(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                                                         TABELLA N. 1
         ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA
       NEL PERIODO 16 GIUGNO - 15 SETTEMBRE 1997 NON SOGGETTI
               A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA
Data, luogo della firma, titolo             Data di entrata    Pagina
                                            in vigore
                        585.
17 novembre 1994, Roma
        Accordo tra Italia e Stati Uniti    4 febbraio 1997         9
        d'America per il trasferimento
        della proprieta' delle stazioni
        radio trasmittenti a lungo raggio
        di ausilio alla navigazione e di
        controllo di Lampedusa, Sellia
        Marina e Crotone - Italia
                        586.
15 dicembre 1995, Maputo
        Accordo tra Italia e Mozambico      29 aprile 1997         15
        per la cancellazione del debito
        ai sensi della legge italiana
        del 28 marzo 1991, n. 106, con
        due Annessi
                        587.
5 marzo 1996, Islamabad
        Memorandum d'intesa tra Italia e    9 luglio 1997          23
        Pakistan per l'attuazione di un
        progetto di cooperazione nel campo
        della biologia molecolare avanzata
                        588.
17 aprile 1996, Amman
        Accordo tra Italia e Giordania sul  26 agosto 1996         31
        consolidamento del debito della
        Giordania (Club di Parigi del 28
        giugno 1994) con Allegati
                        589.
15 maggio 1996, Roma
        Protocollo di consultazioni tra     15 maggio 1996         43
        il Ministro degli Affari Esteri
        italiano ed il Ministro degli
        Affari Esteri della Georgia
                        590.
15 maggio 1996, Roma
        Dichiarazione congiunta sui         15 maggio 1996         47
        principi delle relazioni tra
        Italia e Georgia
                        591.
7 giugno 1996, Pechino
        Memorandum d'Intesa tra Italia e    11 luglio 1997         53
        Cina concernente il progetto di
        cooperazione sanitaria su "Sviluppo
        della medicina d'urgenza e pronto
        soccorso nella Regione autonoma
        tibetana", con Annesso
                        592.
7 giugno 1996, Pechino
        Memorandum d'Intesa tra Italia e    11 luglio 1997         97
        Cina concernente il progetto di
        cooperazione sanitaria su
        "Rafforzamento dei servizi
        sanitari per la prevenzione
        e cura delle patologie
        d'urgenza presso l'ospedale
        di Pechino", con Annesso
                        593.
7 giugno 1996, Pechino
        Memorandum d'Intesa tra Italia      11 luglio 1997        141
        e Cina concernente il progetto
        di cooperazione sanitaria su
        "Potenziamento delle strutture
        sanitarie per il trattamento e
        la prevenzione delle patologie
        d'urgenza nella Regione di
        Daxinganling", con Annesso
                        594.
28-29 luglio 1996, Amman
        Scambio di Lettere costituente      8 luglio 1997         185
        un Accordo tra Italia e Giordania
        per la concessione di un credito
        d'aiuto di 20 miliardi di lire
        italiane quale cofinanziamento
        del progetto della Banca Mondiale
        "Economic Reform and Development
        Program" (ERDP)
                        595.
3 settembre 1996, Roma
        Accordo tra Italia e Slovenia       1 settembre 1997      199
        sulla riammissione delle persone
        alla frontiera
                        596.
4 ottobre 1996, Parigi
        Accordo di cooperazione tra         4 ottobre 1996        207
        Italia e l'Organizzazione delle
        Nazioni Unite per l'Educazione,
        la Scienza e la Cultura (UNESCO)
        per la realizzazione del progetto
        "Rafforzamento del Ministero
        dell'Educazione e dell'Educazione
        superiore dell'Autorita' Palestinese"
                        597.
25 ottobre 1996, Roma
        Memorandum d'Intesa tra Italia      25 ottobre 1996       215
        e Nazioni Unite sulle attivita'
        di cooperazione allo sviluppo nel
        settore delle risorse umane e
        dello sviluppo delle capacita'
                        598.
13 novembre 1996, Roma
        Memorandum d'intesa tra Italia e    13 novembre 1996      227
        Organizzazione delle Nazioni Unite
        per l'alimentazione e l'agricoltura
        (FAO) per la produzione di cibo in
        appoggio della sicurezza alimentare
                        599.
6 febbraio 1997, Varsavia                   13 febbraio 1997      243
        Scambio di Note costituenti un
        Accordo di modifica del punto 2
        dell'Accordo tra Italia e Polonia
        per l'esenzione dall'obbligo del
        visto d'ingresso per breve
        soggiorno, cosi' come modificato
        con Scambio di Note del 14 luglio
        1992
                        600.
17 aprile 1997, Roma
        Dichiarazione congiunta dei         17 aprile 1997        251
        Ministri degli Esteri di Italia
        e Romania sul partenariato
        strategico italo-romeno
                        601.
10-30 aprile 1997, Vaticano-Roma
        Scambio di Note con Allegati        30 aprile 1997        257
        1 e 2 tra Italia e Santa Sede
        costituente un'intesa tecnica
        interpretativa ed esecutiva
        dell'Accordo modificativo del
        Concordato Lateranense del 18
        febbraio 1984 e del successivo
        Protocollo del 15 novembre
        1984
                        602.
23 aprile - 7 maggio 1997, Roma
        Scambio di Lettere costituenti      7 maggio 1997         281
        un Accordo tra Italia e Francia
        previsto dalla riserva francese
        all'articolo 5 della Convenzione
        europea di estradizione del 13
        dicembre 1957 per il caso del
        cittadino marocchino Nour Eddine
        Hanine
                        603.
7 maggio 1997, Vienna
        Accordo tra Italia e                7 maggio 1997         285
        Organizzazione delle Nazioni
        Unite per lo Sviluppo
        Industriale (UNIDO) per
        il progetto in Egitto "Unita' per
        la promozione degli investimenti
        Italia/UNIDO" con Allegato
                        604.
14 maggio 1997, New York
        Memorandum d'Intesa tra le          14 maggio 1997        295
        Nazioni Unite e l'Italia
        relativo ai contributi al
        sistema degli accordi di
        Standby delle Nazioni Unite,
        con Annesso
                        605.
15 maggio 1997, Roma
        Memorandum d'Intesa tra Italia      15 maggio 1997        305
        e Georgia sulla cooperazione
        tecnica bilaterale per gli
        anni 1997-1998
                        606.
23 maggio 1997, Roma
        Accordo tra Italia e Peru' di       16 luglio 1997        311
        consolidamento del debito del
        Peru' (Club di Parigi del 20
        luglio 1996)
                        607.
26 maggio 1997, Roma
        Memorandum d'Intesa tra Italia      26 maggio 1997        323
        e Vietnam sui termini e le
        condizioni relative
        all'attuazione del programma
        di cooperazione italiana
                        608.
5 giugno 1997, Pechino
        Scambio di Note costituente un      1 luglio 1997         333
        Accordo tra Italia e Cina
        relativo allo status del
        Consolato Generale d'Italia
        in Hong Kong dopo il 1 luglio
        1997
                        609.
30 aprile - 11 giugno 1997, Bonn
        Scambio di Lettere costituente un   23 maggio 1997        357
        Accordo tra Italia e UNV (United
        Nations Volunteers) modificativo
        dell'Accordo del 19 dicembre 1995
                        610.
4-19 giugno 1997, Berna
        Scambio di Note costituente un       21 luglio 1997       363
        Accordo tra Italia e Svizzera in
        materia di procedure agevolate
        nel traffico aereo per i velivoli
        in servizio di Stato e di Governo
        ed in materia di traffico da e per
        Lugano-Agno
                                                         TABELLA N. 2
       ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                   RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE
       Data, luogo della firma,                 Data di entrata in
       titolo                                   vigore
Convenzione sulla determinazione                1 settembre 1997
  dello Stato competente per l'esame di
  una domanda d'asilo presentata in uno
  degli Stati delle Comunita' Europee,
  con Processo verbale (Dublino 15
  giugno 1990. Vedi legge 23 dicembre
  1992, n. 523 nel supplemento ordinario
  n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 3
  del 5 gennaio 1993.
Memorandum d'intesa tra Italia e Stati          16 aprile 1997
  Uniti d'America relativo all'Accordo          G.U. n. 124 del 30
  sul trasporto aereo del 1970 -                maggio 1997
  modifica art. 10 (Roma 29 settembre
  1990). Vedi legge 6 marzo 1996, n. 139
  nel supplemento ordinario n. 52 alla
  Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21
  marzo 1996.
Convenzione tra Italia e Svizzera per           1 giugno 1997
  la disciplina della navigazione sul           G.U. n. 104 del 12
  lago maggiore e sul lago di Lugano,           febbraio 1997
  con due Allegati (Lago maggiore, 2
  dicembre 1992). Vedi legge 20 gennaio
  1997, n. 19 nel supplemento ordinario
  n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 35
  del 12 febbraio 1997.
Accordo tra Italia e Oman per la                23 gennaio 1997
  promozione e protezione degli                 G. U. n. 50 del 1
  investimenti con Protocollo                   marzo 1997
  (Roma 23 giugno 1993). Vedi legge
  5 novembre 1996, n. 594 nel
  supplemento ordinario n. 205 alla
  Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23
  novembre 1996.
Accordo relativo alla sede tra la               26 giugno 1997
  Fondazione europea per la formazione          G.U. n. 190 del 16
  professionale e l'Italia (Bruxelles 19        agosto 1997
  dicembre 1994). Vedi legge 7 aprile
  1997, n. 11 nel supplemento
  ordinario n. 92 /L alla Gazzetta
  Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1997.
Accordo tra Italia ed Emirati Arabi             29 aprile 1997
  Uniti sulla promozione e protezione           G.U. n. 133 del 10
  degli investimenti, con protocollo            giugno 1997
  (Abu Dhabi 22 gennaio 1995). Vedi
  legge 3 febbraio 1997, n. 32 nel
  supplemento ordinario n. 44/L alla
  Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo
  1997.
Scambio di Note tra Italia e ONU                4 febbraio 1997
  riguardante il trasferimento della
  sede dell'Istituto interregionale
  per la ricerca sul crimine e la
  giustizia (UNICRI) da Roma a Torino
  (Roma/Vienna 16 maggio 1995).
  Vedi legge 20 gennaio 1997, n. 17
  nel supplemento ordinario n. 30
  alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12
  febbraio 1997.
Accordo tra Italia e Organizzazione             1 aprile 1997
  Mondiale della Sanita' (Roma 28               G.U. n. 81 dell'8
  giugno, 4 luglio, 17 luglio 1995).            aprile 1997
  Vedi legge 20 gennaio 1997, n. 18
  nel supplemento ordinario n. 30 alla
  Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12
  febbraio 1997.
Accordo di sede tra Italia e Lega               24 gennaio 1997
  degli Stati Arabi (Roma 9 agosto              G.U. n. 50 del 1
  1995). Vedi legge 3 novembre 1996,            marzo 1997
  n. 595 nel supplemento ordinario n.
  205 alla Gazzetta Ufficiale n. 275
  del 23 novembre 1996.
Accordo tra Italia e Barbados sulla             21 luglio 1997
  promozione e protezione degli                 G.U. n. 196 del 23
  investimenti, con protocollo                  agosto 1997
  (Bridgetown 25 ottobre 1995). Vedi
  legge 7 aprile 1997, n. 107 nella
  Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24
  luglio 1997.
                                585.
                       Roma, 17 novembre 1994
         Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed
               il Governo degli Stati Uniti d'America
                per il trasferimento della proprieta'
          delle stazioni radio trasmittenti a lungo raggio
      di ausilio alla navigazione e di controllo di Lampedusa,
          Sellia Marina e Crotone, Italia, con Annessi (1)
                (Entrata in vigore: 4 febbraio 1997)
______________
(1) Gli allegati non si pubblicano per motivi tecnici
   ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
       DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER IL TRASFERIMENTO DELLA
   PROPRIETA' DELLE STAZIONI RADIO TRASMITTENTI A LUNGO RAGGIO DI
    AUSILIO ALLA NAVIGAZIONE E DI CONTROLLO DI LAMPEDUSA, SELLIA
                      MARINA E CROTONE, ITALIA
   Il  Governo  della  Repubblica  Italiana ed il Governo degli Stati
Uniti d'America di seguito denominati Parti Contraenti;
   Visto che il Governo degli Stati Uniti  d'America  ha  manifestato
l'intenzione  di recedere dagli Accordi stipulati tra gli Stati Uniti
d'America e  l'Italia  relativi  alla  creazione  di  un  sistema  di
stazioni  radio  a  lungo raggio, e dotazioni connesse, di aiuto alla
navigazione;
   Considerato che il Governo degli Stati Uniti  d'America  cessera',
alla  mezzanotte del 31 dicembre 1994 le operazioni di trasmissione e
di  controllo  del  Sistema  Radio  a  Lungo  Raggio  di  Aiuto  alla
Navigazione  (Loran-C)  nelle  Stazioni di Lampedusa, Sellia Marina e
Crotone, Italia;
   Considerato che la Guardia Costiera degli Stati Uniti d'America ed
il Ministero della Marina Mercantile  italiano  hanno  firmato  il  7
maggio  1993  un  Memorandum  di Intesa per la graduale immissione di
personale delle Capitanerie di Porto - Guardia  Costiera  -  italiane
nelle Stazioni trasmittenti Loran-C di Lampedusa e Sellia Marina e la
Stazione  di  controllo  di  Crotone in Italia (in seguito denominato
"MOI");
   Nel riaffermare l'intenzione di mantenere un efficiente sistema di
radio navigazione indispensabile per la sicurezza  della  navigazione
in tutto il mondo e,
   tenendo  conto  che per il raggiungimento degli scopi di cui sopra
e' necessario mantenere in funzione tre stazioni Loran-C operanti nel
Mediterraneo,
   hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
   Il Governo degli Stati Uniti  d'America  trasferira',  al  Governo
della  Repubblica  Italiana  senza oneri per entrambi i Governi, il 1
gennaio 1995, ogni e qualsiasi diritto per l'uso,  il  controllo,  la
manutenzione,  e  le  operazioni delle stazioni Loran-C di Lampedusa,
Sellia Marina e Crotone, Italia;  e  trasferira'  tutti  i  beni  non
amovibili  degli Stati Uniti d'America installati con fondi americani
o con fondi congiunti italo-americani sulle aree messe a disposizione
dal Governo italiano i  quali  diventeranno  proprieta'  del  Governo
italiano.
   Il  1  gennaio 1995 il Governo della Repubblica Italiana assumera'
la proprieta' ed il possesso, senza costi per entrambi i Governi, dei
beni mobili, manufatti e dotazioni delle suddette stazioni e di  ogni
altro  bene  non amovibile di proprieta' degli Stati Uniti d'America,
ivi compresi i radiotelefoni HF a banda laterale  unica  e  tutte  le
dotazioni  elettroniche  di  ciascuna  stazione. Tutti i materiali di
consumo e le parti di ricambio presenti in ciascuna stazione  saranno
considerati proprieta' del Governo italiano.
   Il numero ed il tipo delle attrezzature, di ciascuna stazione sono
elencati nell'annesso 1, in lingua inglese, al presente accordo.
                             ARTICOLO II
   Il  1  gennaio  1995  il  personale  del Governo degli Stati Uniti
d'America presente a Lampedusa,  Sellia  Marina  e  Crotone,  Italia,
sara' ritirato e cessera' la sua responsabilita'.
                            ARTICOLO III
   Il  Governo  della Repubblica Italiana esonerera' il Governo degli
Stati Uniti d'America dalle pretese di terzi e da procedimenti legali
in   conseguenza   dell'uso   delle   infrastrutture,    costruzioni,
attrezzature di collegamento ed impianti forniti dal Governo italiano
per  le operazioni condotte fino alla mezzanotte del 31 dicembre 1994
nelle Stazioni Loran-C di Lampedusa, Sellia Marina e Crotone, Italia.
   Tutte le altre azioni, reclami o spese che potrebbero sorgere  per
danni  conseguenti alla gestione delle stazioni Loran-C di Lampedusa,
Sellia Marina e Crotone, Italia, da parte  del  Governo  degli  Stati
Uniti  d'America  prima  del  1  gennaio  1995,  saranno  regolate in
conformita' dell'articolo VIII dell'Accordo tra le Parti del Trattato
Nord Atlantico riguardanti lo Stato delle Loro Forze firmato a Londra
il 19 giugno 1951.
