Art. 2. Avuto riguardo alle consuetudini ed agli usi locali, i comandanti delle capitanerie di porto di Trieste e di Monfalcone, sentita la Commissione consultiva locale, possono emanare disposizioni che contengano una disciplina diversa da quelle prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 30 maggio 1997. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 31 luglio 1997 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1997 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 253