(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
   DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
                CONTROLLATA "GARDA COLLI MANTOVANI".
                               Art. 1.
  La denominazione di origine  controllata "Garda Colli Mantovani" e'
riservata  ai  vini  bianchi,  rosati e  rossi  che  rispondono  alle
condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  nel presente  disciplinare di
produzione.
   Tali vini sono i seguenti:
   "Garda Colli Mantovani" bianco;
   "Garda Colli Mantovani" rosato;
   "Garda Colli Mantovani" rosso;
   "Garda Colli Mantovani" Merlot;
   "Garda Colli Mantovani" Cabernet;
   "Garda Colli Mantovani" Chardonnay;
   "Garda Colli Mantovani" Tocai italico;
   "Garda Colli Mantovani" Pinot bianco;
   "Garda Colli Mantovani" Pinot grigio;
   "Garda Colli Mantovani" Sauvignon.
                               Art. 2.
  La denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" con
la  specificazione  bianco,  rosato  e rosso  e'  riservata  ai  vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale,
la seguente composizione ampelografica:
 "Garda Colli Mantovani " bianco.
   Garganega: massimo 35%;
  Trebbiano  toscano (di  Soave  o nostrano,  e  / o  giallo,  e /  o
toscano): massimo 35%;
   Chardonnay: massimo 35%,
  possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
dai seguenti  vitigni: Sauvignon,  Riesling renano,  Riesling italico
(da soli o congiuntamente) fino ad un massimo del 15%;
 "Garda Colli Mantovani " rosato e rosso.
   Merlot: massimo 45%;
   Rondinella: massimo 40%;
   Cabernet: massimo 20%,
  possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
dai  seguenti  vitigni:  Sangiovese,  Molinara  (in  loco  denominata
Rossanella), Negrara trentina  (da soli o congiuntamente)  fino ad un
massimo del 15%.
  La  denominazione di  origine controllata  "Garda Colli  Mantovani"
seguita  da una  delle seguenti  specificazioni di  vitigno "Merlot",
"Cabernet",  "Chardonnay", "Tocai  italico",  "Pinot bianco",  "Pinot
grigio", "Sauvignon  (b)" e'  riservata ai  vini ottenuti  da vigneti
composti in ambito aziendale da un minimo dell'85% dei corrispondenti
vitigni.
  Possono concorrere  alla produzione di  detti vini anche le  uve di
altri   vitigni   tradizionali,   presenti   in   ambito   aziendale,
raccomandati e /  o autorizzati per la provincia di  Mantova, a bacca
di colore analogo, non aromatici, nella misura massima del 15%.
  Alla  produzione del  vino a  denominazione di  origine controllata
"Garda  Colli Mantovani"  tipologia "Cabernet"  possono concorrere  i
vitigni Cabernet sauvignon e Cabernet franc da soli o congiuntamente.
                               Art. 3.
  La  zona di  produzione  dei vini  della  denominazione di  origine
controllata "Garda Colli Mantovani",  con l'esclusione delle zone non
idonee,  pedologicamente caratterizzate  da scoscesita',  esposizione
sfavorevole,  falda  prossima  alla  superficie  e  drenaggio  lento,
comprende in tutto  o in parte i territori dei  comuni di Castiglione
delle Stiviere,  Cavriana, Monzambano, Ponti sul  Mincio, Solferino e
Volta Mantovana.
  Tale  zona  e'  cosi  delimitata:   il  limite  di  zona,  partendo
dall'incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provinciale di
Mantova  in localita'  Villa (Ponti  sul Mincio)  segue verso  sud il
limite  provinciale  fino  all'intersezione con  il  canale  Virgilio
(quota  69); segue  detto  canale fino  alla  localita' Molini  della
Volta.
  Dalla suddetta localita'  il limite piega ad ovest  lungo la strada
dei Molini  e prosegue sulla  strada che  circoscrive la valle  e che
passa a sud - ovest di S.  M. Maddalena immettendosi a quota 61 sulla
strada Volta Mantovana - Cavriana (strada comunale della Malavia). Il
limite segue ora verso nord - ovest la suddetta strada toccando quota
57,  passando a  nord dell'abitato  di  Foresto, quota  69, Tezze  di
sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo
nella stessa direzione fino al ponte sul canale Alto Mantovano (Ponte
della  Castagna  Vizza) da  dove  immettendosi  sul canale  dell'Alto
Mantovano  risale lo  stesso  passando per  l'abitato di  Castiglione
delle  Stiviere finche'  a  sud  di Esenta  (quota  117) incontra  il
confine provinciale. Da tale punto  il limite di zona segue, dapprima
verso est, poi verso nord ed  ancora verso est il limite di provincia
fino alla localita' Villa, punto di partenza.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione  di vini  a  denominazione di  origine controllata  "Garda
Colli  Mantovani" devono  essere  quelle tradizionali  della zona,  e
comunque  atte a  conferire alle  uve e  al vino  derivato specifiche
caratteristiche.