   Il Governo della  Repubblica  Italiana  non  avanzera'  reclami  o
instaurera'  procedimenti  legali contro il Governo degli Stati Uniti
d'America,  ogni  sua  Agenzia,  Ente,  Fornitore,  Collaboratore   o
Dipendente per:
   a)  danni alla proprieta', sia reale che personale, inclusi ma non
limitati quelli economici e/o ambientali, trasferita al Governo della
Repubblica Italiana in conseguenza del presente Accordo;
   b) morte o ferimento di personale  dipendente  dal  Governo  della
Repubblica   Italiana   o   di   cittadini   italiani,   causati  dal
trasferimento di proprieta' delle stazioni Loran-C;
   c) morte o ferimento di personale  dipendente  dal  Governo  della
Repubblica  Italiana  o di cittadini italiani, causati dal successivo
uso e dalle operazioni delle stazioni Loran-C da  parte  del  Governo
della Repubblica Italiana.
   Il  Governo  degli  Stati  Uniti  d'America  e ogni Agenzia, Ente,
Fornitore,   Collaboratore   o   Dipendente,   non   sara'   ritenuto
responsabile  di  ogni  e  qualsiasi  azione,  reclamo,  o  spese che
potranno  sorgere  dopo  la  mezzanotte  del  31  dicembre  1994,  in
connessione  con  il  trasferimento  della  proprieta',  l'uso  e  le
operazioni delle stazioni  Loran-C  di  Lampedusa,  Sellia  Marina  e
Crotone,  Italia,  da  parte  del  Governo della Repubblica Italiana,
eccetto le obbligazioni e le responsabilita' dovute a fatti  od  atti
verificatisi prima del 1 gennaio 1995.
   Il   Governo   della   Repubblica   Italiana   rinuncia   ad  ogni
rivendicazione nei confronti del Governo degli Stati Uniti d'America,
di ogni sua Agenzia, Ente, Fornitore, Collaboratore o Dipendente  per
danni  causati  ad ogni proprieta' sia reale che personale inclusi ma
non limitati quelli economici e/o ambientali, e per  la  morte  o  il
ferimento  di  qualunque  dipendente  o  cittadino in conseguenza del
trasferimento della proprieta', del successivo uso e delle operazioni
condotte  dal  Governo  della  Repubblica  Italiana  nelle   stazioni
Loran-C, a partire del 1 gennaio 1995.
                             ARTICOLO IV
   Un   sopralluogo   congiunto  sara'  effettuato  anteriormente  al
trasferimento della gestione delle  stazioni  Loran-C  di  Lampedusa,
Sellia   Marina  e  Crotone,  Italia,  al  Governo  della  Repubblica
Italiana, il 1 gennaio 1995.
   I risultati di questo sopralluogo, come concordato tra  le  Parti,
verificheranno  le  condizioni  delle  predette  stazioni  e  saranno
notificati attraverso uno scambio  di  Note  diplomatiche  che  fara'
parte integrante del presente Accordo.
   Il  Governo  italiano  accettera' il risultato del sopralluogo che
attestera' le condizioni di ciascuna stazione.
                             ARTICOLO V
   In  accordo  con  il  MOI,  firmato  a  Roma  il  7  maggio  1993,
anteriormente  alla  data effettiva di trasferimento il Governo degli
Stati Uniti d'America addestrera' il personale designato dal  Governo
italiano nella gestione delle apparecchiature elettroniche installate
nelle suddette stazioni Loran-C.
   Il  Governo  degli  Stati  Uniti  d'America fornira', inoltre, gli
elementi tecnici necessari per il funzionamento delle Stazioni.
   Gli oneri economici e le provvidenze per il personale italiano  in
addestramento  ed  utilizzato nella gestione delle stazioni saranno a
carico del Governo italiano.
   Il Governo della Repubblica Italiana  si  assumera'  gli  obblighi
derivanti   dalle   azioni   attribuibili   al   suo   personale   in
addestramento.
                             ARTICOLO VI
   Le Parti Contraenti  notificheranno,  all'International  Frequency
Registration    Board   (IFRB)   dell'Unione   Internazionale   delle
Telecomunicazioni (UIT) che, a decorrere dal 1 gennaio 1995, l'elenco
delle frequenze internazionali dovra' essere modificato,  cancellando
qualsiasi  riferimento  agli  "Stati  Uniti d'America" e inserendo la
"Repubblica  Italiana"  in   associazione   con   le   frequenze   di
radionavigazione Loran-C emesse dalle stazioni.
                            ARTICOLO VII
   Ciascuna  delle  Parti  Contraenti,  qualora lo ritenga opportuno,
puo'  richiedere  consultazioni  al  fine  di  emendare  il  presente
Accordo.
   Gli emendamenti concordati a seguito delle consultazioni in parola
saranno formalizzati attraverso uno scambio di note diplomatiche.
                            ARTICOLO VIII
   Il  presente  Accordo  entrera'  in vigore alla data in cui le due
Parti Contraenti si  saranno  notificate  con  uno  scambio  di  Note
diplomatiche   l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive  procedure
interne previste per la sua entrata in vigore.
   In  fede  di  che  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
   Fatto a Roma il 17 novembre 1994 nelle lingue italiana ed inglese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della            Per il governo degli
Repubblica Italiana             Stati Uniti d'America
 (Firma illeggibile)             (Firma illeggibile)
                                586.
                      Maputo, 15 dicembre 1995
          Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana
             e il Governo della Repubblica del Mozambico
           per la cancellazione del debito ai sensi della
    legge italiana del 28 marzo 1991, n. 106, con due Annessi (1)
                 (Entrata in vigore: 29 aprile 1997)
_________________
Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                             ACCORDO FRA
               IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
              IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOZAMBICO
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Mozambico - qui
di seguito denominati "le  parti"  -  nello  spirito  di  amicizia  e
collaborazione fra i due Paesi,
   -  allo  scopo di ridurre il debito del Mozambico ed agevolarne il
     servizio;
   - tenendo conto delle disposizioni della Legge italiana n. 106 del
     28.3.1991,
hanno concordato quanto segue:
                             Articolo 1
Per quanto riguarda gli importi  corrisposti  entro  il  31  dicembre
1992, saranno cancellate le rate di capitale e interessi con scadenza
in  quella  data  e  non  corrisposte,  come pure quelle con scadenza
posteriore, relative ai seguenti prestiti agevolati:
   - prestito agevolato di 22.500.000 dollari USA per  l'importazione
     di  beni e servizi italiani per i seguenti progetti di sviluppo:
     Diga di Corumana, Diga di Los Pequenos Libombos, fabbrica per la
     lavorazione della carne suina e fabbrica per  la  produzione  di
     materiali  da  costruzione,  di cui alla Convenzione Finanziaria
     fra Mediocredito Centrale e Banco de Mocambique, firmata a  Roma
     il 9.7.1982;
   -  prestito agevolato di 7.600.000 dollari USA per la fornitura di
     beni e servizi per il Porto di Maputo, di cui  alla  Convenzione
     Finanziaria  fra  Mediocredito  Centrale  e Banco de Mocambique,
     firmata a Roma l'11.1.1983;
   - prestito agevolato di 1.300.000 dollari USA per la fornitura  di
     beni  e servizi italiani per la ricostruzione delle fabbriche di
     ceramiche da costruzione di Pemba e Beira e per  due  macelli  a
     Beira  e  Nampula,  di  cui  alla  Convenzione  Finanziaria  fra
     Mediocredito Centrale e Banco de Mocambique, firmata a  Roma  il
     25.10.1983;
   - prestito agevolato di 33.800.000 dollari USA per un programma di
     sostegno  alla  bilancia  dei pagamenti, di cui alla Convenzione
     Finanziaria fra Mediocredito Centrale  e  Banco  de  Mocambique,
     firmata a Roma il 24.10.1983;
   -  prestito agevolato di 1.134.385 dollari USA per la fornitura di
     beni e servizi  italiani  per  l'ampliamento  del  terminal  per
     container   nel   Porto  di  Maputo,  di  cui  alla  Convenzione
     Finanziaria fra Mediocredito Centrale  e  Banco  de  Mocambique,
     firmata a Roma il 5.8.1985;
   -  prestito  agevolato  di 125.019 dollari USA per la fornitura di
     cavi telefonici per l'ampliamento  del  Terminal  del  Porto  di
     Maputo,  di  cui  alla  Convenzione Finanziaria fra Mediocredito
     Centrale e Banco de Mocambique, firmata a Roma il 5.8.1985;
   - prestito agevolato di 11.108.842 dollari USA per  completare  il
     progetto    di   elettrificazione   delle   linee   centrali   e
     settentrionali, nonche' per completare le fabbriche di  ceramica
     di Pemba, Beira e Quelimane, di cui alla Convenzione Finanziaria
     fra  Mediocredito Centrale e Banco de Mocambique, firmata a Roma
     il 24.2.1986;
   - prestito agevolato di 15.251.205,70 dollari USA per la fornitura
     di beni e servizi italiani per un progetto di telecomunicazioni,
     di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale  e
     Banco de Mocambique, firmata a Roma il 24.2.1986;
   -  prestito agevolato di 35.479.556 ECU per la fornitura di beni e
     servizi italiani per un progetto  di  telecomunicazioni  di  cui
     alla  Convenzione  Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco
     de Mocambique, firmata a Roma il 24.2.1986;
   - prestito agevolato di 14.913.218 dollari USA per la fornitura di
     beni   e   servizi   per   la   ricostruzione   della   ferrovia
     Beira-Moatize,   di   cui   alla   Convenzione  Finanziaria  fra
     Mediocredito Centrale e Banco de Mocambique, firmata a  Roma  il
     5.2.1986;
   - prestito agevolato di 8.666.367 marchi tedeschi per la fornitura
     di  beni  e  servizi  italiani  per  completare  il  progetto di
     elettrificazione di Mocuba-Alto Molocue-Nampula, firmato a  Roma
     l'8.4.1987.
Le  rate  cancellate  dei  prestiti  agevolati  di cui sopra figurano
all'Allegato 1 del presente Accordo.
                             Articolo 2
Saranno  cancellate  le  rate  di  capitale ed interessi con scadenza
anteriore  al  31.12.1992  e  non  corrisposte,  nonche'  quelle  con
scadenza  posteriore  a  detta  data, relative ai seguenti accordi di
consolidamento del debito:
   - Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra  il  Governo
     della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  di  Mozambico,  in
     attuazione del Verbale Concordato della riunione  del  "Club  di
     Parigi" del 25 ottobre 1984;
   -  Accordo  Bilaterale di consolidamento del debito fra il Governo
     della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  di  Mozambico,  in
     attuazione  del  Verbale  Concordato della riunione del "Club di
     Parigi" del 16 giugno 1987;
   - Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra  il  Governo
     della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  di  Mozambico,  in
     attuazione del Verbale Concordato della riunione  del  "Club  di
     Parigi" del 14 giugno 1990;
   -  Accordo  Bilaterale di consolidamento del debito fra il Governo
     della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  di  Mozambico,  in
     attuazione  del  Verbale  Concordato della riunione del "Club di
     Parigi" del 23 marzo 1993;
   - Scambio di Lettere bilaterale fra il  Governo  della  Repubblica
     Italiana  ed  il  Governo  di  Mozambico  di proroga, fino al 30
     giugno 1995 - in base alla relativa decisione del Club di Parigi
     del 24 ottobre 1994 - delle disposizioni dell'Accordo Bilaterale
     di  consolidamento  del  debito,  in  attuazione   del   Verbale
     Concordato  della  riunione  del  "Club  di Parigi" del 23 marzo
     1993.
Le rate cancellate degli  accordi  di  consolidamento  di  cui  sopra
figurano all'Allegato 2 del presente Accordo.
                             Articolo 3
La  cancellazione  di  cui  sopra  non  riguarda  i seguenti importi,
corrisposti  successivamente   al   31.12.1992,   che   dovranno   di
conseguenza essere versati a scadenza:
   - 299.916,01 dollari USA, relativi al prestito agevolato di 33
     800.000 dollari USA;
   - 2.803.296,77 dollari USA, relativi al prestito agevolato di
     11.108.842;
   - 1.048.111,81 ECU relativi al prestito agevolato di 35.479.556
     ECU.
                             Articolo 4
Il  Governo della Repubblica di Mozambico si impegna a corrispondere,
alla data di scadenza, gli importi dei crediti  che  non  sono  stati
cancellati ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente Accordo.
                             Articolo 5
Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore  quando  le parti avranno
notificato l'una all'altra di aver completato le  relative  procedure
costituzionali interne.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato
il presente Accordo.
Fatto a Maputo il 15.12.1995 in due copie in lingua inglese, entrambi
i tesi facenti ugualmente fede.
Per il Governo italiano        Per il Governo di Mozambico
_______________________        ____________________________
Ugo Gabriele de Mohr           Adriano Afonso Maleiane
Ambasciatore d'Italia          Governatore della Banca di
                               Mozambico
                                587.
                       Islamabad, 5 marzo 1996
                         Memorandum d'Intesa
              fra il Governo della Repubblica Italiana
         e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan
           per l'attuazione di un progetto di cooperazione
            nel campo della biologia molecolare avanzata.
                 (Entrata in vigore: 9 luglio 1997)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                         MEMORANDUM D'INTESA
                                 FRA
          IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN
                                  E
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
                                 PER
             L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI COOPERAZIONE
            NEL CAMPO DELLA BIOLOGIA MOLECOLARE AVANZATA
Il  Governo  della  Repubblica  Islamica  del  Pakistan ed il Governo
italiano
al fine di promuovere il Programma di  Studi  post-universitario  del
Centro  Nazionale  di  Eccellenza per la Biologia Molecolare Avanzata
dell'Universita' di Punjab, Lahore;
nell'ambito  dell'"Accordo  bilaterale  di  Cooperazione  Tecnica   e
Scientifica" firmato ad Islamabad il 20 agosto 1975;
tenuto conto degli esiti della Commissione Mista che si e' riunita il
18  febbraio  1987, confermati in seguito dalla Commissione Mista del
24 luglio 1991;
e sulla base delle valutazioni tecniche acquisite in  varie  missioni
di esperti delle due parti nell'agosto 1992 e nel novembre 1994
                             concordano
di  firmare  il  presente  Memorandum d'intesa, al fine di attuare un
progetto di assistenza da realizzare tramite un  gruppo  di  istituti
accademici  italiani altamente qualificati a favore del summenzionato
Centro di Biologia Molecolare Avanzata di Lahore, sotto  gli  auspici
del  Ministero  delle Finanze e degli Affari Economici del Pakistan e
del Ministero degli Affari Esteri italiano, Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo.
Le due parti stipulano pertanto quanto segue:
                             Articolo 1
Le attivita' previste dal presente memorandum  si  incentreranno  sui
cinque settori seguenti:
1. embriologia, con riferimento ad ovini e bovini;
2. malattie genetiche, ed in particolare la talassemia;
3.  tecnologie  collegate  alla  catena  del  DNA  e sue applicazioni
   legali;
4. controllo biologico dei parassiti delle piante;
5. effetti pericolosi delle radiazioni solari sulla salute dell'uomo.
                             Articolo 2
Il  progetto  sara'  gestito  per  la  parte italiana dalla Direzione
Generale della Cooperazione allo Sviluppo del ministero degli  Affari
Esteri  di  Roma,  e  per  la  parte pakistana dal Centro di Biologia
Molecolare Avanzata di Lahore.
A  ciascuno  dei  settori  di   lavoro   precedentemente   menzionati
collaboreranno i seguenti istituti accademici e di ricerca italiani:
1. Istituto Zootecnico-Caseario per la Sardegna;
2.  Istituto  di Clinica e Biologia dell'Eta' - Evolutiva Universita'
   di Cagliari;
3. Istituto di Medicina  Sperimentale  -  Consiglio  Nazionale  delle
   Ricerche di Roma;
4. Dipartimento di Genetica e Microbiologia - universita' di Pavia;
5.  Istituto  di  Genetica, Biochimica ed Evoluzionistica - Consiglio
   Nazionale delle Ricerche di Pavia.
                             Articolo 3
La parte italiana finanziera' il progetto  per  un  totale  di  1.950
milioni di lire, fornendo le strutture seguenti:
-  esperti dei vari istituti italiani responsabili di ciascun settore
  elaboreranno il programma di lavoro con le  controparti  presso  il
  Centro di Biologia Molecolare Avanzata e controlleranno che vengano
  conseguiti  gli  obiettivi  preposti,  coordinando  in  generale le
  strutture coinvolte, trasferendo le tecnologie adeguate  e  tenendo
  brevi  seminari;  precedentemente  menzionati  per un periodo di un
  anno ciascuno;
- attrezzature per i laboratori del  Centro  di  Biologia  Molecolare
  Avanzata;
-  i direttori dei progetti pakistani si recheranno in Italia a spese
  del Governo italiano per valutare le prestazioni del personale  che
  partecipa  alla  formazione,  discutere l'attuazione del progetto e
  scambiare opinioni ed esperienze con l'ambiente scientifico.
