(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 3.
   Comma 1.
  Il patrimonio della Fondazione,  costituito inizialmente dal valore
della partecipazione  nella societa' conferitaria Cassa  di risparmio
di Carrara S.p.a., di incrementa di norma, per effetto di:
  accantonamenti  necessari a  mantenere  l'integrita' economica  del
patrimonio;
  accantonamenti a fondi di riserva obbligatori per legge;
  beni  mobili  ed immobili  e  qualsiasi  altro cespite  o  utilita'
oggetto di liberalita' effettuate da soggetti pubblici o privati.
                               Art. 4.
   (Omissis).
   Comma 2.
  Una  quota  non  inferiore  al 10%  dei  proventi  derivanti  dalle
partecipazioni  nelle societa'  conferitarie e'  accantonata a  fondo
riserva  di  cui  all'art.  12,  comma 1,  lettera  d,)  del  decreto
legislativo n. 356/1990.
   (Omissis).
   Comma 4.
  Una quota  non inferiore  ad un quindicesimo  dei proventi  e delle
rendite  patrimoniali,  al  netto  delle  spese  di  funzionamento  e
dell'accantonamento  a  riserva  e'  destinata  agli  scopi  previsti
dall'art. 15,  primo comma,  della legge  11 agosto  1991, n.  266, e
relative disposizioni attuative.
                               Art. 9.
   (Omissis).
   Comma 4.
  Sono   di  esclusiva   competenza   del   consiglio  le   decisioni
concernenti:
    ... (omissis) ...;
  la designazione o la nomina di  persone a cariche presso societa' o
enti.  Ove la  designazione sia  relativa agli  organi amministrativi
della Carinord  S.p.a., il consiglio di  amministrazione provvedera',
secondo  le   previsioni  dei  patti  parasociali,   a  designare  il
presidente della Cassa di risparmio  di Carrara S.p.a., salva diversa
decisione   assunta   all'unanimita',   fino   al   perdurare   della
partecipazione   della   Fondazione   nel   capitale   della   S.p.a.
conferitaria;
    ... (omissis) ...
   (Omissis).