   mezzi
trasmissivi.
                                  Soggetti equiparati ai titolari  di
                                  concessione od autorizzazione
  14.  Ai  fini  della definizione di posizione dominante, i soggetti
che raccolgono pubblicita' per una quota superiore al  50  per  cento
del  fatturato  di  una emittente, e i produttori e i distributori di
produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti  ad  una
emittente  televisiva  in  chiaro per una percentuale superiore al 35
per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della
fascia di maggiore ascolto, cosi' come definita dall'Autorita',  sono
equiparati   ad   un   soggetto   destinatario   di   concessione   o
autorizzazione.  Nel tempo di diffusione non vengono  conteggiate  le
interruzioni pubblicitarie e le televendite.
                                  Imputazione dei proventi
  15.  Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di
pubblicita' che raccoglie una quota superiore al  50  per  cento  dei
proventi  derivanti  da  pubblicita', sponsorizzazioni e spettanze da
televendite di ciascun soggetto destinatario  di  concessioni  ovvero
autorizzazioni  radiotelevisive  e'  imputato  l'intero ammontare dei
proventi  ad  esso  derivanti  da  pubblicita',  sponsorizzazioni   e
spettanze da televendite.
                                  Societa'  controllate  e collegate.
                                  Accordi di voto
  16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti  vietate
dalla  presente  legge  si  considerano  anche  le  partecipazioni al
capitale acquisite o comunque possedute per il  tramite  di  societa'
anche  indirettamente  controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per
interposta persona. Si considerano acquisite  le  partecipazioni  che
vengono   ad  appartenere  ad  un  soggetto  diverso  da  quello  cui
appartenevano precedentemente anche in conseguenza o  in  connessione
ad   operazioni   di   fusione,  scissione,  scorporo,  trasferimento
d'azienda o simili che interessino tali soggetti.   Allorche'  tra  i
diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine
all'esercizio  concertato  del  voto,  o comunque alla gestione della
societa', diversi dalla mera consultazione  tra  soci,  ciascuno  dei
soci  e'  considerato,  ai  fini  della presente legge, come titolare
della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da  essi
controllate.
                                  Rinvio
  17.  Ai  fini della presente legge il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi  dalle  societa',  nei  casi  previsti
dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
                                  Influenza dominante
  18.  Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante,  salvo  prova  contraria,  allorche'  ricorra  una   delle
seguenti situazioni:
    a)  esistenza  di  un  soggetto  che,  da  solo  o  in  base alla
concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di esercitare  la
maggioranza  dei  voti  dell'assemblea  ordinaria  o  di  nominare  o
revocare la maggioranza degli amministratori;
    b)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di   carattere
finanziario  e  organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei
seguenti effetti:
     1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
     2) il coordinamento della gestione dell'impresa  con  quella  di
altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
     3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti
dalle azioni o dalle quote possedute;
     4)  l'attribuzione  a  soggetti diversi da quelli legittimati in
base  all'assetto  proprietario  di   poteri   nella   scelta   degli
amministratori e dei dirigenti delle imprese;
    c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche
in   base   alle  caratteristiche  della  composizione  degli  organi
amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.
                                  Piattaforma unica per  trasmissioni
                                  digitali
  19. In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto
previsto  dal  comma  8,  lettera  c), la societa' concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo e la  societa'  concessionaria  del
servizio  pubblico  di  telecomunicazioni,  tra  loro congiuntamente,
possono  partecipare  ad  una  piattaforma  unica  per   trasmissioni
digitali  da  satellite  e  via cavo e per trasmissioni codificate in
forma  analogica  su  reti  terrestri,  mediante  accordi   di   tipo
associativo  anche  con  operatori  di  comunicazione  destinatari di
concessione, autorizzazione, licenza o comunque iscritti nel registro
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della presente
legge. La piattaforma e' aperta alla utilizzazione di chi  ne  faccia
richiesta  in  base a titolo idoneo, secondo principi di trasparenza,
di concorrenza e di non  discriminazione.  L'Autorita'  vigila  sulla
costituzione e sulla gestione della piattaforma, garantendo, mediante
l'adozione  di specifici provvedimenti, anche ai sensi dei commi 31 e
32 dell'articolo 1, l'osservanza  dei  principi  di  trasparenza,  di
concorrenza  e  di  non  discriminazione  tra  i  soggetti pubblici e
privati, nonche' tra i soggetti partecipanti all'accordo  di  cui  al
presente  comma  e  soggetti  terzi che intendano distribuire proprie
trasmissioni mediante la stessa piattaforma.
                                  Trasmissioni quotidiane
  20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del  decreto-legge  27  agosto
1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993,  n.  422,  per  trasmissioni  quotidiane  si  intendono  quelle
effettuate  nel  limite  orario previsto dalle suddette disposizioni,
con frequenza non inferiore a cinque  giorni  alla  settimana  o,  in
alternativa, a centoventi giorni al semestre.
 
          Nota all'art. 2, comma 5:
            -  La  legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi".
          Nota all'art. 2, comma 8:
            -  Per  la legge n. 416/1981 si vedano le note all'art 1,
          comma 6.
          Nota all'art. 2, comma 17:
            - Il  testo  dell'art.  2359  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
            "Art.  2359.  (Acquisto  di  azioni  da parte di societa'
          controllate).  - Le societa' non possono investire, nemmeno
          parzialnente, il proprio capitale in azioni della societa',
          che esercita il controllo su di esse o  di  altre  societa'
          controllate dalla medesima.