                             Articolo 4
La parte pakistana si impegna a:
- garantire la disponibilita' di tutti  gli  impianti  ed  i  servizi
  necessari alle operazioni del progetto;
-  fornire  gli  spazi  necessari  per  installare nei suoi locali le
  attrezzature offerte dalla parte italiana;
- contribuire a finalizzare la procedura  relativa  all'acquisto,  la
  consegna ed il collocamento delle attrezzature;
- individuare i candidati che riceveranno la formazione in Italia;
-  collaborare con gli esperti italiani durante la loro permanenza al
  Centro di Lahore.
                             Articolo 5
Il  Governo  della  Repubblica  Islamica  del   Pakistan   concedera'
l'importazione  in  esenzione  dai  dazi doganali per le attrezzature
necessarie, ovvero l'acquisto in esenzione da imposte di attrezzature
locali, a seconda dei  casi,  se  si  rendera'  necessario  per  dare
attuazione al progetto.
                             Articolo 6
Tutte  le  pratiche  relative alle formalita' doganali, ai dazi sulle
importazioni, alle procedure per i visti e tutte le  altre  questioni
attinenti all'assistenza italiana saranno trattate in conformita' con
gli accordi bilaterali esistenti.
                             Articolo 7
Il  presente  Memorandum  entrera' in vigore dalla data in cui le due
parti   contraenti   notificheranno   l'una   all'altra    l'avvenuto
espletamento  delle rispettive procedure costituzionali e restera' in
vigore fino al completamento delle attivita' in esso previste.
Il  presente  Memorandum  potra'  essere  emendato  con  il  consenso
reciproco delle parti interessate tramite scambio di lettere.
Le  eventuali  divergenze  sull'attuazione  del  presente  Memorandum
saranno composte amichevolmente tramite consultazioni  e/o  negoziati
fra i due Governi.
In  fede  di  cio'  i  rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno
firmato il presente Memorandum.
Fatto ad Islamabad il 5 marzo 1996  in  due  originali,  entrambi  in
lingua inglese.
PER IL GOVERNO DELLA                       PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN           REPUBBLICA ITALIANA
Rashid Mahmood Ansari,                     Pietro Rinaldi,
Segretario Aggiunto,                       Ambasciatore d'Italia
Ministero delle Finanze, E.A.D.
                                588.
                        Amman, 17 aprile 1996
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
           ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania
          sul consolidamento del debito del Regno Hashemita
          di Giordania (Club di Parigi del 28 giugno 1994)
                          con Allegati. (1)
                 (Entrata in vigore: 26 agosto 1996)
_________________
(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                               ACCORDO
              FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
            E IL GOVERNO DEL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA
                    SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO
                  DEL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA
   Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il Governo del Regno
Hashemita di Giordania, nello spirito di amicizia e  di  cooperazione
economica  esistente  fra  i  due  paesi  e  sulla  base  del Verbale
Concordato firmato a Parigi il 28 giugno 1994 dai paesi  partecipanti
alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:
                             ARTICOLO I
   Il presente Accordo riguarda il riscadenzamento dei:
(a)  debiti  commerciali  e  finanziari  per  il  capitale  e per gli
interessi contrattuali dovuti, nel periodo fra il 1 luglio 1994 ed il
31 maggio 1997 compresi,  e  non  regolati,  dal  Governo  del  Regno
Hashemita  di  Giordania  o  dal  suo  settore pubblico, o coperti da
garanzia del Governo del Regno  Hashemita  di  Giordania  o  del  suo
settore  pubblico,  relativi  a  contratti  e convenzioni finanziarie
concluse precedentemente al 1 gennaio 1989 - con scadenza  originaria
superiore  ad  un  anno  -  coperti dalla garanzia assicurativa dello
Stato Italiano prevista dalla legislazione italiana;
(b)  debiti  di cui al precedente paragrafo (a) per il capitale e per
gli interessi contrattuali, dovuti al 30 giugno 1994 compreso, e  non
regolati;
(c)  debiti  per  il capitale e per gli interessi dovuti, nel periodo
compreso fra il 1 luglio 1994 ed il 31 maggio 1997  compresi,  e  non
regolati,  alla  Sezione  Speciale  per  l'assicurazione  del Credito
all'Esportazione (qui di seguito denominata  SACE)  dal  Governo  del
Regno Hashemita di Giordania e relativi all'Accordo di Consolidamento
fra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana ed il Governo del Regno
Hashemita di Giordania, concluso in base al  Verbale  Concordato  del
Club di Parigi in data 19 luglio 1989;
(d)  debiti  per il capitale e per gli interessi contrattuali dovuti,
nel periodo fra il 1 luglio 1994 ed il 31 maggio 1997 compresi, e non
regolati,  relativi  a  Prestiti  Governativi,  come  da  convenzioni
finanziarie  fra  il  Regno  Hashemita  di  Giordania  e MEDIOCREDITO
CENTRALE, firmate anteriormente al 1 gennaio 1989;
(e) debiti di cui al precedente paragrafo (d) per il capitale  e  per
gli  interessi contrattuali, dovuti al 30 giugno 1994 compreso, e non
regolati;
(f) debiti per il capitale e per gli interessi  dovuti,  nel  periodo
fra  il  1 luglio 1994 ed il 31 maggio 1997 compresi, e non regolati,
al MEDIOCREDITO CENTRALE dal Governo del Regno Hashemita di Giordania
e  relativi  all'Accordo  di  Consolidamento  fra  il  Governo  della
Repubblica  Italiana  ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania,
concluso in base al Verbale Concordato del Club di Parigi in data  19
luglio 1989;
(g) debiti per gli interessi dovuti, nel periodo fra il 1 luglio 1994
ed  il 30 giugno 1995 compresi, e non regolati, alla SACE dal Governo
del  Regno  Hashemita  di  Giordania  e   relativi   all'Accordo   di
Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
del  Regno  Hashemita  di  Giordania,  concluso  in  base  al Verbale
Concordato del Club di Parigi in data 28 febbraio 1992;
(h) debiti per gli interessi dovuti, nel periodo fra il 1 luglio 1994
ed il 30 giugno  1995  compresi,  e  non  regolati,  al  MEDIOCREDITO
CENTRALE  dal  Governo  del  Regno  Hashemita di Giordania e relativi
all'Accordo  di  Consolidamento  fra  il  Governo  della   Repubblica
Italiana  ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania, concluso in
base al Verbale Concordato del Club di Parigi  in  data  28  febbraio
1992;
   I  debiti  di  cui  sopra  sono elencati agli Allegati al presente
Accordo. Gli Allegati  possono  essere  modificati  con  il  consenso
reciproco delle due Parti.
                             ARTICOLO II
   I  debiti  di  cui al precedente Articolo I (a), (b) e (c) saranno
versati - nelle valute indicate nei  contratti  o  nelle  convenzioni
finanziarie  -  dal  Governo del Regno Hashemita di Giordania (qui di
seguito denominato il "Governo") alla SACE come segue:
lo 0,53% il 30 giugno  1999  - lo 0,65% il 31 dicembre  1999
lo 0,77% il 30 giugno  2000  - lo 0,89% il 31 dicembre  2000
 l'1,03% il 30 giugno  2001  -  l'1,17% il 31 dicembre  2001
 l'1,32% il 30 giugno  2002  -  l'1,47% il 31 dicembre  2002
 l'1,64% il 30 giugno  2003  -  l'1,81% il 31 dicembre  2003
 l'1,99% il 30 giugno  2004  - il 2,18% il 31 dicembre  2004
il 2,38% il 30 giugno  2005  - il 2,59% il 31 dicembre  2005
il 2,81% il 30 giugno  2006  - il 3,04% il 31 dicembre  2006
il 3,28% il 30 giugno  2007  - il 3,53% il 31 dicembre  2007
il 3,80% il 30 giugno  2008  - il 4,07% il 31 dicembre  2008
il 4,38% il 30 giugno  2009  - il 4,67% il 31 dicembre  2009
il 4,98% il 30 giugno  2010  - il 5,31% il 31 dicembre  2010
il 5,66% il 30 giugno  2011  - il 6,02% il 31 dicembre  2011
il 6,40% il 30 giugno  2012  - il 6,79% il 31 dicembre  2012
il 7,21% il 30 giugno  2013  - il 7,65% il 31 dicembre  2013
                            ARTICOLO III
   I  debiti  di  cui al precedente Articolo I (d), (e) e (f) saranno
versati - nelle valute indicate nei  contratti  o  nelle  convenzioni
finanziarie  -  dal  Governo  al  MEDIOCREDITO  CENTRALE  in  20 rate
semestrali uguali e consecutive, la  prima  da  corrispondere  il  30
giugno 2006 e l'ultima il 31 dicembre 2015.
                             ARTICOLO IV
   I debiti di cui al precedente Articolo I (g) e (h) saranno versati
- nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie
-  dal  Governo rispettivamente alla SACE ed al MEDIOCREDITO CENTRALE
in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima da corrispondere
il 31 dicembre 1997 e l'ultima il 30 giugno 2002.
                             ARTICOLO V
1) Il Governo si impegna a corrispondere ed a versare rispettivamente
alla SACE ed al MEDIOCREDITO CENTRALE gli interessi sui debiti di cui
al presente Accordo, in conformita' con il successivo paragrafo 2).
2) Gli interessi matureranno dalla data di scadenza fino  a  completa
estinzione dei debiti e saranno calcolati come segue:
i)  per i debiti di cui al precedente Articolo I, (a), (b), (c) e (g)
    al   tasso  del  6,585%  annuo,  per  quanto  riguarda  i  debiti
    denominati in dollari USA;
ii) per i debiti di cui al precedente Articolo I, (d), (e), (f) e (h)
    al tasso del 2,25% annuo e dell'1,75% annuo, per quanto  riguarda
    i debiti denominati in dollari USA ed in lire italiane;
3)  Detti  interessi saranno corrisposti semestralmente (il 30 giugno
ed il 31 dicembre), nelle  valute  indicate  nei  contratti  o  nelle
convenzioni finanziarie, a partire dal 30 giugno 1996.
                             ARTICOLO VI
Il Governo si impegna a corrispondere rispettivamente alla SACE ed al
MEDIOCREDITO  CENTRALE al piu' presto ed in ogni caso non oltre il 30
aprile 1996 tutti gli importi dovuti al 28 giugno 1994, e non  ancora
regolati,  alla  SACE ed al MEDIOCREDITO CENTRALE, relativi ai debiti
che non figurano nel presente Accordo.
Gli interessi  di  ritardato  pagamento  saranno  calcolati  su  tali
importi.
                            ARTICOLO VII
Nel  caso  in  cui,  per  qualunque  motivo,  si dovessero verificare
ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti  in
base   ai   precedenti   Articoli   II,  III,  IV  e  V,  il  Governo
corrispondera' e versera' gli interessi calcolati come segue:
- per  i  debiti  dovuti  alla  SACE,  al  tasso  annuo  previsto  al
  precedente  Articolo  V,  paragrafo  2) i), incrementato di 1 punto
  percentuale;
- per i debiti dovuti al  MEDIOCREDITO  CENTRALE,  al  tasso  del  3%
  annuo.
                            ARTICOLO VIII
Tranne  nel  caso  in  cui  appositamente  revisto  nello  stesso, il
presente Accordo non pregiudica ne' i vincoli giuridici istituiti dal
diritto comune, ne' gli impegni contrattuali  stipulati  dalle  parti
per le operazioni a cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I
del presente Accordo.
                             ARTICOLO IX
Le  disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo
dal 1 luglio 1995 al 30 giugno 1996, a  condizione  che  siano  state
soddisfatte  le  condizioni di cui alla Sezione IV, 3. b) del Verbale
Concordato firmato a Parigi il 28 giugno 1994.
                             ARTICOLO X
Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il  periodo
dal  1  luglio  1996  al 31 maggio 1997, a condizione che siano state
soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione IV, 3. c)  del  Verbale
Concordato firmato a Parigi il 28 giugno 1994.
                             ARTICOLO XI
Il presente Accordo entrera' in vigore dalla data in cui le due Parti
contraenti avranno notificato l'una all'altra l'avvenuto espletamento
delle rispettive procedure costituzionali.
Fatto  ad  Amman  (Regno Hashemita di Giordania) il 17 aprile 1996 in
due copie in lingua inglese, entrambi i tesi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO                           PER IL GOVERNO DEL
DELLA REPUBBLICA ITALIANA                REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA
L'Ambasciatore d'Italia                  Il Ministro delle Finanze
  Francesco Cerulli                             Marwan Awad
                                589.
                        Roma, 15 maggio 1996
                     Protocollo di consultazioni
   tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
          e il Ministero degli Affari Esteri della Georgia
                 (Entrata in vigore: 15 maggio 1996)
                             PROTOCOLLO
               di consultazioni tra il Ministero degli
            Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il
             Ministero degli Affari Esteri della Georgia
   Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana  ed  il
Ministero degli Affari Esteri della Georgia denominati qui di seguito
"Le Parti",
   animati  dal  desiderio  di  approfondire  e  di  diversificare  i
rapporti tra la Repubblica Italiana e la Georgia,
   volendo favorire lo sviluppo delle  relazioni  di  amicizia  e  di
cooperazione  tra  i due Stati in conformita' alle disposizioni della
Carta delle Nazioni Unite dell'Atto Finale di Helsinki,  della  Carta
di   Parigi   per   una   nuova   Europa   e   di   altri   Documenti
dell'Organizzazione per la sicurezza e la Cooperazione in Europa,
   rilevando  l'importanza  dello  scambio  di  informazioni   e   di
consultazioni  tra  i  Ministeri  degli Affari Esteri dei due Paesi a
vari livelli sui problemi di interesse comune,
   si sono accordati su quanto segue:
                             ARTICOLO 1
   Le Parti collaboreranno per la  preparazione  e  la  realizzazione
delle  visite ufficiali, di lavoro, di colloqui a tutti i livelli ivi
compresi gli scambi di delegazioni parlamentari.
                             ARTICOLO 2
   Le   Parti  si  consulteranno  periodicamente  per  facilitare  lo
sviluppo delle relazioni italo-georgiane, la creazione di  un  quadro
giuridico di collaborazione in vari settori, la soluzione di problemi
internazionali di interesse comune.
   Gli obiettivi delle consultazioni saranno:
   -   l'approfondimento  e  l'estensione  della  collaborazione  nei
settori politico, economico,  tecnico  e  scientifico,  culturale  ed
umanitario,
   -  la collaborazione tra le delegazioni e le missioni diplomatiche
dei  due  Paesi  nei  Paesi  terzi,  nonche'  nell'ambito   dell'ONU,
dell'OSCE e di altre Organizzazioni e forum internazionali,
   -  la  collaborazione  nel  settore delle relazioni consolari allo
scopo di facilitare i viaggi e  gli  scambi  tra  cittadini  dei  due
Paesi,
   - la soluzione di problemi di interesse comune.
                             ARTICOLO 3
   Le  Parti  effettueranno,  in  base  al principio di reciprocita',
scambi di informazioni sull'attivita' dei Parlamenti  e  dei  Governi
dei  loro  Paesi, su temi importanti della politica estera ed interna
dei loro Stati nonche' sui possibili modi per  risolvere  i  problemi
centrali dell'attualita' internazionale.
                             ARTICOLO 4
   Gli  incontri  tra  Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi e i
loro  rappresentanti  si  svolgeranno  almeno  una   volta   all'anno
alternativamente  in  un Paese o nell'altro o secondo le possibilita'
offerte da vari incontri internazionali ed europei.
   Le Parti procederanno alle consultazioni tra  le  direzioni  e  le
sezioni  rispettive  e,  nel  caso,  costituiranno  gruppi  ad hoc di
esperti e di lavoro.
                             ARTICOLO 5
   Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra le istituzioni dei due
Paesi specializzate nella ricerca e nella formazione nel campo  della
diplomazia e delle relazioni internazionali.
                             ARTICOLO 6
   Il presente Protocollo entra in vigore il giorno della sua firma e
rimane  valido  per  un  periodo  di  due  anni. Il Protocollo verra'
prorogato automaticamente ogni volta per un  eguale  periodo  di  due
anni,  salvo  il  caso in cui una delle Parti notifichi all'altra per
iscritto,  sei  mesi  prima  della  scadenza,  la  sua  decisione  di
denunziare il Protocollo.
   In  fede  di  che  i  sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno
firmato il presente Protocollo.
   Fatto a Roma il 15 maggio 1997 in due  originali,  ciascuno  nelle
lingue  italiana  e  georgiana,  entrambi  i testi facendo ugualmente
fede.
Per il Governo                                    Per il Governo
della Repubblica Italiana                         della Georgia
  (Firma illeggibile)                          (Firma illeggibile)
                                590.
