IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento  di riconoscimento  di denominazioni di  origine dei
vini;
  Visti  i propri  decreti con  i  quali sono  state riconosciute  le
indicazioni  geografiche tipiche  dei vini  prodotti nelle  regioni e
province autonome del  territorio nazionale e sono  stati approvati i
relativi disciplinari di produzione;
  Visti  in particolare  gli articoli  2 dei  citati disciplinari  di
produzione  che  prevedono  la   possibilita'  di  utilizzare,  nella
designazione  e  presentazione  dei  vini da  tavola  ad  indicazione
geografica  tipica  prodotti nel  territorio  delle  regioni e  delle
province autonome ed ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,   per  almeno   l'85%  da  uno   dei  vitigni
raccomandati e /  o autorizzati previsti dai detti  articoli, il nome
del vitigno stesso;
  Visti i  propri decreti  con i quali  sono stati  modificati alcuni
disciplinari di produzione dei  vini ad indicazione geografica tipica
prodotti in alcune regioni e province autonome;
  Visti i propri decreti con i quali sono state previste disposizioni
integrative  e  modificative,  sul  piano  della  generalita',  della
disciplina  concernente la  produzione e  la commercializzazione  dei
vini ad indicazione geografica tipica;
  Viste le richieste presentate  dagli interessati intese ad ottenere
la possibilita' di utilizzare, nella designazione e presentazione dei
vini  da  tavola  ad  indicazione  geografica  tipica,  prodotti  nei
territori delle  regioni e  delle province autonome,  il nome  di due
vitigni scelti  tra quelli  previsti negli  articoli 2  suddetti come
utilizzabili   nella  designazione   e  presentazione   del  prodotto
ottenuto, qualora  detti vini  siano ottenuti  da uve  provenienti da
vigneti,  composti  nell'ambito  aziendale,  esclusivamente  dai  due
vitigni di cui trattasi;
  Visto il parere espresso dal Comitato  nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei  vini che,  in accoglimento  delle richieste
suddette e tenuto conto dei pareri espressi al riguardo dalle regioni
e  province autonome,  prevede che  i vini  da tavola  ad indicazione
geografica tipica  possano utilizzare il  riferimento al nome  di due
vitigni  scelti tra  quelli elencati  nei rispettivi  disciplinari di
produzione come  utilizzabili nella designazione e  presentazione dei
prodotti ottenuti, purche'  i vini di cui trattasi  siano ottenuti da
uve provenienti al 100% dai due vitigni interessati;
  Visto il proprio  decreto 22 novembre 1995 con il  quale sono state
riconosciute  le indicazioni  geografiche tipiche  "Castelli Romani",
"Circeo", "Civitella d'Agliano", "Colli Cimini", Colli della Sabina",
"Colli Etruschi Viterbesi", "Frusinate" o "del Frusinate", "Nettuno",
"Lazio" per i vini prodotti nel territorio della regione Lazio e sono
stati approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visto il proprio decreto 13 settembre  1996 con il quale sono state
apportate  integrazioni ai  disciplinari  di produzione  dei vini  ad
indicazione geografica tipica "Castelli Romani", "Circeo", "Civitella
d'Agliano",  "Colli Cimini",  "Colli della  Sabina", "Colli  Etruschi
Viterbesi", "Frusinate" o "del Frusinate", "Lazio";
  Visto  il proprio  decreto 14  giugno 1996  con il  quale e'  stata
riconosciuta la  denominazione di origine controllata  "Circeo" ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il  proprio decreto 10 settembre  1996 con il quale  e' stata
riconosciuta  la denominazione  di origine  controllata "Colli  della
Sabina" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il  proprio decreto 11 settembre  1996 con il quale  e' stata
riconosciuta la denominazione di  origine controllata "Colli Etruschi
Viterbesi"  ed  e'  stato   approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Visto il  proprio decreto  4 novembre  1996 con  il quale  e' stata
riconosciuta  la  denominazione   di  origine  controllata  "Castelli
Romani" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il parere espresso al riguardo dalla regione Lazio;
  Ritenuto di  doversi provvedere in conformita'  del suddetto parere
del citato Comitato alla emanazione di disposizioni, aventi carattere
di   generalita',  da   intendersi  integrative   delle  disposizioni
contenute negli articoli 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad
indicazione geografica tipica;
  Considerato che agli articoli 2  dei disciplinari di produzione dei
vini da  tavola ad  indicazione geografica  tipica, approvati  con il
sopra citato decreto  dirigenziale 22 novembre 1995  ed integrati con
il sopra citato decreto dirigenziale  13 settembre 1996, sussistono i
presupposti e  le condizioni idonei a  consentire l'utilizzazione del
riferimento al  nome dei  vitigni nella designazione  e presentazione
dei suddetti vini come sopra specificato;
  Considerato che  l'art. 4 del  citato decreto del  Presidente della
Repubblica 20  aprile 1994, n.  348, concernente la procedura  per il
riconoscimento delle  denominazioni di  origine e  l'approvazione dei
relativi disciplinari di produzione  prevede che per i riconoscimenti
e  le  approvazioni dei  disciplinari  si  provveda con  decreto  del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nella  designazione   e  presentazione   dei  vini  da   tavola  ad
indicazione geografica tipica  "Civitella d'Agliano", "Colli Cimini",
"Frusinate"  o  "del  Frusinate",  "Nettuno",  "Lazio"  prodotti  nel
territorio   della  regione   Lazio  e'   consentito  utilizzare   il
riferimento al nome di due vitigni.
  Il riferimento al nome del vitigno Grechetto rosso N. contenuto nel
decreto dirigenziale  13 settembre  1996 concernente  integrazioni ai
disciplinari  di produzione,  approvati con  decreto dirigenziale  22
novembre 1995,  riguardanti i  vini ad indicazione  geografica tipica
"Castelli Romani",  "Circeo", "Civitella d'Agliano",  "Colli Cimini",
"Colli della  Sabina" "Colli Etruschi Viterbesi",  "Frusinate" o "del
Frusinate", "Lazio" e' sostituito da quello relativo al vitigno Greco
B. (localmente denominato Grechetto).
  I vitigni di cui al primo comma del presente articolo devono essere
compresi  tra quelli  elencati  negli articoli  2 dei  corrispondenti
disciplinari  di  produzione  come utilizzabili  singolarmente  nella
designazione  e   presentazione  dei  relativi  vini   da  tavola  ad
indicazione  geografica  tipica,  nei termini  stabiliti  dal  citato
articolo.