TABELLA N. 1 ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 GIUGNO - 15 SETTEMBRE 1997 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA Data, luogo della firma, titolo Data di entrata Pagina in vigore 585. 17 novembre 1994, Roma Accordo tra Italia e Stati Uniti 4 febbraio 1997 9 d'America per il trasferimento della proprieta' delle stazioni radio trasmittenti a lungo raggio di ausilio alla navigazione e di controllo di Lampedusa, Sellia Marina e Crotone - Italia 586. 15 dicembre 1995, Maputo Accordo tra Italia e Mozambico 29 aprile 1997 15 per la cancellazione del debito ai sensi della legge italiana del 28 marzo 1991, n. 106, con due Annessi 587. 5 marzo 1996, Islamabad Memorandum d'intesa tra Italia e 9 luglio 1997 23 Pakistan per l'attuazione di un progetto di cooperazione nel campo della biologia molecolare avanzata 588. 17 aprile 1996, Amman Accordo tra Italia e Giordania sul 26 agosto 1996 31 consolidamento del debito della Giordania (Club di Parigi del 28 giugno 1994) con Allegati 589. 15 maggio 1996, Roma Protocollo di consultazioni tra 15 maggio 1996 43 il Ministro degli Affari Esteri italiano ed il Ministro degli Affari Esteri della Georgia 590. 15 maggio 1996, Roma Dichiarazione congiunta sui 15 maggio 1996 47 principi delle relazioni tra Italia e Georgia 591. 7 giugno 1996, Pechino Memorandum d'Intesa tra Italia e 11 luglio 1997 53 Cina concernente il progetto di cooperazione sanitaria su "Sviluppo della medicina d'urgenza e pronto soccorso nella Regione autonoma tibetana", con Annesso 592. 7 giugno 1996, Pechino Memorandum d'Intesa tra Italia e 11 luglio 1997 97 Cina concernente il progetto di cooperazione sanitaria su "Rafforzamento dei servizi sanitari per la prevenzione e cura delle patologie d'urgenza presso l'ospedale di Pechino", con Annesso 593. 7 giugno 1996, Pechino Memorandum d'Intesa tra Italia 11 luglio 1997 141 e Cina concernente il progetto di cooperazione sanitaria su "Potenziamento delle strutture sanitarie per il trattamento e la prevenzione delle patologie d'urgenza nella Regione di Daxinganling", con Annesso 594. 28-29 luglio 1996, Amman Scambio di Lettere costituente 8 luglio 1997 185 un Accordo tra Italia e Giordania per la concessione di un credito d'aiuto di 20 miliardi di lire italiane quale cofinanziamento del progetto della Banca Mondiale "Economic Reform and Development Program" (ERDP) 595. 3 settembre 1996, Roma Accordo tra Italia e Slovenia 1 settembre 1997 199 sulla riammissione delle persone alla frontiera 596. 4 ottobre 1996, Parigi Accordo di cooperazione tra 4 ottobre 1996 207 Italia e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) per la realizzazione del progetto "Rafforzamento del Ministero dell'Educazione e dell'Educazione superiore dell'Autorita' Palestinese" 597. 25 ottobre 1996, Roma Memorandum d'Intesa tra Italia 25 ottobre 1996 215 e Nazioni Unite sulle attivita' di cooperazione allo sviluppo nel settore delle risorse umane e dello sviluppo delle capacita' 598. 13 novembre 1996, Roma Memorandum d'intesa tra Italia e 13 novembre 1996 227 Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la produzione di cibo in appoggio della sicurezza alimentare 599. 6 febbraio 1997, Varsavia 13 febbraio 1997 243 Scambio di Note costituenti un Accordo di modifica del punto 2 dell'Accordo tra Italia e Polonia per l'esenzione dall'obbligo del visto d'ingresso per breve soggiorno, cosi' come modificato con Scambio di Note del 14 luglio 1992 600. 17 aprile 1997, Roma Dichiarazione congiunta dei 17 aprile 1997 251 Ministri degli Esteri di Italia e Romania sul partenariato strategico italo-romeno 601. 10-30 aprile 1997, Vaticano-Roma Scambio di Note con Allegati 30 aprile 1997 257 1 e 2 tra Italia e Santa Sede costituente un'intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre 1984 602. 