                        Roma, 15 maggio 1996
                       Dichiarazione congiunta
                    sui principi delle relazioni
               tra la Repubblica Italiana e la Georgia
                 (Entrata in vigore: 15 maggio 1996)
     DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUI PRINCIPI DELLE RELAZIONI TRA LA
                  REPUBBLICA ITALIANA E LA GEORGIA
La Repubblica Italiana e la Georgia, d'ora innanzi dette le Parti,
   convinte della necessita' di sviluppare le relazioni tra gli Stati
sulla  base  dei  principi  della  democrazia,  della liberta', della
solidarieta' e del rispetto dei diritti umani,
   decise a contribuire al consolidamento della pace, della sicurezza
e della stabilita' in Europa e nel mondo,
   determinate  a  sviluppare  stretti  rapporti  di  amicizia  e  di
collaborazione tra i due popoli,
   determinate  a  perseguire  gli obiettivi e i principi della Carta
delle Nazioni Unite,
   riaffermando il  loro  attaccamento  alle  disposizioni  dell'Atto
Finale  di  Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa, dei
documenti finali dei Vertici di Budapest  e  Lisbona  e  degli  altri
documenti dell'OSCE,
   hanno convenuto quanto segue.
1.   Le   Parti   seguiranno   nelle   loro   relazioni   i  principi
dell'uguaglianza sovrana tra  gli  Stati,  dell'inviolabilita'  delle
frontiere,   del   rispetto   dell'integrita'   territoriale,   della
composizione pacifica delle controversie, della non  ingerenza  negli
affari  interni,  dell'osservanza in buona fede degli impegni assunti
conformemente al diritto internazionale.
   Le Parti esprimono la loro piena adesione alla  Dichiarazione  sul
modello  comune  e  globale  di sicurezza per l'Europa del XXI secolo
adottato dal Vertice dell'OSCE di Lisbona.
   Le Parti attribuiscono grande importanza al rispetto  dei  diritti
dell'uomo  e  delle  minoranze  nazionali, dei principi democratici e
delle liberta' fondamentali.
2. Le Parti ritengono che i cambiamenti politici, economici e sociali
intervenuti nelle relazioni internazionali debbano  accompagnarsi  ad
una  collaborazione piu' stretta tra gli Stati, soprattutto nei campi
della sicurezza e del disarmo, per assicurare a tutti i popoli  pace,
stabilita', progresso e benessere economico e sociale.
   Le  parti  si  impegnano a disporre e le proprie forze armate solo
per scopi difensivi o per operazioni internazionali di mantenimento o
ristabilimento della pace. Le  Parti  si  impegnano  a  mantenere  il
comando, il controllo e la gestione delle forze armate nel quadro dei
principi democratici e nel rispetto del principio di legalita'.
   Le  Parti  sono convinte che la pace e la sicurezza internazionale
sono indissolubilmente legate all'affermazione e  all'approfondimento
dei  cambiamenti  democratici in Europa e nel mondo, nel rispetto del
diritto di ogni popolo a scegliere il proprio destino e a determinare
la propria politica interna ed estera autonomamente e senza ingerenze
esterne.
   Le Parti attribuiscono la piu'  alta  importanza  al  mantenimento
della  stabilita'  e della sicurezza internazionali in questo periodo
di profonda trasformazione in  Europa.  Esse  fanno  stato  del  loro
impegno  per  la  soluzione  pacifica  dei conflitti tramite l'uso di
mezzi politici ed attraverso il dialogo.
3. Le Parti non appoggeranno quei Paesi che minacciano o  violano  il
diritto  internazionale,  che attentano all'integrita' territoriale o
all'indipendenza politica di un altro Stato, che perseguono forme  di
separatismo aggressivo e politiche di genocidio e di pulizia etnica.
   Esse riconoscono il diritto imprescrittibile di qualsiasi Stato di
scegliere  o  liberamente  cambiare il proprio sistema di sicurezza a
condizione che il consolidamento della propria sicurezza  non  sia  a
detrimento di altri Stati.
   Le Parti convengono sulla grande importanza di una soluzione della
crisi  in  Abkhazia  nel  rispetto della sovranita' e dell'integrita'
territoriale   della   Georgia   all'interno   dei    suoi    confini
internazionalmente riconosciuti.
4.  Le  Parti  considerano  che  un  elemento della sicurezza e della
cooperazione  europea  sia  costituito   dal   coinvolgimento   della
Repubblica  Italiana e della Georgia nelle regioni del Mar Nero e del
Mar Caspio da una parte  e  dal  processo  di  sviluppo  economico  e
politico della regione del Mediterraneo dall'altra.
   Le  Parti  salutano  i  progressi  nella  composizione  di  alcuni
conflitti nella regione dei Balcani ed esprimono  preoccupazione  per
la  mancata  soluzione  di  altri  conflitti  che  costituiscono  una
minaccia per la pace e la sicurezza regionale ed internazionale.
5. Le Parti si pronunciano fermamente a favore  di  un  rafforzamento
del  regime di non proliferazione delle armi nucleari e dell'adozione
di efficaci misure intese a prevenire la proliferazione di tutti  gli
armamenti di distruzione di massa.
6.   Le   Parti  avranno  consultazioni  su  questioni  afferenti  le
relazioni, bilaterali e i problemi internazionali di mutuo interesse.
   I Ministeri degli Esteri dei due Paesi avranno contatti  regolari.
La   Repubblica   Italiana   e   la   Georgia   collaboreranno  nelle
Organizzazioni  Internazionali  di  cui   fanno   o   faranno   parte
conferendosi   un   reciproco  appoggio  in  particolare  nel  quadro
dell'ONU, dell'OSCE, e di altre Organizzazioni.
   Le  Parti  ribadiscono  il  loro  sostegno  alle   iniziative   di
cooperazione  regionale  che  considerano  essere  uno  strumento  di
rafforzamento della stabilita' continentale e  intendono  consultarsi
sugli  sviluppi  in  seno alle forme di cooperazione regionale di cui
fanno rispettivamente parte.
   La  Repubblica  Italiana  saluta  l'aspirazione  della  Georgia  a
diventare  membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa e le fornira'
il suo appoggio a tal fine.
   La Repubblica Italiana continuera' ad appoggiare  lo  sviluppo  di
stretti legami tra l'Unione Europea e la Georgia.
   Le  Parti  dedicheranno  particolare  attenzione allo sviluppo dei
rapporti interparlamentari e promuoveranno uno scambio di  esperienze
nella preparazione e nell'applicazione di provvedimenti normativi.
   Esse  favoriranno altresi' i contatti diretti tra i loro cittadini
e promuoveranno i gemellaggi  e  lo  sviluppo  dei  rapporti  tra  le
regioni e le citta' dei due Paesi.
7.  Le  Parti  sono  convinte  che  il  loro  futuro  e il futuro del
continente europeo dipenderanno in  modo  decisivo  da  uno  sviluppo
economico sostenuto e dall'avvento di un sistema basato sull'economia
di mercato. Esse favoriranno la creazione delle necessarie condizioni
per   sviluppare   nuove   forme   di  collaborazione  reciprocamente
vantaggiosa in diversi settori, in particolare nei campi dell'energia
ed  in  particolare  di  quella  petrolifera  e  del  suo  trasporto,
dell'industria   leggera,   di  quella  tessile,  dell'agricoltura  e
specificamente   della   vitivinicoltura,   del   turismo   e   delle
telecomunicazioni,   dei   trasporti,   delle  infrastrutture,  della
tecnologia moderna e della formazione professionale.
   Ognuna delle Parti incoraggera' l'attivita' sul proprio territorio
degli imprenditori dell'altra Parte e favorira' la collaborazione tra
le ditte italiane  e  georgiane.  Le  Parti  si  dichiarano  altresi'
convinte  che  la  creazione  di un adeguato quadro giuridico per gli
investimenti  stranieri  favorira'  lo  sviluppo della presenza delle
imprese italiane in Georgia.
   La Repubblica Italiana e' disposta a fornire  alla  Georgia  tutta
l'esperienza  di  cui  dispone nei campi del diritto, della politica,
dell'economia, dell'insegnamento, della cultura e della  sanita'  per
favorire un avvicinamento tra i popoli e le societa' dei due Paesi.
   Le  Parti  adotteranno  misure  per  la creazione delle necessarie
condizioni politiche, economiche e giuridiche per il rafforzamento  e
lo sviluppo della collaborazione nei summenzionati settori.
   La  Repubblica Italiana saluta gli sforzi e i progressi effettuati
dalla Georgia nella promozione del rispetto dei diritti umani e delle
liberta' fondamentali, nella costruzione di istituzioni  democratiche
e  fondate  sulla  supremazia  della  legge e nella transizione verso
un'economia di mercato.
   Le Parti sono  convinte  che  la  progressiva  integrazione  della
Georgia  nel sistema economico mondiale incoraggera' gli investimenti
privati, stimolera' il commercio e lo sviluppo delle risorse interne.
   La Repubblica Italiana appoggia la  richiesta  georgiana  per  uno
sviluppo degli accordi con il Fondo Monetario Internazionale ed altre
istituzioni economiche internazionali.
8.  Le  Parti  ritengono  che  la  Terra  sia un bene comune di tutta
l'umanita' e che la preservazione e il miglioramento della vita su di
essa debbano costituire un obiettivo prioritario di tutti i  governi.
Le  Parti  convengono che la Comunita' internazionale debba cooperare
attivamente per  ridurre  i  pericoli  esistenti  per  l'ambiente  ed
adottare  appropriate  misure  per  favorire gli equilibri ecologici,
rafforzando i controlli internazionali.  Le  Parti  svilupperanno  la
loro  collaborazione nel campo ambientale e procederanno allo scambio
di esperienze e tecnologie.
9.  Attribuendo  grande  importanza  alla  cultura  quale   strumento
prezioso per avvicinare popoli e genti, le due Parti promuoveranno in
tutti i modi possibili la cooperazione culturale tra i due Paesi, tra
l'altro   nei   settori   dell'educazione,   della  scienza  e  della
conservazione del patrimonio culturale.
   Le Parti incoraggeranno un'ampia collaborazione tra le Accademie e
gli organismi scientifici, le  Universita',  gli  altri  istituti  di
istruzione   superiore,   anche  attraverso  l'eventuale  scambio  di
ricercatori, insegnanti e borsisti.
   Le Parti favoriranno gli scambi giovanili nel settore culturale  e
in altri campi.
   Le  Parti  si  forniranno, qualora richieste, reciproca assistenza
per il recupero dei beni culturali dell'altra Parte che  risultassero
trafugati o illegittimamente esportati.
10.  Le  due  Parti  ritengono  il  traffico  illegale  di  droga, la
criminalita' organizzata e il terrorismo calamita' che travalicano le
frontiere nazionali e possono essere combattute  soltanto  attraverso
una efficace collaborazione internazionale.
   Le  Parti  coopereranno, per quanto possibile, nella prevenzione e
nella repressione delle  suddette  attivita'  illecite  sia  su  base
bilaterale  che  multilaterale,  anche  attraverso  la  creazione  di
strutture e la ricerca di forme di armonizzazione delle  legislazioni
nazionali.
11.  Le Parti confermano che la presente dichiarazione non e' diretta
contro alcuno stato terzo e che non incide in alcun modo sui  diritti
e  doveri  delle  Parti  derivanti  da altri Trattati e dagli Accordi
bilaterali e multilaterali di cui esse sono gia' parte.
   La presente Dichiarazione congiunta  entra  in  vigore  il  giorno
della sua firma.
   In   fede   di  che  i  sottoscritti  hanno  firmato  la  presente
Dichiarazione congiunta.
   Fatta a Roma il 15 maggio 1997 in due  originali,  ciascuno  nelle
lingue  italiana  e  georgiana,  entrambi  i testi facenti ugualmente
fede.
Per la Repubblica Italiana                 Per la Georgia
   (Firma illeggibile)                  (Firma illeggibile)
                                591.
                       Pechino, 7 giugno 1996
                         Memorandum d'Intesa
              tra il Governo della Repubblica Italiana
            e il Governo della Repubblica Popolare Cinese
          concernente il progetto di cooperazione sanitaria
      su  "Sviluppo della medicina d'urgenza e pronto soccorso
            nella Regione autonoma tibetana", con Annesso
                 (Entrata in vigore: 11 luglio 1997)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                         MEMORANDUM D'INTESA
                                 tra
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
                                  e
            IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA
In relazione al progetto di cooperazione sanitaria denominato:
  "SVILUPPO DELLA MEDICINA D'URGENZA E SANITARIA E PRONTO SOCCORSO
                  NELLA REGIONE AUTONOMA TIBETANA"
   Il Governo della Repubblica Italiana,  di  seguito  designato  "il
Governo  Italiano"  rappresentato  dalla  Direzione  Generale  per la
Cooperazione allo Sviluppo del  Ministero  degli  Affari  Esteri,  di
seguito designata DGCS,
                                  e
   Il Governo della Repubblica Popolare di Cina, di seguito designato
"il Governo Cinese", rappresentato dal Ministero del Commercio Estero
e della Cooperazione economica,
-  desiderando  rafforzare  le  relazioni  amichevoli e perseguire il
  nuovo impegno di cooperazione tecnica  per  lo  sviluppo  umano  in
  particolare per quanto riguarda la sanita' e l'assistenza sociale;
-  nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra le Parti firmato a Roma il
  13 luglio 1995;
- considerando i  risultati  delle  riunioni  tecniche  tenutesi  nel
  giugno   1993   tra   gli   esperti   (tecnici)  della  DGCS  ed  i
  rappresentanti dell'Ufficio Preparatorio per il  Centro  di  Pronto
  Soccorso nella Regione Autonoma Tibetana;
-  considerando  il  consenso raggiunto sulla proposta preliminare di
  "Elementi essenziali del Progetto" esaminata dalle Parti.
- Esprimendo il loro desiderio di realizzare il  progetto  denominato
  "Sviluppo  della  medicina  d'urgenza e sanitaria e pronto soccorso
  nella  Regione  autonoma  tibetana",  di  seguito   designato   "il
  Progetto",
                    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE
                             Articolo I
                        Base della relazione
   In  conformita' con le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascun
Paese e nel rispetto degli Accordi internazionali esistenti, le Parti
riconoscono che l'"Accordo di cooperazione scientifica e  tecnologica
tra  il Governo della Repubblica Popolare di Cina ed il Governo della
Repubblica Italiana" firmato a Roma il 6 Ottobre 1978 ed i successivi
Accordi bilaterali, costituiscono la  base  della  relazione  tra  le
Parti nel presente Memorandum.
   Tutti  gli  obblighi  ed  i diritti delle Parti, come definiti nel
presente Memorandum, dovranno essere interpretati secondo il tenore e
la lettera degli Accordi sopra menzionati.
                             Articolo II
                          Zona d'intervento
   Il Comune di Lhasa ed i distretti di Lin Chi, Shen  Na,  Shigatze,
Na  Qu.  Nel  Comune  di  Lhasa  sara'  selezionata  una  zona-pilota
corrispondente ad  una  o  piu'  contee  per  una  ricerca  operativa
approfondita e la realizzazione delle attivita' selezionate.
                            Articolo III
                       Obiettivi del Progetto
   Obiettivi generali
   -  ridurre  il  tasso  di  mortalita' e di patologia nella Regione
Autonoma Tibetana mediante interventi volti a prevenire e mitigare le
conseguenze degli incidenti e delle calamita' naturali;
   - Potenziare il dispositivo di erogazione di assistenza  sanitaria
per  i  casi  di  emergenza  sia  a livello delle strutture sanitarie
periferiche sia in ospedali di maggiore complessita'.
   Obiettivi specifici:
- Rafforzare il Dipartimento Emergenza del Primo Ospedale Popolare di
  Lhasa e dei quattro ospedali distrettuali  mediante  la  formazione
  del  personale  assegnato ai settori di emergenza e la fornitura di
  attrezzature selezionate;
- migliorare  la  gestione  dei  casi  grazie  ad  un  riesame  delle
  direttive  per  le  diagnosi,  il  trattamento e lo smistamento dei
  pazienti gravi;
- addestrare il  personale  medico  preposto  ai  servizi  di  pronto
  soccorso a vari livelli mediante corsi in Cina ed in Italia;
-   promuovere   la   prevenzione  per  i  casi  di  emergenza  e  la
  partecipazione a livello della comunita';
- rafforzare la capacita'  locale  in  materia  di  gestione,  uso  e
  manutenzione di attrezzature mediche mediante corsi di formazione.
                             Articolo IV
                       Strategia del Progetto
   La  strategia  del  Progetto  mira  a  conseguire un miglioramento
generale dell'erogazione dell'assistenza  sanitaria  nella  zona  del
Progetto, promuovendo l'efficienza e l'accesso ai servizi.