  E'   vietata  qualsiasi   pratica  di   forzatura.  E'   consentita
l'irrigazione  di soccorso,  per un  massimo di  due volte  all'anno,
prima dell'invaiatura.
  Le forme di allevamento ammesse sono il Guyot semplice e doppio, il
Casarsa e  il G.D.C.. Le  forme di allevamento consigliate  nei nuovi
impianti sono  il Guyot, la  Cortina semplice  e doppia e  il Cordone
speronato.
  Per i  nuovi impianti  ed i reimpianti  la densita'  di piantagione
dovra' essere superiore a 3.000 ceppi / ha.
  La produzione  massima di  uva per ettaro  dei vigneti,  in coltura
specializzata, destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e
le rispettive  rese massime di  uva in  vino finito devono  essere le
seguenti:
    Vino                       Resa uva/Ha         Resa uva/vino
     --                             --                  --
Merlot ......................    120 q.li               70%
Cabernet ....................    120 q.li               70%
Chardonnay ..................    120 q.li               70%
Tocai italico ...............    120 q.li               70%
Pinot bianco ................    120 q.li               70%
Pinot grigio ................    120 q.li               70%
Sauvignon (b) ...............    120 q.li               70%
Bianco ......................    130 q.li               70%
Rosato ......................    130 q.li               70%
Rosso .......................    130 q.li               70%
  Fermi  restando  i limiti  massimi  sopra  indicati, la  produzione
massima  per ettaro  in coltura  promiscua deve  essere calcolata  in
rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla produzione  dei vini  "Garda Colli  Mantovani" devono
essere riportati  nei limiti  di cui sopra,  fermi restando  i limiti
resa  uva -  vino  per i  quantitativi di  cui  trattasi, purche'  la
produzione globale non  superi del 20% i limiti  medesimi; oltre tale
valore decade  il diritto  alla denominazione di  origine controllata
per tutto il prodotto.
  La resa massima  dell'uva in vino finito non  deve essere superiore
al 70%.
  Qualora  superi questo  limite ma  non il  75%, l'eccedenza  non ha
diritto alla d.o.c.
  Oltre il 75% decade il diritto alla d.o.c. per tutto il prodotto.
  La  regione Lombardia,  sentito  il parere  degli interessati,  con
proprio  decreto,  puo'  modificare  di anno  in  anno,  prima  della
vendemmia, i limiti massimi di produzione delle uve per ettaro per la
produzione  dei vini  a denominazione  di origine  controllata "Garda
Colli   Mantovani"   inferiore   a  quello   fissato   dal   presente
disciplinare,  ai   sensi  della  legge   n.  164  /   1992,  dandone
comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole.
  Le  uve  destinate alla  vinificazione  devono  assicurare ai  vini
"Garda Colli  Mantovani "  il seguente titolo  alcolometrico volumico
naturale minimo:
    Merlot 10,50% vol;
    Cabernet 10,50% vol;
    Chardonnay 10,00% vol;
    Tocai italico 10,00% vol;
    Pinot bianco 10,00% vol;
    Pinot grigio 10,00% vol;
    Sauvignon (b) 10,00% vol;
    Bianco 9,50% vol;
    Rosato 9,50% vol;
    Rosso 9,50% vol.
                               Art. 5.
  Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere   effettuate
nell'interno della  zona di produzione delimitata  dall'art. 3, comma
1.   Tuttavia,  tenuto   conto  delle   situazioni  tradizionali   di
produzione,  e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'intero  territorio  della  provincia  di Mantova  e  nei  comuni
finitimi  alla zona  di produzione  nelle  provincie di  Verona e  di
Brescia.  Sono fatti  salvi  i diritti  acquisiti  dalle aziende  che
possano dimostrare  di aver vinificato  fuori zona per  almeno cinque
anni anteriormente all'entrata in vigore del presente disciplinare.
