Art. 5.
  E'  approvato   il  tipo   della  moneta  suddetta   conforme  alle
descrizioni tecniche ed artistiche  indicate agli articoli precedenti
ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del
presente decreto.
  Le impronte,  eseguite in conformita' delle  anzidette descrizioni,
saranno riprodotte in piombo  e depositate presso l'Archivio centrale
dello Stato.
  Il presente decreto  sara' inviato alla Ragioneria  centrale per la
registrazione  e  sara'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 luglio 1997
                                                  Il Ministro: Ciampi