   Il trasferimento di tecnologia inteso ad un miglioramento generale
della  qualita'  delle cure dovra' tener conto di un'integrazione con
le attrezzature esistenti  e  le  possibilita'  offerte  dal  mercato
locale.
   Il   Progetto   si   sforzera'   di   abbinare   ad  una  migliore
pianificazione  sanitaria  e  organizzazione  dei  servizi   sanitari
l'informazione  agli  utenti  e  la  prevenzione di fattori a rischio
prevalenti per stati patologici di rilevante gravita'.
                             Articolo V
                           Piano operativo
   Il  Piano  operativo del Progetto e' la versione inglese sintetica
della Proposta di  Progetto  approvata  e  finanziata  dalla  D.G.CS.
(Annesso  1),  da  considerare  come  parte  integrante  del presente
Memorandum
   Nel quadro  del  Piano  Operativo  globale  sara'  successivamente
elaborato  ed  attuato  un piano di azione dettagliato per un periodo
semestrale.
   Le attivita' non previste nel Piano Operativo o le spese eccedenti
gli importi stabiliti nel bilancio preventivo  del  Progetto  saranno
effettuate solo previo consenso per iscritto delle Parti.
                             Articolo VI
                        Gestione del Progetto
   Il  Progetto  sara' realizzato sotto la responsabilita' e la guida
del Governo cinese.
   Il Governo cinese affida  la  realizzazione  delle  attivita'  del
Progetto  al  Gruppo  Preparatorio  per  il Centro di Pronto Soccorso
nella Regione Autonoma Tibetana, sotto  la  direzione  del  Ministero
della Sanita'.
   La  DSCS  affida  la  realizzazione della attivita' illustrate nel
Piano Operativo alla  ONG  CISP-  MOVIMONDO  che  operera'  sotto  la
responsabilita'  del  Governo  italiano  ed  in collaborazione con le
sopracitate istituzioni cinesi. Le relazioni tra la DGCS e  la  sopra
menzionata ONG saranno regolamentate dalle leggi italiane.
   Un  consigliere  per  il  programma, nominato dal Governo cinese e
basato presso il Ministero della Sanita' a Pechino, sara'  incaricato
del supporto tecnico e della supervisione locale per la realizzazione
del Progetto.
   Un  consigliere  tecnico  per  il Programma, nominato dalla DGCS e
basato all'Ambasciata Italiana a Pechino sara' ugualmente  incaricato
del supporto tecnico e della supervisione locale per la realizzazione
del Progetto e le prestazioni della ONG italiana.
   Un  direttore  del  Progetto  sara' nominato ed inviato a Lhasa da
CISP-MOVIMONDO ed operera' in stretta collaborazione con il direttore
del Progetto nominato dal gruppo preparatorio per il Centro di Pronto
Soccorso nella Regione Autonoma Tibetana, Governo cinese.
   Saranno  effettuate  ogni  sei  mesi  revisioni  periodiche  delle
attivita'  del  Progetto ed una valutazione finale del Progetto sara'
effettuata negli ultimi tre mesi della realizzazione del Progetto.
   La  corrispondenza  ufficiale  relativa  alla  realizzazione   del
Progetto  dovra'  essere indirizzata dalle Parti all'Ufficio d'Igiene
Regionale a Lhasa ed all'Ambasciata Italiana a Pechino.
                            Articolo VII
                           Comitati misti
   Per coordinare e sovrintendere le attivita'  del  Progetto,  sara'
istituito  un  "Comitato direttivo" composto come segue, per entrambe
le Parti:
   - un presidente
   - un consigliere al Programma
   - un direttore del Progetto
   Su  invito del presidente, altri funzionari potrebbero partecipare
in  quanto osservatori, ai lavori del Comitato direttivo.
   Il  Comitato  direttivo  si  riunira'  due  volte  l'anno  e/o  su
richiesta dei direttori del Progetto, allo scopo di:
a)  definire  le  direttive per la pianificazione delle attivita' del
   Progetto ed approvare i piani di azione periodici;
b) fornire consulenza ai direttori del Progetto  e  soluzioni  per  i
   problemi riscontrati nella realizzazione del Progetto,
c) rivedere e valutare i rapporti di avanzamento del Progetto;
d)  approvare la selezione dei candidati locali per borse di studio e
   visite in Italia;
e) sovraintendere alla selezione delle attrezzature e dei  macchinari
   sanitari  prima  che  siano spediti a Lhasa, in conformita' con le
   proposte formulate di comune accordo dai direttori del Progetto;
f) definire la composizione della squadra di valutazione,  esaminando
   ed  approvando  il  piano  di lavoro per la valutazione finale del
   Progetto.
   Un "Comitato di gestione" composto dai direttori del Progetto,  da
un  rappresentante  del  gruppo  preparatorio per il Centro di Pronto
Soccorso nella Regione Autonoma Tibetana, e dagli addetti italiani al
Progetto sara' responsabile della realizzazione globale del Progetto.
Inoltre, il Comitato di gestione sara' incaricato:
a) della formulazione di Piani  d'azione  periodici  per  un  periodo
   semestrale da sottoporre al Comitato direttivo per approvazione;
b)  della  selezione  dei  candidati  locali da proporre per borse di
   studio e visite in Italia;
c) della stesura, ogni sei mesi,  dei  rapporti  di  avanzamento  del
   Progetto da trasmettere al Comitato direttivo;
d)  della  formulazione  del  piano  di lavoro per la valutazione, da
   sottoporre al Comitato Direttivo per approvazione;
e)  della  selezione  di  attrezzature  e  macchinari   sanitari   da
   sottoporre al Comitato direttivo per approvazione.
                            Articolo VIII
                     Impegni del Governo cinese
Il Governo cinese si impegna a fornire quanto segue:
a - Personale
-  Saranno nominati dei funzionari che agiranno in maniera permanente
  come consigliere tecnico per il Programma e direttore del Progetto;
- sara' designato il personale tecnico, amministrativo e di  supporto
  secondo le esigenze della realizzazione del Progetto;
-  e' garantita la collaborazione del personale sanitario in servizio
  nella rete di unita' sanitarie della zona del Progetto;
   Il personale cinese sara' retribuito dalla Parte cinese.
b - Locali e strutture
- uno spazio-ufficio gratuito  sara'  riservato  alla  direzione  del
  Progetto, munito di connessioni telefoniche indipendenti;
-  sara'  fornita  assistenza  al  personale  italiano  per  reperire
  adeguate sistemazioni a  basso  costo  per  la  durata  della  loro
  permanenza nella zona del Progetto;
-  saranno  effettuati  i  lavori  di  costruzione  e le opere civili
  necessarie per l'installazione dei macchinari;
- sara'  contribuito  alle  spese  del  Progetto  locale  per  quanto
  riguarda  la  logistica,  le comunicazioni, il trasporto interno di
  persone e di merci, i materiali d'informazione e didattici.
c - Varie
-  Il  Governo  cinese  si  fara'  carico  dei  costi  relativi  alle
  strutture, ai servizi ed alle istituzioni implicate nelle attivita'
  del Progetto facilitando l'accesso agli stessi, ed inoltre di  ogni
  altra spesa per la realizzazione del Progetto non coperta dai fondi
  messi a disposizione dalla DGCS;
-  il  Governo  cinese si fara' carico del costo dell'utilizzazione e
  della manutenzione delle attrezzature biomediche donate dal Governo
  italiano durante e dopo la realizzazione del Progetto;
- il Governo cinese esonerera' da tasse e dazi doganali le merci e le
  attrezzature importate o acquisite dalla DGCS per la  realizzazione
  del Progetto;
-  al loro arrivo in Cina, il Governo cinese rilascera' il nulla osta
  doganale e documentario per le merci e le attrezzature e coprira' i
  costi e l'assicurazione ai fini di un  trasporto  rapido  e  sicuro
  alla  loro destinazione finale in conformita' alla data prevista di
  installazione;
- la proprieta' delle merci e delle attrezzature donate  dalla  DGCS,
  dopo il loro arrivo a destinazione, sara' trasferita alle autorita'
  sanitarie  locali  cinesi.  L'utilizzazione  di  dette attrezzature
  avverra'   dopo   che   l'installazione    sara'    terminata,    e
  successivamente   alle  prove  preliminari  ed  alle  procedure  di
  avviamento. Il Governo cinese si accertera' che  l'utilizzazione  e
  la  manutenzione  delle  merci  donate  dal  Governo italiano siano
  adeguate;
- il Governo cinese garantira' inoltre al personale tecnico  italiano
  preposto  al Progetto il trattamento piu' favorevole che il Governo
  cinese riconosce agli esperti provenienti da Paesi terzi o  inviati
  da Istituzioni internazionali;
-  il  Governo  cinese  esaminera'  ed  approvera'  in  tempo utile i
  curricula dei candidati italiani per  gli  incarichi  nell'organico
  del   Progetto  che  verranno  presentati  attraverso  l'Ambasciata
  italiana a Pechino.
                             Articolo IX
                    Impegni del Governo italiano
   Il Governo italiano s'impegna, nell'ambito delle  limitazioni  del
bilancio   preventivo   assegnato  al  Progetto,  ammontante  a  Lire
3.818.240.000, a fornire quanto segue:
a) Personale italiano
- 1 direttore italiano  del  Progetto,  con  un'ampia  esperienza  in
  pianificazione sanitaria e direzione di progetti, per un periodo di
  36 mesi/persona-membro dell'organico
-  1  assistente  italiano  al  direttore  del Progetto, con un'ampia
  esperienza in pianificazione sanitaria e direzione di progetti  per
  un periodo di 36 mesi/persona - membro dell'organico;
-  consulenti  - professionisti italiani con qualifiche ed esperienza
  in varie specializzazioni cliniche ed in settori  connessi  con  la
  sanita'  pubblica,  per  un  periodo  totale  di  29  mesi/persona,
  comprese le missioni di valutazione.
Personale locale e consulenti
- personale d'ufficio e di supporto al progetto (segretario, autista,
  contabile ecc.)
-    per    servizi   professionali   come   traduzioni,   formazione
  professionale,  elaborazione  di  informazioni   e   di   materiale
  didattico,  ricerca  operativa,  elaborazione  ed  analisi  di dati
  statistici, riparazione  di  attrezzature  e  manutenzione  per  un
  periodo totale di 60 mesi/persona.
b) Attrezzature biomediche e di altro genere:
-  La  lista delle attrezzature (con le specifiche tecniche connesse)
  contenuta nel Piano Operativo, sara' oggetto di un  esame  completo
  all'inizio  della  realizzazione  del Progetto. La lista finale che
  dovra'  essere   conforme   a   criteri   di   sostenibilita',   di
  disponibilita' locale di assistenza tecnica e di parti d'uso, e del
  tasso  di  rendimento  (qualita'-costo)  piu'  efficace, nonche' di
  compatibilita' con le risorse finanziarie stanziate per  l'articolo
  in questione, sara' formalmente approvata da entrambe le Parti;
-  le  attrezzature  saranno  spedite nel piu' vicino porto in Cina e
  all'arrivo la loro proprieta' sara' trasferita al  Governo  Cinese.
  Una  parte  delle  attrezzature  (mobilia  d'ufficio e autoveicoli)
  potra' essere direttamente utilizzata dal  personale  italiano  del
  Progetto  che  sara'  responsabile del loro uso appropriato e della
  loro manutenzione per tutta la durata del Progetto;
- I costi  relativi  all'installazione,  alle  prove  preliminari  ed
  all'entrata  in  funzione delle attrezzature saranno a carico della
  DGCS.
c) Risorse finanziarie per servizi locali
- Vi sara' un fondo per far fronte ai costi locali per  la  direzione
  del  Progetto  compreso  il supporto logistico, le comunicazioni, i
  corsi di formazione, l'acquisto e l'elaborazione  di  materiali  di
  formazione,  le  pubblicazioni  ecc.  come  specificato  nel  Piano
  operativo del Progetto.  I  Piani  d'Azione  elaborati  durante  la
  realizzazione del Progetto conterranno una proposta dettagliata per
  l'uso delle risorse disponibili.
- Uno speciale fondo di gestione coprira' le spese locali inerenti al
  lavoro  del  personale  italiano  e  sara' gestito direttamente dal
  direttore italiano del Progetto.
d) Supporto scientifico e tecnico in Italia
- I servizi professionali  miranti  a  fornire  un  supporto  tecnico
  all'organico  del  Progetto, saranno oggetto di contratti in Italia
  in vista di organizzare sia la formazione di professionisti  cinesi
  in  Italia sia la visita, ad istituzioni sanitarie italiane, di una
  delegazione cinese proveniente dalla Regione Autonoma Tibetana.
e)  Borse di studio e visita alle istituzioni sanitarie italiane
- Nel quadro delle sopracitate attivita' di formazione  professionale
  la  DGCS  fornira' borse di studio di tre mesi per 5 professionisti
  sanitari  provenienti  da  ospedali  della  zona  del  Progetto   e
  partecipanti  alle  attivita' del Progetto, i quali saranno inviati
  in istituzioni sanitarie specializzate ed in  ospedali  in  Italia.
  Coloro  i  quali  frequenteranno  i  corsi  di formazione in Italia
  dovrebbero avere  una  buona  conoscenza  della  lingua  inglese  o
  italiana e le qualificazioni professionali richieste per i corsi di
  formazione professionale.
-  Una  delegazione  locale composta da quattro direttori sanitari di
  istituzioni sanitarie del Progetto effettuera' una visita di dodici
  giorni alle istituzioni sanitarie italiane.
                             Articolo X
                         Altre disposizioni
   Il  presente Memorandum diverra' effettivo alla data alla quale le
due   Parti   contraenti   si   saranno   reciprocamente   notificate
l'espletamento dei loro rispettivi adempimenti costituzionali ed esso
rimarra' in vigore per un periodo di 3 (tre) anni.
   Il presente Memorandum potra' essere emendato in qualsiasi momento
e  la sua validita' potra' essere prorogata con il consenso reciproco
delle Parti mediante uno scambio di  Lettere.  Ciascuna  delle  Parti
potra' porvi fine mediante un preavviso scritto di almeno 60 giorni.
   In   fede  di  che,  i  sottoscritti  rappresentanti,  debitamente
autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno  firmato  il  presente
Memorandum.
Fatto a Pechino il 7 Giugno 1996, in due originali in lingua inglese
Per il Governo della                          Per il Governo
Repubblica Italiana                           della Repubblica
                                              Popolare di Cina
ALESSANDRO QUARONI                                YIN HONG
Ambasciatore                                  Direttore Generale
Ambasciata d'Italia presso                    Amministrazione per
la Repubblica Popolare di Cina                i Finanziamenti Esteri
                                                    MOFTEC
                              ANNESSO 1
1. TITOLO DEL PROGRAMMA
"Sviluppo  della  medicina  d'urgenza e pronto soccorso nella Regione
autonoma tibetana"
2. DURATA
36 (trentasei) mesi
3. CONTROPARTI
MOFTEC  (Ministero  del  Commercio  Estero  e    della   Cooperazione
Economica)
Ufficio d'Igiene Regionale della Regione Autonoma Tibetana
Gruppo Preparatorio per il Centro di Pronto Soccorso del Tibet
4. ZONE DEL PROGRAMMA
   Il  Comune  di  Lhasa  (in  particolare  una zona pilota estesa ad
almeno  una  Contea)  e  l'ospedale  regionale  (Primo  Ospedale  del
Popolo), i quali saranno al centro della rete collegata con gli altri
ospedali  distrettuali ed avranno la responsabilita' di coordinare le
attivita' di formazione.
   I distretti di Lin Chi, Shen Nan,  Shigatze,  Na  Qu,  tramite  il
supporto dei settori d'urgenza degli ospedali Distrettuali.
   5. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA
   Obiettivi Generali
-  ridurre  il  tasso  di  mortalita'  e  di  patologia nella regione
   tibetana mediante un intervento volto a prevenire  e  mitigare  le
   conseguenze degli incidenti e delle calamita' naturali;
- migliorare la capacita' di erogare assistenza sanitaria nei casi di
   emergenza, a livello sia delle strutture sanitarie periferiche sia
   degli ospedali di maggiore complessita'
   Obiettivi specifici:
-  potenziare  il  settore d'urgenza del Primo Ospedale del Popolo di
   Lhasa e dei quattro ospedali distrettuali mediante  la  formazione
   del  personale  addetto  ai  settori  d'urgenza  e la fornitura di
   attrezzature selezionate;
- migliorare la gestione dei casi mediante un riesame dei  protocolli
   terapeutici e di smistamento dei pazienti;
-  addestrare  il  personale  sanitario preposto ai servizi di pronto
   soccorso a  vari  livelli,  mediante  corsi  di  formazione  e  di
   aggiornamento in Cina ed in Italia;
-  promuovere  la  prevenzione  delle emergenze e la partecipazione a
   livello della comunita';
- rafforzare la capacita' locale in materia di gestione, di uso e  di
   manutenzione  delle  attrezzature  sanitarie,  mediante  corsi  di
   formazione.
