IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento nel limite annualmente risultane nel quadro generale
riassuntivo del bilancio di  competenza, anche attraverso l'emissione
di certificati  di credito del  Tesoro, con l'osservanza  delle norme
contenute nel medesimo articolo;
  Visto  l'art.  9 del  decreto  -  legge  20  maggio 1993,  n.  149,
convertito  nella  legge 19  luglio  1993,  n.  237,  con cui  si  e'
stabilito, fra l'altro, che con  decreti del Ministro del tesoro sono
determinate ogni caratteristica, condizione  e modalita' di emissione
dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che l'importo delle emissioni  effettuate a tutto il 21
agosto 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 37.259 miliardi;
  Visti i propri decreti  in data 24 giugno, 9 luglio,  23 luglio e 6
agosto 1997,  con i quali  e' stata disposta l'emissione  delle prime
otto tranches  dei certificati  di credito  del Tesoro  "zero coupon"
della durata di diciotto mesi  (CTZ-18) con decorrenza 30 giugno 1997
e scadenza 30 dicembre 1998;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una nona  tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 dei  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
nona tranche di certificati di  credito del Tesoro "zero coupon" (CTZ
- 18) con decorrenza 30 giugno 1997 e scadenza 30 dicembre 1998, fino
all'importo  massimo  di nominali  lire  2.000  miliardi, di  cui  al
decreto  ministeriale  del 24  giugno  1997,  citato nelle  premesse,
recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite dal citato  decreto ministeriale 24
giugno 1997.