Art. 2.
  1.  Nei limiti  della disciplina  vigente in  materia di  pesca dei
molluschi  bivalvi, il  "Consorzio per  la gestione  della pesca  dei
molluschi  bivalvi  nel  comparimento  di Pesaro"  puo'  proporre  al
Ministero per le politiche agricole  - Direzione generale della pesca
e dell'acquacoltura, ed al capo del compartimento marittimo di Pesaro
le misure  tecniche previste  dall'art. 3 del  decreto n.  44/1995 in
premessa citato.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  n.  44/1995  le  persone
incaricate dal consorzio della  vigilanza sulla cattura dei molluschi
bivalvi,  nell'ambito dei  limiti  territoriali  di operativita'  del
consorzio stesso,  possono ottenere  la qualifica di  agente giurato,
previa approvazione della nomina da  parte del prefetto su parere del
capo del compartimento marittimo di Pesaro.