23 aprile - 7 maggio 1997, Roma Scambio di Lettere costituenti 7 maggio 1997 281 un Accordo tra Italia e Francia previsto dalla riserva francese all'articolo 5 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 per il caso del cittadino marocchino Nour Eddine Hanine 603. 7 maggio 1997, Vienna Accordo tra Italia e 7 maggio 1997 285 Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) per il progetto in Egitto "Unita' per la promozione degli investimenti Italia/UNIDO" con Allegato 604. 14 maggio 1997, New York Memorandum d'Intesa tra le 14 maggio 1997 295 Nazioni Unite e l'Italia relativo ai contributi al sistema degli accordi di Standby delle Nazioni Unite, con Annesso 605. 15 maggio 1997, Roma Memorandum d'Intesa tra Italia 15 maggio 1997 305 e Georgia sulla cooperazione tecnica bilaterale per gli anni 1997-1998 606. 23 maggio 1997, Roma Accordo tra Italia e Peru' di 16 luglio 1997 311 consolidamento del debito del Peru' (Club di Parigi del 20 luglio 1996) 607. 26 maggio 1997, Roma Memorandum d'Intesa tra Italia 26 maggio 1997 323 e Vietnam sui termini e le condizioni relative all'attuazione del programma di cooperazione italiana 608. 5 giugno 1997, Pechino Scambio di Note costituente un 1 luglio 1997 333 Accordo tra Italia e Cina relativo allo status del Consolato Generale d'Italia in Hong Kong dopo il 1 luglio 1997 609. 30 aprile - 11 giugno 1997, Bonn Scambio di Lettere costituente un 23 maggio 1997 357 Accordo tra Italia e UNV (United Nations Volunteers) modificativo dell'Accordo del 19 dicembre 1995 610. 4-19 giugno 1997, Berna Scambio di Note costituente un 21 luglio 1997 363 Accordo tra Italia e Svizzera in materia di procedure agevolate nel traffico aereo per i velivoli in servizio di Stato e di Governo ed in materia di traffico da e per Lugano-Agno TABELLA N. 2 ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE Data, luogo della firma, Data di entrata in titolo vigore Convenzione sulla determinazione 1 settembre 1997 dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati delle Comunita' Europee, con Processo verbale (Dublino 15 giugno 1990. Vedi legge 23 dicembre 1992, n. 523 nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1993. Memorandum d'intesa tra Italia e Stati 16 aprile 1997 Uniti d'America relativo all'Accordo G.U. n. 124 del 30 sul trasporto aereo del 1970 - maggio 1997 modifica art. 10 (Roma 29 settembre 1990). Vedi legge 6 marzo 1996, n. 139 nel supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 1996. Convenzione tra Italia e Svizzera per 1 giugno 1997 la disciplina della navigazione sul G.U. n. 104 del 12 lago maggiore e sul lago di Lugano, febbraio 1997 con due Allegati (Lago maggiore, 2 dicembre 1992). Vedi legge 20 gennaio 1997, n. 19 nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1997. Accordo tra Italia e Oman per la 23 gennaio 1997 promozione e protezione degli G. U. n. 50 del 1 investimenti con Protocollo marzo 1997 (Roma 23 giugno 1993). Vedi legge 5 novembre 1996, n. 594 nel supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1996. Accordo relativo alla sede tra la 26 giugno 1997 Fondazione europea per la formazione G.U. n. 190 del 16 professionale e l'Italia (Bruxelles 19 agosto 1997 dicembre 1994). Vedi legge 7 aprile 1997, n. 11 nel supplemento ordinario n. 92 /L alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1997. Accordo tra Italia ed Emirati Arabi 29 aprile 1997 Uniti sulla promozione e protezione G.U. n. 133 del 10 degli investimenti, con protocollo giugno 1997 (Abu Dhabi 22 gennaio 1995). Vedi legge 3 febbraio 1997, n. 32 nel supplemento ordinario n. 44/L alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1997. Scambio di Note tra Italia e ONU 4 febbraio 1997 riguardante il trasferimento della sede dell'Istituto interregionale per la ricerca sul crimine e la giustizia (UNICRI) da Roma a Torino (Roma/Vienna 16 maggio 1995). Vedi legge 20 gennaio 1997, n. 17 nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1997. Accordo tra Italia e Organizzazione 1 aprile 1997 Mondiale della Sanita' (Roma 28 G.U. n. 