IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976 con il quale e' stata riconosciuta la denominazioni di origine controllata dei vini "Colli Morenici Mantovani del Garda" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" in sostituzione della denominazione di origine controllata "Colli Morenici Mantovani del Garda" e la modifica del relativo disciplinare di produzione; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" e del relativo disciplinare di produzione formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 1997; Vista l'istanza presentata dal "Consorzio provinciale tutela vini mantovani" intesa ad ottenere per i vini a denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" Chardonnay e "Garda Colli Mantovani" Pinot bianco la possibilita' di poterli produrre anche nelle tipologie frizzante e spumante; Considerato che il citato Comitato ha ritenuto di respingere l'istanza sopra citata poiche' trattasi di ulteriore modifica del disciplinare proposto; Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" in conformita' della proposta formulata dal citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute ed i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Garda Colli Mantovani" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997. La denominazione di origine controllata "Colli Morenici Mantovani del Garda" deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.