6. METODOLOGIA GENERALE DEL PROGRAMMA.
Il progetto verte sull'introduzione di nuove  tecnologie  nel  quadro
   piu'  vasto  della  riorganizzazione  del  servizio  sanitario  di
   emergenza, con particolare  riguardo  alla  prevenzione  intesa  a
   ridurre   la   mortalita'  dovuta  a  cause  accidentali.  Saranno
   selezionati i modelli di attrezzature piu' utili  non  solo  sulla
   base  dei  fabbisogni  locali, ma tenendo conto delle attrezzature
   gia' esistenti in altre strutture sanitarie, di quelle  reperibili
   sul   mercato   locale  e  della  compatibilita'  tecnica  con  le
   attrezzature cinesi.
Il  contributo  della  cooperazione   esterna   consistera'   in   un
   interscambio effettivo di esperienze volto a definire, nel settore
   della  medicina  d'urgenza,  una  strategia che abbini un migliore
   livello di efficienza ad un accesso piu' ampio ai servizi.
6.1 Metodologia della Gestione
Nella prima fase dell'elaborazione comune del progetto, le due parti,
   cinese ed italiana, hanno definito in linea di massima gli aspetti
   e le attivita' del programma.
Gli aspetti operativi,  tecnici  ed  organizzativi  delle  attivita',
   saranno  specificati  nei  primi  mesi  del programma quando sara'
   stata effettuata una valutazione generale della situazione  locale
   e  sara'  stato  elaborato un piano di attivita' in armonia con la
   situazione locale.
Al termine di questo periodo che non  dovrebbe  durare  piu'  di  tre
   mesi,   sara'   elaborato   un  piano  di  attivita'  dettagliato,
   comprendente una lista definitiva delle attrezzature  da  fornire,
   del piani di formazione e del materiale didattico da elaborare.
L'elaborazione  del  piano di attivita' - e le successive valutazioni
   periodiche -, saranno  effettuate  con  la  partecipazione  di  un
   Comitato consultivo misto costituito da rappresentanti selezionati
   in  vari  istituzioni come l'Ufficio d'Igiene regionale, il Gruppo
   Preparatorio per il Centro di Pronto Soccorso, la Scuola sanitaria
   di Lhasa, l'Ufficio d'Igiene della Contea.
In base all'esperienza acquisita nei primi mesi del programma,  sara'
   possibile  selezionare,  nell'ambito del Comune di Lhasa, una zona
   appropriata per saggiare tutte le associazioni a livello popolare.
A questo livello, sara' ugualmente costituito un Comitato di gestione
   locale   con  funzioni  consultive,  il  quale  partecipera'  alla
   pianificazione ed alla gestione delle attivita'. Il Comitato sara'
   composto  da  rappresentanti  delle  istituzioni   locali,   delle
   comunita' locali e delle associazioni popolari della zona.
7. DESCRIZIONE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE
   7.1.  Elaborazione  di  una  mappa  indicante l'incidenza dei casi
d'urgenza patologici e chirurgici.
   Grazie al supporto del centro epidemiologico  di  Lhasa  e'  stato
possibile  determinare l'incidenza dei casi di emergenza patologica e
chirurgica, le loro cause, il tasso di mortalita' e d'invalidita' che
ne deriva, e la loro distribuzione  geografica.  Questa  mappa  sara'
inizialmente  tracciata per una zona sperimentale del Comune di Lhasa
e successivamente, dopo essere  stata  controllata,  potrebbe  essere
applicata al resto della regione.
   Grazie  ad  un  confronto  tra  la  mappa  geografica  dei casi di
emergenza nella zona sperimentale, e la mappa  dei  servizi  sanitari
esistenti  nella  zona, sara' possibile stabilire il tipo di servizio
di  emergenza  da  praticare  a  ciascun  livello   ed   il   livello
corrispondente per il ricovero.
   Saranno   altresi'   effettuati   studi  sui  dati  relativi  alla
mortalita' ed all'uso dei servizi sanitari. Dopo che le  cause  delle
emergenze  saranno  state  definite,  saranno  esaminati  i metodi di
prevenzione piu' adeguati per ridurne l'incidenza.
   7.2 Definizione di protocolli terapeutici e di  trasferimento  dei
pazienti.
   Sulla   base  dei  risultati  delle  mappe  e  degli  studi  sopra
menzionati,  saranno  definite  i   protocolli   terapeutici   e   di
trasferimento  dei  pazienti,  in  modo da migliorare i servizi della
rete locale  di  pronto  soccorso.  Per  ciascun  tipo  di  struttura
sanitaria    (posto   sanitario,   ospedale   di   contea,   ospedale
distrettuale) saranno individuati i tipi  di  emergenze  che  possono
essere  trattati  a  quel livello. Sara' altresi' indicato il tipo di
trattamento da applicare prima e  durante  il  trasporto  nonche'  le
avvertenze da osservare.
   7.3 Organizzazione di campagne di prevenzione degli incidenti
   In base alle mappe che indicano le cause delle patologie d'urgenza
e    chirurgiche   nella   zona   sperimentale,   potrebbero   essere
sponsorizzate campagne ed attivita' su: il rispetto delle  regole  di
circolazione stradale, la prevenzione degli incidenti domestici e gli
abusi di bevande alcoliche.
   A  questo fine potrebbero essere realizzati materiali audiovisivi,
programmi radiofonici e campagne scolastiche in cooperazione  con  il
Ministero dell'Istruzione locale.
   Tali azioni, inizialmente sperimentate a livello locale nella zona
sperimentale  del  Comune  di  Lhasa, potrebbero essere ulteriormente
ripetute dal governo locale in altre zone della regione.
   7.4 Corsi di formazione
   I corsi di formazione previsti sono: corsi per specialisti,  corsi
per  il  personale  sanitario  del  dipartimento  di  emergenza degli
ospedali  distrettuali  e  corsi  per  i  lavoratori  sanitari  della
comunita'  ed il personale sanitario in servizio negli ospedali della
contea.
   Nel  primo  corso, 15 medici provenienti dall'ospedale regionale e
dagli ospedali distrettuali, selezionati  per  la  loro  abilita'  ed
esperienza  professionale,  avranno  il  compito  di  impartire a dei
specialisti una  formazione  nelle  varie  discipline  implicate  nel
trattamento delle patologie e degli interventi chirurgici d'urgenza.
   Il  secondo  corso  consiste  in  un  aggiornamento  per  tutto il
rimanente  personale  dei  settori  di   emergenza   degli   ospedali
distrettuali.
   Per  quanto  concerne  la formazione dei medici dei villaggi e del
personale degli  ospedali  della  contea,  il  progetto  e'  limitato
all'ambito  della  zona  sperimentale  con la produzione di materiale
didattico.  L'Ufficio  d'Igiene  regionale   sara'   incaricato   del
prosieguo    e   dell'eventuale   prolungamento   dell'attivita'   di
formazione.
   7.4.1 Formazione per i medici specialisti
   La controparte locale chiede dei  corsi  di  specializzazione  nei
settori   della   chirurgia  neurochirurgica,  dell'ortopedia,  della
chirurgia addominale e della chirurgia toracica.
   I bisogni di formazione saranno valutati da un esperto italiano in
chirurgia di emergenza durante una missione di 2 mesi, da  effettuare
all'inizio del programma.
   Dopo  che  i  bisogni  saranno stati definiti, la formazione sara'
suddivisa in tre fasi:
   a) Per cominciare, si esaminera' attentamente la possibilita'  che
la formazione possa essere svolta, almeno in parte, dalle istituzioni
sanitarie cinesi (ospedali, universita' ecc.)
   b)  Successivamente,  saranno  reperiti  e inviati dall'Italia gli
esperti abilitati a  tenere  i  corsi  richiesti.  Cio'  al  fine  di
addestrare  cinque  chirurghi  d'urgenza (con particolare riferimento
alla  chirurgia  addominale  e  toracica)  e  cinque  ortopedici  per
ciascuno  degli  ospedali  distrettuali, ed uno per il Primo Ospedale
del Popolo. Per quanto riguarda la neurochirurgia, saranno  impartiti
ad  almeno  un chirurgo per ciascuno degli ospedali distrettuali e ad
un chirurgo del Primo ospedale del Popolo, gli elementi di base della
neurochirurgia  d'urgenza.  A  tal  fine  dovrebbero  essere  inviati
dall'Italia i seguenti esperti: un esperto in chirurgia d'urgenza per
due  mesi,  un'ortopedico  per  due mesi, ed un neurochirurgo per due
mesi.
   c) Alla fine dei questi corsi di  formazione,  alcuni  apprendisti
potranno  effettuare un periodo di apprendistato a livello pratico in
Italia. A tal fine potranno essere concesse 5 borse di  studio  di  3
mesi  in  Italia  nell'ambito  di  istituzioni pubbliche specialmente
qualificate. In tutti i casi, saranno offerte delle borse  di  studio
ad  un  medico proveniente da ciascuno dei 5 ospedali partecipanti al
programma  (quattro  ospedali  distrettuali  ed  il  Primo   Ospedale
Popolare   di  Lhasa).  Questi  corsi  di  formazione  per  chirurghi
d'urgenza si svolgeranno nei servizi sanitari italiani  (ospedali  ed
altre  strutture  sanitarie)  altamente  specializzati  in  chirurgia
d'urgenza ed in medicina di pronto soccorso.
   Di comune accordo con le strutture italiane di cui sopra,  saranno
definiti  assieme  alle  strutture  sanitarie  locali  tibetane ed ai
medici  che  usufruiscono  di  borse  di  studio,   altri   programmi
appropriati di formazione e di aggiornamento.
   I  corsi  di  formazione  includeranno seminari, conferenze, corsi
brevi, nonche' attivita' di formazione sul posto  di  lavoro.  A  tal
fine le istituzioni italiane ospitanti metteranno le loro strutture a
disposizione    dei    medici   tibetani,   incoraggiando   la   loro
partecipazione alle normali attivita' del  servizio.  Le  istituzioni
italiane  forniranno ai medici tibetani un insegnante che li seguira'
nella loro formazione per tutta la durata del corso.
   Le istituzioni italiane che sarebbero adatte per lo svolgimento di
tali corsi di formazione sono le seguenti:
   - Unita' Sanitaria Locale n. 16 di Modena con i suoi  4  ospedali,
tra  cui  il Policlinico, dove sono situati il settore d'urgenza e le
altre strutture specializzate in medicina d'urgenza;
   - l'Unita' Sanitaria  Locale  n.  1  di  Trieste,  in  particolare
l'ospedale  di  Cattinara  (per  la  neurochirurgia  e  la  chirurgia
addominale e  toracica)  e  l'ospedale  Maggiore  (per  la  chirurgia
d'urgenza e la traumatologia/ ortopedia).
   Il  corso  di  formazione  potrebbe  essere realizzato nelle sopra
menzionate istituzioni o in altre istituzioni di pari livello.
   Per   incoraggiare    l'inter-scambio    di    esperienze    sulla
pianificazione  e  l'organizzazione  di servizi d'urgenza e di pronto
soccorso sul territorio, e' prevista  la  visita  in  Italia  di  una
delegazione  locale  di 4 direttori sanitari di istituzioni sanitarie
e/o istituti nella zona del Progetto, accompagnati da un interprete.
   La durata della visita sara' di 12  giorni,  durante  i  quali  la
delegazione visitera' alcune tra le piu' avanzate strutture sanitarie
italiane per quanto riguarda la decentralizzazione e l'organizzazione
della  rete  di servizi di emergenza nel territorio, e stabilira' dei
contatti con i dirigenti nazionali e locali della Sanita' Pubblica.
   Gli elementi principali  delle  sopra  menzionate  attivita'    di
formazione  sono stati dibattuti e concordati durante le riunioni che
si sono svolte nel giugno 93 a Lhasa, tra gli esperti italiani  e  le
autorita' sanitarie locali.
   7.4.2  Corsi  di  aggiornamento  per  il  personale dei settori di
urgenza degli ospedali distrettuali e del Primo Ospedale del Popolo.
   I corsi saranno organizzati in cooperazione con il Primo  Ospedale
del  Popolo  di  Lhasa,  che,  come  stabilito,  diverra',  sotto  la
supervisione  dell'Ufficio  d'Igiene  regionale  -   il   centro   di
riferimento per la formazione del personale sanitario distrettuale. I
corsi  saranno  tenuti  da  esperti locali (nell'ambito del personale
sanitario) sotto la supervisione, se del caso, di esperti italiani.
   Un gruppo di esperti locali sara' costituito nell'ambito del Primo
ospedale del  Popolo,  che  sara'  utilizzato  dall'Ufficio  d'Igiene
regionale  per  la  formazione  permanente  del  personale  a livello
intermedio e la supervisione delle attivita' dei centri  distrettuali
di emergenza, ivi compresa un'istruzione continuativa ed attivita' di
formazione sul posto di lavoro, anche dopo la fine del progetto.
   I  corsi  dovrebbero  essere  frequentati  dal  personale medico e
infermieristico per un totale di circa  60  persone,  con  un  numero
totale  di  70 giorni di formazione, equivalente ad una formazione di
circa 2.000 giorni/persona.
   La  presente  attivita'  servira'  a  rafforzare  i   legami   tra
l'ospedale Regionale e gli ospedali distrettuali, contribuendo in tal
modo  a  divulgare  le  informazioni ed il know-how, che diversamente
rimarrebbero di proprieta' di un numero ristretto di specialisti.
   7.4.3.  Formazione  in  tecniche  di pronto soccorso e trattamenti
d'urgenza, destinata al personale di livello intermedio ed ai  medici
della comunita'
   Nella  zona sperimentale del Comune di Lhasa saranno individuati i
bisogni di formazione per ciascun profilo del personale sanitario, e,
per il personale di livello intermedio, saranno organizzati dei corsi
sperimentali  di  formazione  sulle  tecniche  di  pronto   soccorso.
Saranno  elaborati  dei  testi  e  del materiale didattico, che, dopo
essere stati adeguatamenti passati al vaglio  e  giudicati  corretti,
potrebbero essere distribuiti in tutta la regione.
   L'organizzazione  dei  corsi  mira  ad aggiornare il personale e a
dare una formazione professionale all'altro personale proveniente  da
diversi  distretti.  Quest'attivita' di formazione periodica dovrebbe
divenire permanente e concernere anche l'ufficio d'Igiene regionale.
   Ai fini del conseguimento di questo scopo, saranno  fornite  delle
attrezzature  e  del  materiale  (ved.  punto  seguente 7.5) al Primo
Ospedale  del  Popolo  ed  alla  Scuola  Sanitaria  di   Lhasa,   che
attualmente  impartiscono  formazione professionale a vari livelli di
personale sanitario. 7
   Si prevede di tenere una serie di brevi corsi sui  trattamenti  di
emergenza ed il trasporto dei pazienti.
   I  corsi  avranno luogo a Lhasa, sia nel Primo Ospedale del Popolo
sia nella Scuola di formazione per i medici dei villaggi dell'Ufficio
d'Igiene regionale.
   Si prevede che i corsi siano frequentati dal  personale  sanitario
degli  ospedali  delle  contee  e  dai medici dei villaggi della zona
sperimentale selezionata, per un totale di circa 120 persone,  e  con
un  numero totale di 100 giorni di formazione equivalente all'incirca
ad una formazione di 3.000 giorni.
   7.5 Costituzione di un  centro  per  la  produzione  di  materiale
didattico.
   Sara'  istituito  un piccolo centro per la produzione di materiale
didattico e informativo. Il centro - equipaggiato con un sistema  per
la  riproduzione  di  testi  di  lingua tibetani - sara' inizialmente
gestito dal  Progetto  che  lo  utilizzera'  per  la  produzione  del
materiale  didattico  per  attivita' di formazione, e successivamente
rimarra' a disposizione dell'Ufficio d'Igiene  locale.  Il  personale
locale  ricevera'  una  formazione  professionale  in modo da gestire
autonomamente la produzione del materiale didattico.
   Oltre  ai  testi,  il  Centro  potrebbe  produrre  del   materiale
audiovisivo  da  utilizzare sia nelle campagne di prevenzione (vedere
punto 7.3  sopracitato)  sia  per  le  attivita'  di  formazione  del
personale sanitario.
   7.6.  Fornitura  di attrezzature ai centri di pronto soccorso e di
urgenza dei quattro ospedali distrettuali e dell'Ospedale del  Popolo
di Lhasa.
