ALLEGATO Art. 3. Comma 1. Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dal valore della partecipazione nella societa' conferitaria Cassa di risparmio di Carrara S.p.a., di incrementa di norma, per effetto di: accantonamenti necessari a mantenere l'integrita' economica del patrimonio; accantonamenti a fondi di riserva obbligatori per legge; beni mobili ed immobili e qualsiasi altro cespite o utilita' oggetto di liberalita' effettuate da soggetti pubblici o privati. Art. 4. (Omissis). Comma 2. Una quota non inferiore al 10% dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle societa' conferitarie e' accantonata a fondo riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d,) del decreto legislativo n. 356/1990. (Omissis). Comma 4. Una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi e delle rendite patrimoniali, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento a riserva e' destinata agli scopi previsti dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative. Art. 9. (Omissis). Comma 4. Sono di esclusiva competenza del consiglio le decisioni concernenti: ... (omissis) ...; la designazione o la nomina di persone a cariche presso societa' o enti. Ove la designazione sia relativa agli organi amministrativi della Carinord S.p.a., il consiglio di amministrazione provvedera', secondo le previsioni dei patti parasociali, a designare il presidente della Cassa di risparmio di Carrara S.p.a., salva diversa decisione assunta all'unanimita', fino al perdurare della partecipazione della Fondazione nel capitale della S.p.a. conferitaria; ... (omissis) ... (Omissis).