IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976 con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazioni   di  origine
controllata dei vini "Colli Morenici Mantovani del Garda" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento  della  denominazione  di origine  controllata  "Garda
Colli  Mantovani"  in  sostituzione della  denominazione  di  origine
controllata "Colli  Morenici Mantovani del  Garda" e la  modifica del
relativo disciplinare di produzione;
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
riconoscimento  della  denominazione  di origine  controllata  "Garda
Colli Mantovani" e del  relativo disciplinare di produzione formulati
dal Comitato stesso,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  n. 194 del
21 agosto 1997;
  Vista l'istanza  presentata dal "Consorzio provinciale  tutela vini
mantovani" intesa ad  ottenere per i vini a  denominazione di origine
controllata  "Garda  Colli  Mantovani"   Chardonnay  e  "Garda  Colli
Mantovani"  Pinot bianco  la possibilita'  di poterli  produrre anche
nelle tipologie frizzante e spumante;
  Considerato  che  il  citato  Comitato ha  ritenuto  di  respingere
l'istanza  sopra citata  poiche' trattasi  di ulteriore  modifica del
disciplinare proposto;
  Ritenuto   pertanto  necessario   procedere  all'approvazione   del
disciplinare  di  produzione  del  vino a  denominazione  di  origine
controllata  "Garda Colli  Mantovani" in  conformita' della  proposta
formulata dal citato Comitato;
  Considerato  che l'art.  4  del citato  regolamento concernente  la
procedura  per il  riconoscimento  delle denominazioni  di origine  e
l'approvazione  dei   disciplinari  di  produzione  prevede   che  le
denominazioni  di  origine  controllata  vengano  riconosciute  ed  i
disciplinari  di   produzione  vengano  approvati  con   decreto  del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta  la denominazione  di origine controllata  dei vini
"Garda  Colli  Mantovani" ed  e'  approvato,  nel testo  annesso,  il
relativo disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  nel predetto  disciplinare di
produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
1997.
  La denominazione  di origine controllata "Colli  Morenici Mantovani
del Garda" deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto, fatti  salvi  tutti  gli  effetti
determinati.