   E'  stata elaborata una lista di attrezzature sulla base di quanto
richiesto dalla controparte cinese,  nella  quale  sono  indicate  le
caratteristiche tecniche di ciascuna attrezzatura (ved. Annesso A).
   Le  attrezzature  da  acquistare dovranno essere selezionate nella
lista sopra menzionata di attrezzature richieste,  sulla  base  degli
studi  effettuati  dall'esperto italiano nei primi mesi del progetto,
secondo criteri di priorita' e di durevolezza ed in  conformita'  con
le risorse finanziarie del Progetto.
   In  base  ad  un'adeguata  ricerca di mercato, saranno selezionati
modelli e marche di  attrezzature,  con  una  preferenza  per  quelle
considerate  compatibili  con  le  attrezzature  gia' esistenti nelle
strutture sanitarie locali e per le quali esistono, a livello locale,
dei servizi tecnici, di manutenzione  e  di  riparazione  nonche'  la
disponibilita' di parti d'uso e di ricambio.
   La  lista  finale  delle  attrezzature  da acquistare, completa di
tutte le specifiche di marca, modello e prezzo, sara' presentata agli
organi competenti della Direzione Italiana per la  Cooperazione  allo
Sviluppo, per approvazione conforme.
   L'installazione   e  la  prova  di  tutte  le  attrezzature  sara'
effettuata dal fornitore, eventualmente  sotto  la  supervisione  dei
tecnici italiani.
   Se  necessario, il fornitore potra' essere richiesto di presentare
i corsi di formazione relativi all'uso  ed  alla  manutenzione  delle
attrezzature fornite.
   Dovranno  esser  fornite  le  parti di ricambio di base e le serie
d'uso per il funzionamento iniziale delle attrezzature, con  l'intesa
che  tutte  le  spese  di  funzionamento  delle  attrezzature fornite
saranno a carico delle strutture sanitarie destinatarie delle stesse.
   7.7. Formazione di personale tecnico  per  la  manutenzione  e  la
riparazione delle attrezzature bio-mediche.
   Saranno   organizzati  dei  corsi  di  formazione  per  i  tecnici
responsabili   della   manutenzione   e   della   riparazione   delle
attrezzature mediche.
   I  corsi,  tenuti  da  tecnici  italiani  o  da ingegneri clinici,
impartiranno formazione professionale a 10 persone, due per  ciascuno
dei  quattro  ospedali distrettuali piu' due dell'ospedale Regionale,
per un numero totale di 60 giorni  di  formazione,  corrispondente  a
circa 600 giorni di formazione/persona.
   Nel   primo   anno   del  Progetto,  sara'  organizzato  un  corso
propedeutico per i sopra menzionati apprendisti, tenuto da  personale
locale.
   7.8.   Prevenzione  e  trattamento  degli  avvelenamenti  e  delle
intossicazione
   Data la particolare frequenza dell'incidenza  di  avvelenamenti  e
soprattutto  dell'ingestione accidentale di pesticidi, tale argomento
sara' incluso nei corsi di formazione per il personale sanitario.  Il
tema  dell'avvelenamento  sara'  anche  compreso  nel programma delle
campagne di istruzione sanitaria e di prevenzione.
   7.9 Preparazione ed interventi  per  le  situazioni  di  emergenza
naturali o indotte dall'uomo.
   Nell'ambito   delle  attivita'  di  formazione  per  il  personale
sanitario, impartite dagli ospedali distrettuali,  saranno  esaminate
le  misure  d'intervento adottate in passato dai servizi sanitari per
far fronte alle calamita'  naturali,  nonche'  le  azioni  intraprese
dalla popolazione interessata e dalle autorita' locali. A tal fine si
potrebbe selezionare una comunita' a rischio e delle mappe dei siti a
rischio  e  piani  di  emergenza potrebbero essere sperimentati sulla
base di un approccio preparatorio.
   Nell'ambito  delle  attivita'  di  formazione,  potrebbero  essere
organizzate  delle  riunioni con le autorita' locali per esaminare le
prime adeguate misure di prevenzione ed i piani d'intervento in  caso
di calamita'.
   In  questo  campo  la  formazione  mira a consentire agli ospedali
distrettuali di  organizzare  piani  d'intervento  sanitario  (pronto
soccorso)  in  casi  di  calamita'.  Il  personale medico e sanitario
dovra' essere addestrato a far fronte a queste emergenze.
   8. PERSONALE ITALIANO ESPATRIATO
   Il direttore del Progetto, con esperienza in gestione di  progetti
sanitari ed in sanita' pubblica, per un totale di 36 mesi/persona.
   Un   assistente   del  direttore  italiano  del  Progetto,  avente
esperienza in gestione di progetti sanitari ed in  sanita'  pubblica,
per un periodo totale di 24 mesi/persona.
   Consulenti  -  professionisti  italiani  aventi  qualificazioni ed
esperienze in varie specializzazioni cliniche, nei  settori  connessi
alla  sanita' pubblica e in tecniche di comunicazioni sociali, per un
periodo  totale  di  29  mesi/persona,  comprese   le   missioni   di
valutazione CISP.
   SCADENZARIO PROVVISORIO
   Uno   scadenzario   provvisorio  delle  attivita'  principali  del
Progetto figura nella pagina seguente.
   I   primi   tre   mesi   delle   attivita'   saranno    consacrati
all'organizzazione    generale   preliminare   delle   attivita'   ed
all'installazione   delle   strutture   necessarie,   logistiche   ed
amministrative.
   In   questo   periodo,   il  direttore  italiano  del  Progetto  e
l'assistente italiano del direttore del Progetto dovranno  essere  in
situ  ed  avranno  luogo  le  prime  brevi  missioni di un esperto in
chirurgia d'urgenza e di un esperto in attrezzature bio-mediche.
   Durante  queste  missioni,  saranno  definiti   i   programmi   di
formazione  per  il personale locale come pure le ricerche di mercato
per la definizione della lista finale delle attrezzature sanitarie da
fornire.
   Nel frattempo, di comune accordo con le controparti locali,  sara'
definito  il  piano  generale di attivita' che potrebbe eventualmente
comportare alcuni cambiamenti nell'attuale scadenzario provvisorio.
   ANNESSO A: Lista delle attrezzature e di altri materiali biomedici
   A.1 Lista della attrezzature bio-mediche
   Quanto segue e' la lista delle attrezzature bio-mediche  richieste
a titolo prioritario dalla controparte cinese.
   Le  attrezzature  da  acquistare dovranno essere selezionate nella
lista sopra menzionata di attrezzature richieste,  sulla  base  degli
studi  effettuati  dall'esperto italiano nei primi mesi del progetto,
secondo criteri di priorita' e di durevolezza ed in  conformita'  con
le risorse finanziarie del Progetto.
   In  base  ad  un'adeguata  ricerca di mercato, saranno selezionati
modelli e marche di  attrezzature,  con  una  preferenza  per  quelle
considerate  compatibili  con  le  attrezzature  gia' esistenti nelle
strutture sanitarie locali e per le quali esistono, a livello locale,
dei servizi tecnici, di manutenzione  e  di  riparazione  nonche'  la
disponibilita' di parti d'uso e di ricambio.
   La  lista  finale  delle  attrezzature  da acquistare, completa di
tutte le specifiche di marca, modello e prezzo, sara' presentata agli
organi competenti della Direzione Generale per la  Cooperazione  allo
Sviluppo, per approvazione conforme.
_____________________________________________________________________
        Attrezzature                                       Quantita'
_____________________________________________________________________
        Macchina respiratoria polmonare                        6
        Ecografo per diagnosi generali                         5
        Monitor cardiaco                                       4
        Aspiratore chirurgico                                  2
        Aspiratore/Apparecchiatura per lavanda gastrica        1
        Apparecchiatura per anestesia                          1
        Unita' mobile a raggi X                                4
        Analizzatore gas del sangue                            4
        Ambulanza Standard (4WD)                               5
        Ambulanza per rianimazione (4WD)
          con Defibrillatore                                   4
        Produzione di ossigeno per scopi medici                4
        Tavolo operatorio                                      1
        Spettrometro con stampante                             4
        Apparecchiatura fax                                    5
   A.2  Altre  attrezzature e materiali d'ufficio per la gestione del
progetto.
   - 3 personal computer con accessori
   - 1 sistema di edizione da scrivania con stampante laser e scanner
   - 1 fax-modem
   - 2 macchine fotocopiatrici
   - 2 telecamere con obiettivi
   - 2 televisioni a colori
   - 2 video registratori
   - 2 video camera
   - 2 proiettori per diapositive
   - 2 autoveicoli 4WD
   - mobilia d'ufficio
SCADENZARIO PROVVISORIO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA DEL PROGETTO
                              I Anno
_____________________________________________________________________
mesi                                      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
_____________________________________________________________________
ATTIVITA'
_____________________________________________________________________
Rilevazioni preliminari ed
elaborazione dettagliata
del piano di attivita'                    X X X
_____________________________________________________________________
Elaborazione di mappe
sull'incidenza delle
situazioni cliniche d'emergenza               X X
_____________________________________________________________________
Definizione di
protocolli terapeutici
e di trasferimento dei
pazienti                                          X
_____________________________________________________________________
Organizzazione del centro
per la produzione del
materiale didattico                             X X X
_____________________________________________________________________
Corsi di aggiornamento per
il personale degli ospedali
distrettuali                                      X
_____________________________________________________________________
Corsi di formazione per i
medici di campagna e dei villaggi                   X          X
_____________________________________________________________________
Corsi di formazione
in chirurgia d'urgenza                                X X
_____________________________________________________________________
Borse di studio in Italia
per i chirurghi
_____________________________________________________________________
Visita in Italia di una
delegazione locale
_____________________________________________________________________
Corsi di formazione per i
tecnici in attrezzature
bio-mediche                                         X
_____________________________________________________________________
Fornitura di attrezzature
bio-mediche
_____________________________________________________________________
SCADENZARIO PROVVISORIO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' DEL PROGETTO
                          II Anno
_____________________________________________________________________
                                  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
_____________________________________________________________________
ATTIVITA'
_____________________________________________________________________
Rilevazioni preliminari ed
elaborazione dettagliata
del piano di attivita'
_____________________________________________________________________
Elaborazione di mappe
sull'incidenza delle
situazioni cliniche d'emergenza
_____________________________________________________________________
Definizione dei
protocolli terapeutici
e di trasferimento dei
pazienti
_____________________________________________________________________
Organizzazione del centro
per la produzione del
materiale didattico
_____________________________________________________________________
Corsi di aggiornamento per
il personale degli ospedali
distrettuali                      X              X           X
_____________________________________________________________________
Corsi di formazione per i
medici di campagna
e dei villaggi                          X        X  X     X        X
_____________________________________________________________________
Corsi di formazione
in chirurgia d'urgenza               X  X              X  X
_____________________________________________________________________
Borse di studio in Italia
per i chirurghi
_____________________________________________________________________
Visita in Italia di una
delegazione locale
_____________________________________________________________________
Corsi di formazione per i
tecnici in attrezzature
bio-mediche                       X  X
_____________________________________________________________________
Fornitura di attrezzature
bio-mediche                                      X  X  X  X
_____________________________________________________________________
SCADENZARIO PROVVISORIO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA DEL PROGETTO
                           III Anno
_____________________________________________________________________
                                  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
_____________________________________________________________________
ATTIVITA'
_____________________________________________________________________
Rilevazioni preliminari ed
elaborazione dettagliata
del piano di attivita'
_____________________________________________________________________
Elaborazione di mappe
sull'incidenza delle
situazioni cliniche d'emergenza
_____________________________________________________________________
Definizione di
protocolli terapeutici
e di trasferimento dei
pazienti
_____________________________________________________________________
Organizzazione del centro
per la produzione del
materiale didattico
_____________________________________________________________________
Corsi di aggiornamento per
il personale degli ospedali
distrettuali                               X        X        X
_____________________________________________________________________
Corsi di formazione per i
medici di campagna e dei villaggi       X        X  X     X        X
_____________________________________________________________________
Corsi di formazione
in chirurgia d'urgenza
_____________________________________________________________________
Borse di studio in Italia
per i chirurghi                         X  X  X
_____________________________________________________________________
Visita in Italia di una
delegazione locale                                  X
_____________________________________________________________________
Corsi di formazione per i
tecnici in attrezzature
bio-mediche                       X  X
_____________________________________________________________________
Fornitura di attrezzature
bio-mediche                       X  X
_____________________________________________________________________
   BILANCIO PREVENTIVO DEL PROGETTO (Lire Italiane X 1.000)
1.1.Selezione/formazione
del personale italiano
espatriato                          4,000      4,000           8,000
_____________________________________________________________________
TOTALE 1                            4,000     4,000            8,000
_____________________________________________________________________
2. Personale italiano espatriato
2.1.Trattamento economico         281,520   293,338  135,861  710,719
2.2 Costi di gestione              13,200    13,200    6,800   33,200
_____________________________________________________________________
TOTALE 2                          294,720   306,538  142,661  743,919
_____________________________________________________________________
3. Altre spese
3.1. Consulenti in Italia          34,560    34,560   34,560  103,680
3.2. Altro personale in Italia     24,024    24,024   24,024   72,072
3.3. Corsi di formazione in
Italia per 5 chirurghi                               103,625  103,625
3.4. Visita in Italia di una
delegazione locale                                    47,300   47,300
3.5. Informazione e documentazione
in Italia                           7,000     7,000    8,000   22,000
3.6. Personale locale              15,300    15,300   15,300   45,900
3.7. Personale locale
(consulenti)                       30,000    30,000   30,000   90,000
3.8. Attrezzature e materiali
(sanitari, autoveicoli,
computer, ecc.)                   721,850   697,600  63,600 1,483,050
3.9. Trasporti, assicurazioni,
studi di mercato                   80,000    90,000   30,000  200,000
3.10. Formazione locale in
chirurgia d'urgenza                 5,500    11,000            16,500
3.11. Formazione locale per il
personale dei settori di urgenza
degli ospedali distrettuali e
del Primo Ospedale del Popolo       7,700    17,700   17,700   43,100
3.12. Formazione locale per il
personale a livello intermedio
ed i medici della comunita'        10,200    23,400   23,400   57,000
3.13. Formazione locale del
personale tecnico per la
manutenzione e le riparazioni
delle attrezzature bio-mediche      3,400    12,300    4,800   20,500
3.14. Affitti                      12,000    12,000   12,000   36,000
3.15. Cancelleria, articoli
di consumo e consumi per il
centro di produzione di
materiale didattico e
di informazione                    15,000    15,000   15,000   45,000
3.16. Comunicazioni (posta,
telefono, fax, modem, ecc.)        12,000    12,000   12,000   36,000
3.17. Spostamenti all'interno      12,000    12,000   12,000   36,000
3.18. Produzione di materiale
didattico e d'informazione         10,000    15,000   15,000   40,000
3.19. Missioni di valutazione
ONG                                21,508    21,508   21,508   64,524
_____________________________________________________________________
DESCRIZIONE                     1 Anno    2 Anno    3 Anno  TOTALE
_____________________________________________________________________
sub-totale 3                   1,022,042 1,050,392  489,817 2,562,251
_____________________________________________________________________
Costo Globale (Totale 1+
Totale 2 + Subtotale 3)        1,320,762 1,360,930  632,478 3,314,170
_____________________________________________________________________
3.20 Studi preliminari (2%
del costo globale)                66,283                       66,283
3.21 Costi organizzativi
in Italia (10% del sub totale
3)                               102,204   105,039   48,982   256,225
3.22 Costi di organizzazione
locali (3% del sub-totale 3)      30,661    31,512   14,695    76,868
3.23 Garanzie bancarie            40,000                       40,000
3.24    Inflazione (4.2% del
Subtotale 3)                                44,118   20,575    64,693
Totale 3.20 ..... 3.24           239,148   180,669   84,252   504,069
                TOTALE 3       1,261,190 1,231,061  574,069 3,066,320
_____________________________________________________________________
Totale generale (Totale 1 +
Totale 2 + Subtotale 3)        1,0559,910 1,541,599 716,730 3,818,240
                                592.
                       Pechino, 7 giugno 1996
                         Memorandum d'Intesa
              tra il Governo della Repubblica Italiana
            e il Governo della Repubblica Popolare Cinese
          concernente il progetto di cooperazione sanitaria
            su "Rafforzamento dei servizi sanitari per la
            prevenzione e cura delle patologie d'urgenza
             presso l'ospedale di Pechino", con Annesso.
                 (Entrata in vigore: 11 luglio 1997)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                         MEMORANDUM D'INTESA
                                 tra
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
                                  e
            IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA
In relazione al progetto di cooperazione sanitaria denominato:
  "MIGLIORAMENTO DEL SETTORE DI MEDICINA D'URGENZA DELL'OSPEDALE DI
PECHINO".
