Art. 2.
  Il  riferimento  al  nome  dei due  vitigni  nella  designazione  e
presentazione dei vini da tavola  ad indicazione geografica tipica di
cui al precedente articolo, e' consentito a condizione che:
  il vino derivi  esclusivamente da uve prodotte dai due  ai quali si
vuole fare riferimento;
  il quantitativo di uva prodotta da  uno dei due vitigni deve essere
comunque superiore al 15% del totale;
  la  produzione massima  di uva  per  ettaro di  vigneto in  coltura
specializzata,  nell'ambito aziendale,  di ciascuno  dei due  vitigni
interessati non  superi il corrispondente limite  fissato dall'art. 4
del relativo disciplinare di produzione;
  il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute
da  ciascuno dei  due  vitigni non  sia  inferiore al  corrispondente
limite fissato dall'art. 4 del relativo disciplinare di produzione;
  il titolo  alcolometrico volumico totale minimo  del vino ottenuto,
all'atto dell'immissione  al consumo, non  sia inferiore, in  caso di
limiti diversi fissati per i  due vitigni interessati, al limite piu'
elevato di essi;
  l'indicazione  dei  vitigni  deve avvenire  in  ordine  decrescente
rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.