Art. 2. 1. Nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi, il "Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel comparimento di Pesaro" puo' proporre al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ed al capo del compartimento marittimo di Pesaro le misure tecniche previste dall'art. 3 del decreto n. 44/1995 in premessa citato. 2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 44/1995 le persone incaricate dal consorzio della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, nell'ambito dei limiti territoriali di operativita' del consorzio stesso, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo di Pesaro.