   Il  Governo  della  Repubblica  Italiana, di seguito designato "il
Governo Italiano" rappresentato  dalla  "Direzione  Generale  per  la
Cooperazione  allo  Sviluppo"  del  Ministero degli Affari Esteri, di
seguito designata DGCS,
                                  e
   Il Governo della Repubblica Popolare di Cina di seguito  designato
"il  Governo Cinese" rappresentato dal Ministero del Commercio Estero
e della Cooperazione economica,
- Desiderando rafforzare le relazioni amichevoli e perseguire il
   nuovo impegno di cooperazione tecnica per  lo  sviluppo  umano  in
   particolare per quanto riguarda la sanita' e l'assistenza sociale;
   -  Nell'ambito del Protocollo d'intesa tra le Parti firmato a Roma
   il
   13 luglio 1995;
   - Considerando i risultati delle riunioni tecniche tenutesi nel
   giugno  1993  tra  gli  esperti  (tecnici)   della   DGCS   ed   i
   Rappresentanti dell'Ospedale di Pechino;
   - Considerando il consenso raggiunto sulla proposta preliminare di
   "Elementi essenziali del Progetto" esaminata dalle Parti;
   -   Esprimendo   il  loro  desiderio  di  realizzare  il  progetto
   denominato
   "Miglioramento del settore di medicina d'urgenza dell'ospedale  di
   Pechino".
                      HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE
                               Articolo I
                          Base della relazione
      In  conformita'  con  le  leggi  ed  i regolamenti in vigore in
   ciascun  Paese  e  nel  rispetto  degli   Accordi   internazionali
   esistenti,  le  Parti  riconoscono  che l'"Accordo di Cooperazione
   Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica Popolare
   di Cina ed il Governo della Repubblica Italiana" firmato a Roma il
   6 Ottobre 1978 ed i successivi Accordi  bilaterali,  costituiscono
   la base delle relazioni tra le Parti nel presente Memorandum.
      Tutti  gli obblighi ed i diritti delle Parti, come definiti nel
   presente  Memorandum,  dovranno  essere  interpretati  secondo  il
   tenore e la lettera degli Accordi sopra menzionati.
                              Articolo II
                           Zona d'intervento
      Nell'ambito  della  zona  metropolitana  di Pechino, i pazienti
   sottoposti a cure d'urgenza nell'Ospedale  di  Pechino  (Distretto
   Dongcheng).
                              Articolo III
                         Obiettivi dei progetti
      Obiettivo globale:
      Il   progetto  mira  a  rafforzare  la  capacita'  del  sistema
   sanitario  di  ridurre  la  mortalita'  e  l'invalidita'  tra   la
   popolazione  del  Distretto di Dongcheng mediante il miglioramento
   della capacita' del sistema sanitario per  la  prevenzione  ed  il
   trattamento di patologie d'urgenza.
      Obiettivi:
   - migliorare la qualita', delle cure nel settore di medicina
   d'urgenza dell'Ospedale di Pechino;
   - aggiornare la sorveglianza epidemiologica degli stati patologici
   gravi e dei fattori di rischio connessi nella zona del progetto;
   -  incrementare  il  coordinamento  tra  il  settore  di  medicina
   d'urgenza
   dell'Ospedale di Pechino e gli altri servizi ospedalieri ed  altre
   strutture nella zona del Progetto;
   - migliorare le prestazioni del personale sanitario mediante corsi
   di formazione nella Repubblica Popolare di Cina e in Italia;
   - rafforzare la gestione dell'ospedale.
                              Articolo IV
                         Strategia del Progetto
      La  strategia  del  Progetto mira a conseguire un miglioramento
   generale  della  qualita'  delle  cure  nel  settore  di  medicina
   d'urgenza dell'Ospedale di Pechino. In particolare, il Progetto si
   propone quanto segue:
      -  promozione  di  una  capacita' di pianificazione sanitaria a
   livello locale
      - evidenziare i problemi sanitari piu' importanti
      - integrazione tra prevenzione e cure
      -  promozione  sanitaria  mediante  la   partecipazione   della
   comunita'.
                               Articolo V
                            Piano operativo
      Il   Piano  Operativo  del  Progetto  e'  la  versione  inglese
   sintetica della Proposta di Progetto approvata e finanziata  dalla
   DGCS.    (Annesso  1),  da  considerare  come parte integrante del
   presente Memorandum
      Nel quadro del Piano Operativo  globale  sara'  successivamente
   elaborato ed attuato un piano di azione dettagliato per un periodo
   semestrale.
      Le  attivita'  non  previste  nel  Piano  Operativo  o le spese
   eccedenti  gli  importi  stabiliti  nel  bilancio  preventivo  del
   Progetto  saranno  effettuate  solo  previo  consenso per iscritto
   delle Parti.
                              Articolo VI
                         Gestione del Progetto
      Il Progetto sara' realizzato  sotto  la  responsabilita'  e  la
   guida del Governo Cinese.
      Il  Governo  Cinese affida la realizzazione delle attivita' del
   Progetto alla Direzione dell'Ospedale di Pechino che si  affidera'
   per la realizzazione del Progetto all'Ufficio d'Igiene comunale di
   Pechino.
      La  DGCS affida la realizzazione delle attivita' illustrate nel
   Piano operativo alla ONG FOCSIV -  Comunita'  Promozione  Sviluppo
   (CPS)  che  operera' sotto la responsabilita' del Governo Italiano
   ed in collaborazione con le sopra citate istituzioni cinesi.    Le
   relazioni   tra   la  DGCS  e  la  sopra  menzionata  ONG  saranno
   regolamentate dalle leggi italiane.
      Un Consigliere per il Programma, nominato dal Governo Cinese  e
   basato   presso  il  Ministero  della  Sanita'  a  Pechino,  sara'
   incaricato del supporto tecnico e della supervisione locale per la
   realizzazione del Progetto.
      Un Consigliere Tecnico per il Programma, nominato dalla DGCS  e
   basato   all'Ambasciata   Italiana   a  Pechino  sara'  ugualmente
   incaricato del supporto tecnico e della supervisione locale per la
   realizzazione del Progetto e le prestazioni della ONG italiana.
      Un Direttore del Progetto sara' nominato ed inviato  a  Pechino
   dalla  ONG FOCSIV-CPS ed operera' in stretta collaborazione con il
   Direttore del Progetto nominato dal Governo Cinese.
      Saranno effettuate ogni sei  mesi  revisioni  periodiche  delle
   attivita'  del  Progetto  ed  una  valutazione finale del Progetto
   sara' effettuata negli ultimi tre  mesi  della  realizzazione  del
   Progetto.
      La  formazione  della  squadra  di  valutazione ed il suo piano
   operativo dovranno essere definiti di comune accordo.
      La corrispondenza ufficiale  relativa  alla  realizzazione  del
   Progetto  dovra'  essere  indirizzata  dalle  Parti alla Direzione
   dell'Ospedale di Pechino ed all'Ambasciata Italiana a Pechino.
                              Articolo VII
                             Comitati misti
      Per coordinare e sovrintendere le attivita' del Progetto, sara'
   istituito  un  "Comitato  Direttivo"  composto  come  segue,   per
   entrambe le Parti:
      - un Presidente
      - un Consigliere per il Programma
      - un Direttore del Progetto
      Su   invito   del   Presidente,   altri  funzionari  potrebbero
   partecipare  in  quanto  osservatori,  ai  lavori   del   Comitato
   Direttivo.
      Il  Comitato  Direttivo  si  riunira'  due  volte l'anno e/o su
   richiesta dei Direttori del Progetto, allo scopo di:
   a) definire le direttive per la pianificazione delle attivita' del
    Progetto ed approvare i piani di azione periodici;
    b) fornire consulenza ai Direttori del Progetto e soluzioni per i
    problemi riscontrati nella realizzazione del Progetto,
    c) rivedere e valutare i rapporti di avanzamento del Progetto;
    d) approvare la selezione dei candidati locali per borse di
    studio e visite in Italia;
    e)  sovraintendere  alla  selezione  delle  attrezzature  e   dei
    macchinari
    sanitari prima della loro spedizione, in Cina, in conformita' con
    le  proposte  formulate  di  comune  accordo  dai  Direttori  del
    Progetto;
    f)  definire  la  composizione  della  squadra  di   valutazione,
    esaminando
    ed  approvando  il  piano di lavoro per la valutazione finale del
    Progetto.
       Un "Comitato di Gestione" composto dai Direttori del Progetto,
    da un Rappresentante dell'Ufficio d'Igiene comunale di Pechino  e
    dagli  addetti  italiani  al  Progetto  sara', responsabile della
    realizzazione globale  del  Progetto.  Inoltre,  il  Comitato  di
    gestione sara' incaricato:
    a) della formulazione di Piani d'azione periodici per un periodo
    semestrale da sottoporre al Comitato Direttivo per approvazione;
    b) della selezione dei candidati locali da proporre per viaggi di
    studio in Italia;
    c) della stesura ogni sei mesi, dei rapporti di avanzamento del
    Progetto da trasmettere al Comitato Direttivo;
    d) della formulazione del piano di lavoro per la valutazione da
    sottoporre al Comitato Direttivo per approvazione;
    e) della selezione di attrezzature e macchinari sanitari da
    sottoporre al Comitato Direttivo per approvazione.
                              Articolo VIII
                       Impegni del Governo Cinese
    Il Governo Cinese si impegna a fornire quanto segue:
    a - Personale
    -  Saranno  nominati  dei  funzionari  che  agiranno  in  maniera
    permanente
   come Consigliere Tecnico del programma e Direttore del Progetto;
   - sara'  designato  il  personale  tecnico,  amministrativo  e  di
   supporto
   secondo le esigenze della realizzazione del Progetto;
   -  e'  garantita  la  collaborazione  del  personale  sanitario in
   servizio
   nella rete di unita' sanitarie della zona del Progetto;
      Il personale cinese sara' pagato dalla Parte Cinese.
   b - Locali e strutture
   - uno spazio-ufficio gratuito sara' riservato alla Direzione del
   Progetto;
   - saranno reperite soluzioni soddisfacenti per la sistemazione del
   personale del Progetto Italiano e degli esperti a breve termine;
   - saranno effettuati i lavori di costruzione e le opere civili
   necessarie  per  l'installazione dei macchinari con riferimento in
   particolare al settore  di  medicina  d'urgenza  dell'Ospedale  di
   Pechino;
   - sara' fornito un contributo alle spese del Progetto locale per
   quanto  riguarda  la  logistica,  le  comunicazioni,  il trasporto
   interno di persone  e  di  merci,  i  materiali  d'informazione  e
   didattici.
   c - Varie
   - Il Governo Cinese si fara' carico dei costi relativi alle
   strutture,   ai   servizi  ed  alle  istituzioni  implicate  nelle
   attivita' del  Progetto,  facilitando  l'accesso  agli  stessi  ed
   inoltre  di ogni altra spesa per la realizzazione del Progetto non
   coperta dai fondi messi a disposizione dalla DGCS;
   - il Governo Cinese si fara' carico del costo dell'utilizzazione e
   della  manutenzione  delle  attrezzature  biomediche  donate   dal
   Governo Italiano durante e dopo la realizzazione del Progetto;
   - il Governo Cinese esonerera' da tasse e dazi doganali le merci e
   le
   attrezzature importate o acquisite dalla DGCS per la realizzazione
   del Progetto;
   -  al  loro  arrivo in Cina, il Governo cinese rilascera' il nulla
   osta
   doganale e documentario per le merci e le attrezzature e  coprira'
   i  costi e l'assicurazione ai fini di un trasporto rapido e sicuro
   alla loro destinazione finale in conformita' alla data prevista di
   installazione;
   - la proprieta' delle merci  e  delle  attrezzature  donate  dalla
   DGCS,
   dopo   il  loro  arrivo  a  destinazione,  sara'  trasferita  alle
   Autorita'  sanitarie  locali  cinesi.  L'utilizzazione  di   dette
   attrezzature  avverra' dopo che l'installazione sara' terminata, e
   successivamente  alle  prove  preliminari  ed  alle  procedure  di
   avviamento.  Il Governo cinese si accertera' che l'utilizzazione e
   la manutenzione delle merci  donate  dal  Governo  italiano  siano
   adeguate;
   -  il  Governo  cinese  garantira'  inoltre  al  personale tecnico
   italiano
   preposto al Progetto il trattamento piu' favorevole che il Governo
   cinese riconosce agli esperti provenienti da Paesi terzi o inviati
   da Istituzioni internazionali;
   - il Governo cinese esaminera' ed approvera' in tempo utile i
   curricula dei candidati italiani agli incarichi nell'organico  del
   Progetto  che verranno presentati attraverso l'Ambasciata Italiana
   a Pechino.
                              Articolo IX
                      Impegni del Governo italiano
      Il Governo italiano s'impegna,  nell'ambito  delle  limitazioni
   del  bilancio  preventivo assegnato al Progetto, ammontante a Lire
   3.086.478.000, a fornire quanto segue:
   a) Personale italiano:
   - Un medico  italiano  con  una  specializzazione  post-laurea  in
   sanita'
   pubblica  ed  una  vasta  esperienza  in materia di pianificazione
   sanitaria e/o gestione di progetti e ospedaliera, per  un  periodo
   di  36  mesi/persona - il quale sara' Direttore del Progetto e del
   Personale;
   - un funzionario amministrativo italiano con  un'ampia  esperienza
   in
   gestione  di progetti per un periodo di 24 mesi/persona - il quale
   sara' membro dell'organico;
   - consulenti - professionisti italiani con qualificazioni ed
   esperienza  in  ricerca  biomedica  e  con  una   specializzazione
   clinica,  per  un  periodo  totale di 11 mesi/persona, comprese le
   missioni di valutazione.
      Personale locale e consulenti a tempo determinato:
   - 1 funzionario amministrativo per le attivita' d'ufficio relative
   al
   progetto
   - 1 segretario (a)
   - insegnanti per corsi di formazione
   - 1 autista
   - 1 interprete
   b) Attrezzature biomediche e di altro genere:
   - La lista delle attrezzature e le specifiche tecniche connesse,
   contenuta nel Piano Operativo, sara' oggetto di un esame  completo
   all'inizio  della  realizzazione del Progetto. La lista finale che
   dovra' essere conforme a criteri di durevolezza, di disponibilita'
   locale, di assistenza tecnica, di pezzi di ricambio, e al tasso di
   rendimento   (qualita'-costo)   piu'    efficace,    nonche'    di
   compatibilita' con le risorse finanziarie stanziate per l'articolo
   in questione, sara' formalmente approvata da entrambe le Parti;
   - le attrezzature saranno spedite nel piu' vicino porto in Cina e
   all'arrivo  la loro proprieta' sara' trasferita al Governo Cinese.
   Una parte delle attrezzature  (mobilia  d'ufficio  e  autoveicoli)
   potra'  essere  direttamente utilizzata dal personale italiano del
   Progetto che sara' responsabile del loro uso appropriato  e  della
   loro manutenzione per tutta la durata del Progetto;
   I  costi  relativi  all'installazione,  alle  prove preliminari ed
   all'entrata in funzione delle attrezzature saranno a carico  della
   DGCS.
   c) Risorse finanziarie per servizi locali
   -  Vi  sara'  un  fondo  per  far  fronte  ai  costi locali per la
   Direzione
   del Progetto compreso il supporto logistico, le  comunicazioni,  i
   corsi  di  formazione, l'acquisto e l'elaborazione di materiali di
   formazione, le  pubblicazioni  ecc.  come  specificato  nel  Piano
   Operativo  del  Progetto.  I  Piani  d'Azione elaborati durante la
   realizzazione del Progetto conterranno  una  proposta  dettagliata
   per l'uso delle risorse disponibili.
   d) Supporto scientifico e tecnico in Italia
   - Servizi professionali in Italia saranno impiegati per fornire
   supporto   tecnico   al   personale  addetto  al  Progetto  e  per
   organizzare sia la formazione di professionisti cinesi  in  Italia
   sia  la visita ad istituzioni sanitarie italiane della Delegazione
   cinese proveniente dalla zona di Pechino.
   e) Borse di studio
   - La DGCS fornira' borse di studio per laureati (ivi comprese le
   spese  di  viaggio,  di  sistemazione  e  di  formazione)  per   9
   professionisti  sanitari provenienti dall'Ospedale di Pechino e da
   altre unita' sanitarie della zona del Progetto,  i  quali  saranno
   inviati all'Ospedale Cardarelli di Napoli (Italia). Coloro i quali
   frequenteranno  i  corsi  di formazione in Italia dovrebbero avere
   una  buona  conoscenza  della  lingua   inglese   o   italiana   e
   qualificazioni professionali adeguate.