            Sono  considerate  societa'  controllate  quelle  in  cui
          un'altra societa' possiede un  numero  di  azioni  tale  da
          assicurare   la   maggioranza   dei  voti  nelle  assemblee
          ordinarie, o quelle che, in virtu' di  particolari  vincoli
          contrattuali,  sono  sotto  l'influenza  dominante di altra
          societa'".
          Note all'art. 2, comma 20:
            - Il testo degli  articoli  4,  7  e  8  della  legge  n.
          250/1990 e' il seguente;
            "Art.  4.  -  1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1991, viene
          corrisposto, a cura del  Dipartimento  dell'informazione  e
          dell'editoria  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          un contributo annuo pari al 70 per cento  della  media  dei
          costi  risultanti  dai  bilanci  degli ultimi due esercizi,
          inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
          miliardi, alle imprese radiofoniche  che  risultino  essere
          organi  di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
          del Parlamento e che:
             a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa
          presso il competente tribunale;
             b)   trasmettano   quotidianamente   propri    programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali, sindacali o culturali per  non  meno  del  50  per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20;
             c) non  siano  editori  o  controllino,  direttamente  o
          indirettamente,  organi  di  informazione di cui al comma 6
          dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
            2.  A  decorrere   dall'anno   1991,   ove   le   entrate
          pubblicitarie  siano inferiori al 25 per cento dei costi di
          esercizio annuali, compresi gli ammortamenti,  e'  concesso
          un  ulteriore  contributo  integrativo pari al 50 per cento
          del contributo di cui al comma  1.  La  somma  di  tutti  i
          contributi  non  puo'  comunque superare l'80 per cento dei
          costi come determinati al medesimo comma 1.
            3. Le imprese di  cui  al  comma  1  hanno  diritto  alle
          riduzioni  tariffarie  di  cui  all'art.  28  della legge 5
          agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,  applicate
          con  le  stesse  modalita'  anche  ai  consumi  di  energia
          elettrica, ai  canoni  di  noleggio  e  di  abbonamento  ai
          servizi   di   telecomunicazione  di  qualsiasi  tipo,  ivi
          compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
          di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma I
          dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
            4.  I  metodi  e  le  procedure  per  l'accertamento  del
          possesso  dei  requisiti  per l'accesso alle provvidenze di
          cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
          della loro persistenza, sono disciplinati dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
          410,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  234 del 7
          ottobre 1987"
            "Art. 7. - 1. Il comma 1  dell'art.  11  della  legge  25
          febbraio 1987, n. 67, e' sostituito dal seguente:
            ''1.  Le  imprese  di  radiodiffusione sonora che abbiano
          registrato la testata radiofonica  giornalistica  trasmessa
          presso  il  competente  tribunale, che effettuino da almeno
          tre   anni    servizi    informativi,    che    trasmettano
          quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
          politici,   religiosi,   economici,  sociali,  sindacali  o
          letterari, per non meno del  25  per  cento  delle  ore  di
          trasmissione  comprese  tra  le  ore  7  e le ore 20, hanno
          diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
             a) alle riduzioni tariffarie di cui  all'art.  28  della
          legge  5  agosto  1981, n. 416, e successive modificazioni,
          applicate con le  stesse  modalita'  anche  ai  consumi  di
          energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
          ai servizi di  telecomunicazione  di  qualsiasi  tipo,  ivi
          compresi i sistemi via satellite;
             b)  al  rimborso  dell'80  per  cento  delle  spese  per
          l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di  informazione  a
          diffusione nazionale o regionale''".
            "Art.  8.  -  1.  Le  imprese di radiodiffusione sonora a
          carattere  locale  che  abbiano   registrato   la   testata
          radiofonica  giornalistica  trasmessa  presso il competente
          tribunale,  pubblichino  notizie  da  almeno  tre  anni   e
          trasmettano  quotidianamente  propri programmi  informativi
          su avvenimenti  politici,  religiosi,  economici,  sociali,
          sindacaili o letterari, per non meno del 15 per cento delle
          ore  di  trasmissione  comprese  tra  le ore 7 e le ore 20,
          hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
             a) alle riduzioni tariffarie di cui  all'art.  28  della
          legge  5  agosto  1981, n. 416, e successive modificazioni,
          applicate con le  stesse  modalita'  anche  ai  consumi  di
          energia elettrica;
             b)  al  rimborso  dell'80  per  cento  delle  spese  per
          l'abbonamento ai servizi di due agenzie di  informazione  a
          diffusione nazionale o regionale".
            -  Il  testo dell'art. 7 del D.L. n. 323/1993, convertito
          con    modificazioni,  dalla  legge  n.  422/1993,  e'   il
          seguente:
            "Art.  7.  - Il comma 3 dell'art. 23 della legge 6 agosto
          1990, n.  233, e' sostituito dal seguente:
            ''Ai  concessionari  per la radiodiffusione televisiva in
          ambito  locale,  ovvero  ai  soggetti  autorizzati  per  la
          radiodiffusione  televisiva  locale di cui all'art. 32, che
          abbiano  registrato  la  testata   televisiva   presso   il
          competente  tribunale  e  che  trasmettano quotidianamente,
          nelle ore comprese tra le 7 e  le  23  per  almeno  un'ora,
          programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici,
          religiosi,  economici,  sociali,  sindacali o culturali, si
          applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art.  11  della
          legge  25  febbraio  1987,  n.  67,  cosi'  come modificato
          dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250''".