IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, con particolare riguardo al comma 2, lettera a); Visto il decreto legislativo n. 280 del 7 agosto 1997 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997, con particolare riguardo al titolo II, art. 3, comma 1; Sentita la conferenza Statocitta' e autonomie locali; Decreta: Art. 1. I lavori di pubblica utilita' sono attivabili dai soggetti previsti dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e cioe' da tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, dalle societa' a prevalente partecipazione pubblica, da altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro nonche' dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei seguenti settori ed ambiti: a) servizi alla persona, con particolare riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, ai servizi per l'integrazione socioculturale degli immigrati extracomunitari, ai portatori di handicap, nonche' alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti e agli interventi mirati nei confronti delle devianze sociali; b) salvaguardia e cura dell'ambiente e del territorio, con particolare riguardo alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, alla tutela delle aree protette e dei parchi naturali, alla bonifica delle aree industriali dismesse e agli interventi di dismissione dall'amianto; c) sviluppo rurale e acquacoltura, con particolare riguardo al miglioramento della rete idrica, alla tutela degli assetti idrogeologici e all'incentivazione dell'agricoltura biologica, alla realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura, silvicoltura, acquacoltura e agriturismo; d) recupero e riqualificazione degli spazi urbani ivi compresi i quartieri delle citta' e dei centri minori e dei beni culturali, con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale e all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti.