Art. 2.
  Avuto riguardo alle  consuetudini ed agli usi  locali, i comandanti
delle capitanerie  di porto  di Trieste e  di Monfalcone,  sentita la
Commissione  consultiva  locale,  possono  emanare  disposizioni  che
contengano una disciplina diversa da  quelle prevista dall'art. 2 del
decreto ministeriale 30 maggio 1997.
  Il  presente decreto  viene inviato  alla  Corte dei  conti per  la
registrazione  ed  entra in  vigore  il  giorno successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Roma, 31 luglio 1997
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 253