Art. 5. E' approvato il tipo della moneta suddetta conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale dello Stato. Il presente decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 1997 Il Ministro: Ciampi