  E' ammessa soltanto la correzione con mosti concentrati prodotti da
uve provenienti da terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti della
denominazione di  origine controllata "Garda Colli  Mantovani" oppure
con mosti concentrati rettificati.
  Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali
e   costanti,  atte   a   conferire  ai   vini   le  loro   peculiari
caratteristiche.
                               Art. 6.
  I vini "Garda Colli  Mantovani" all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   Merlot:
  colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
  odore: vinoso intenso, caratteristico, delicato, etereo e gradevole
se invecchiato;
  sapore: asciutto, sapido, di corpo, giustamente tannico, armonico;
  titolo alcolometrico  volumico totale minimo: 11,50%  vol; acidita'
totale minima: 4,5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 20,0 g / l.
   Cabernet:
    colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;
    odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;
  sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, giustamente
tannico, armonico e caratteristico;
  titolo alcolometrico  volumico totale minimo: 11,50%  vol; acidita'
totale minima : 4,5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 20,0 g / l.
   Chardonnay:
    colore: paglierino;
    odore: fine, caratteristico, lievemente fruttato;
    sapore: asciutto, fine, talvolta morbido;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g / l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g / l.
   Tocai italico:
    colore: paglierino;
    odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
  sapore:   armonico,   fresco,   moderatamente   acidulo,   talvolta
abboccato:
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g / l;
    estratto secco netto minimo: 15,0 g / l.
   Pinot bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato e caratteristico;
    sapore: pieno, morbido e armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g / l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g / l.
   Pinot grigio:
    colore: dal giallo paglierino al ramato;
    odore: intenso, caratteristico;
    sapore: vellutato, morbido e armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g / 1;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g / l.
   Sauvignon:
    colore: giallo dorato chiaro;
    odore: delicato, tendente all'aromatico;
    sapore: asciutto, di corpo, vellutato;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g / l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g / 1.
   Bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, sapido, armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g / l;
    estratto secco netto minimo: 15,0 g / l.
   Rosato:
    colore: rosato brillante;
  odore:  delicato, fruttato,  ricorda gli  agrumi con  prevalenza di
cedro;
    sapore: morbido, fresco con un sentore di mandorla;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g / l;
    estratto secco netto minimo: 18,0 g / l.
   Rosso:
  colore: rosso rubino tendente al cerasuolo con l'invecchiamento;
    odore: vinoso, delicato, gradevole;
    sapore: asciutto, armonico, leggermente amarognolo;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 18,0 g / l.
  E' consentito l'uso in  etichetta della specificazione "Rubino" per
il  vino "Garda  Colli Mantovani"  rosso  e "Chiaretto"  per il  vino
"Garda Colli Mantovani" rosato.
  E'  facolta' del  Ministero per  le politiche  agricole -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e  delle indicazioni geografiche tipiche  dei vini modificare
con proprio  decreto, per i vini  di cui al presente  disciplinare, i
limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco
netto.
  I  vini  ad origine  controllata  "Garda  Colli Mantovani"  possono
essere  conservati  in  recipienti  di legno;  in  tal  caso  possono
presentare caratteristico sapore di legno.
                               Art. 7.
  I vini  "Garda Colli Mantovani"  rosso Merlot e rosso  Cabernet con
titolo  alcolometrico  volumico  minimo  naturale del  12,00%  vol  e
sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni,
dei  quali  uno  in  legno,  calcolati a  decorrere  dal  1  novembre
dell'annata di produzione delle uve,  possono portare in etichetta la
specificazione aggiuntiva "Riserva".
                               Art. 8.
  Nella  presentazione e  designazione  dei vini  a denominazione  di
origine controllata "Garda Colli  Mantovani" e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione  aggiuntiva diversa  da quelle  previste dal
presente disciplinare,  ivi compresi  gli aggettivi  "extra", "fine",
"scelto", "selezionato", e similari.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali,  marchi privati  non aventi significato  laudativo e
non idonei a trarre in  inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti
a   specificare  l'attivita'   agricola  dell'imbottigliatore   quali
"viticoltore",  "fattoria", "tenuta",  "podere", "cascina",  ed altri
termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE
in materia. Il  termine "vigna" potra' essere  impiegato in etichetta
ai sensi della legge 164 / 1992.
  E' obbligatorio  riportare in etichetta la  indicazione dell'annata
di  produzione delle  uve per  i vini  ad origine  controllata "Garda
Colli Mantovani" sui recipienti fino a 5 litri di capacita'.