Art. 2. Dopo l'art. 49 viene inserito il seguente art. 49-bis. "Art. 49-bis (Partecipazione ad organismi privati). - 1. La partecipazione di cui al comma 2, dell'art. 49, e' deliberata dal consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico. 2. Per la valutazione e l'attuazione della predetta partecipazione e' costituita, su designazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, una apposita commissione permanente. 3. La partecipazione dell'Universita' deve, comunque, adeguarsi ai seguenti presupposti: a) conformita' agli obiettivi universitari dell'attivita' svolta, riconosciuta dalla commissione permanente di cui al comma precedente; b) disponibilita' delle risorse finanziarie ed organizzative richieste; c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche; d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione; f) la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale, deve essere contenuta nei limiti predeteminati dal consiglio di amministrazione; g) la quota di partecipazione nelle singole societa' non puo' superare il 50%. 4. La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario. 5. Degli organismi pubblici o privati cui l'Universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura dell'ufficiale rogante universitario, che ne rende possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse. 6. La rappresentanza dell'Universita' in seno agli organi amministrativi, didattici e tecnico scientifici degli enti costituiti ai sensi del presente articolo, puo' essere data a docenti dell'Ateneo, prescindendo dal loro regime di impegno". Il presente decreto entra in vigore con effetto immediato e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 6 agosto 1997 Il rettore: Marchesini