Art. 2.
 Dopo l'art. 49 viene inserito il seguente art. 49-bis.
  "Art.  49-bis  (Partecipazione  ad  organismi  privati).  -  1.  La
partecipazione di  cui al  comma 2, dell'art.  49, e'  deliberata dal
consiglio  di   amministrazione,  su   parere  conforme   del  senato
accademico.
  2. Per la valutazione  e l'attuazione della predetta partecipazione
e' costituita, su designazione del  senato accademico e del consiglio
di amministrazione, una apposita commissione permanente.
  3. La partecipazione dell'Universita'  deve, comunque, adeguarsi ai
seguenti presupposti:
  a) conformita'  agli obiettivi universitari  dell'attivita' svolta,
riconosciuta dalla commissione permanente di cui al comma precedente;
  b)  disponibilita'  delle   risorse  finanziarie  ed  organizzative
richieste;
  c)  destinazione della  quota degli  eventuali utili  da attribuire
all'Ateneo per finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche;
  d)  espressa   previsione  di  patti  parasociali   a  salvaguardia
dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
  e) limitazione  del concorso dell'Ateneo, nel  ripiano di eventuali
perdite, alla quota di partecipazione;
  f) la  quota parte delle  risorse annualmente disponibili  in conto
capitale,  deve   essere  contenuta  nei  limiti   predeteminati  dal
consiglio di amministrazione;
  g)  la quota  di  partecipazione nelle  singole  societa' non  puo'
superare il 50%.
  4. La  partecipazione dell'Universita'  puo' essere  costituita dal
comodato  di  beni, mezzi  o  strutture,  nel rispetto  dei  principi
enunciati ai  commi 1,  2 e  3 del  presente articolo  e con  oneri a
carico del comodatario.
  5. Degli organismi pubblici  o privati cui l'Universita' partecipa,
cosi'  come  dei  rappresentanti  nominati,  e'  tenuto  completo  ed
aggiornato elenco a cura dell'ufficiale rogante universitario, che ne
rende possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse.
  6.  La   rappresentanza  dell'Universita'   in  seno   agli  organi
amministrativi, didattici e tecnico scientifici degli enti costituiti
ai  sensi  del   presente  articolo,  puo'  essere   data  a  docenti
dell'Ateneo, prescindendo dal loro regime di impegno".
  Il presente decreto  entra in vigore con effetto  immediato e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Padova, 6 agosto 1997
                                               Il rettore: Marchesini