Art. 2.
  In ciascuno  degli ambiti  di cui all'art.  1, i  progetti dovranno
essere deliberati  prevedendone l'appartenenza ad una  delle seguenti
tipologie, individuate  secondo le  modalita' di  stabilizzazione, in
attivita' imprenditoriali regolate dal  diritto privato, a favore dei
lavoratori interessati, al  termine della loro durata  che non potra'
essere superiore ai dodici mesi:
  a) progetti mirati  alla formazione di societa'  miste operanti nei
relativi settori realizzate anche  attraverso iniziative congiunte di
piu' enti locali o pubblici;
  b)  progetti  mirati all'affidamento  dei  servizi  ad organismi  o
imprese preindividuati e costituiti anche sotto forma cooperativa;
  c) progetti  gestiti da cooperative  sociali ai sensi  dell'art. 1,
comma 18, del  decreto-legge 1 ottobre 1996, n.  510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1996, n. 608.
    Roma, 29 agosto 1997
                                                    Il Ministro: Treu