81 dell'8 giugno, 4 luglio, 17 luglio 1995). aprile 1997 Vedi legge 20 gennaio 1997, n. 18 nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1997. Accordo di sede tra Italia e Lega 24 gennaio 1997 degli Stati Arabi (Roma 9 agosto G.U. n. 50 del 1 1995). Vedi legge 3 novembre 1996, marzo 1997 n. 595 nel supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1996. Accordo tra Italia e Barbados sulla 21 luglio 1997 promozione e protezione degli G.U. n. 196 del 23 investimenti, con protocollo agosto 1997 (Bridgetown 25 ottobre 1995). Vedi legge 7 aprile 1997, n. 107 nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1997. 585. Roma, 17 novembre 1994 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per il trasferimento della proprieta' delle stazioni radio trasmittenti a lungo raggio di ausilio alla navigazione e di controllo di Lampedusa, Sellia Marina e Crotone, Italia, con Annessi (1) (Entrata in vigore: 4 febbraio 1997) ______________ (1) Gli allegati non si pubblicano per motivi tecnici ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLE STAZIONI RADIO TRASMITTENTI A LUNGO RAGGIO DI AUSILIO ALLA NAVIGAZIONE E DI CONTROLLO DI LAMPEDUSA, SELLIA MARINA E CROTONE, ITALIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America di seguito denominati Parti Contraenti; Visto che il Governo degli Stati Uniti d'America ha manifestato l'intenzione di recedere dagli Accordi stipulati tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia relativi alla creazione di un sistema di stazioni radio a lungo raggio, e dotazioni connesse, di aiuto alla navigazione; Considerato che il Governo degli Stati Uniti d'America cessera', alla mezzanotte del 31 dicembre 1994 le operazioni di trasmissione e di controllo del Sistema Radio a Lungo Raggio di Aiuto alla Navigazione (Loran-C) nelle Stazioni di Lampedusa, Sellia Marina e Crotone, Italia; Considerato che la Guardia Costiera degli Stati Uniti d'America ed il Ministero della Marina Mercantile italiano hanno firmato il 7 maggio 1993 un Memorandum di Intesa per la graduale immissione di personale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera - italiane nelle Stazioni trasmittenti Loran-C di Lampedusa e Sellia Marina e la Stazione di controllo di Crotone in Italia (in seguito denominato "MOI"); Nel riaffermare l'intenzione di mantenere un efficiente sistema di radio navigazione indispensabile per la sicurezza della navigazione in tutto il mondo e, tenendo conto che per il raggiungimento degli scopi di cui sopra e' necessario mantenere in funzione tre stazioni Loran-C operanti nel Mediterraneo, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il Governo degli Stati Uniti d'America trasferira', al Governo della Repubblica Italiana senza oneri per entrambi i Governi, il 1 gennaio 1995, ogni e qualsiasi diritto per l'uso, il controllo, la manutenzione, e le operazioni delle stazioni Loran-C di Lampedusa, Sellia Marina e Crotone, Italia; e trasferira' tutti i beni non amovibili degli Stati Uniti d'America installati con fondi americani o con fondi congiunti italo-americani sulle aree messe a disposizione dal Governo italiano i quali diventeranno proprieta' del Governo italiano. Il 1 gennaio 1995 il Governo della Repubblica Italiana assumera' la proprieta' ed il possesso, senza costi per entrambi i Governi, dei beni mobili, manufatti e dotazioni delle suddette stazioni e di ogni altro bene non amovibile di proprieta' degli Stati Uniti d'America, ivi compresi i radiotelefoni HF a banda laterale unica e tutte le dotazioni elettroniche di ciascuna stazione. Tutti i materiali di consumo e le parti di ricambio presenti in ciascuna stazione saranno considerati proprieta' del Governo italiano. Il numero ed il tipo delle attrezzature, di ciascuna stazione sono elencati nell'annesso 1, in lingua inglese, al presente accordo. ARTICOLO II Il 1 gennaio 1995 il personale del Governo degli Stati Uniti d'America presente a Lampedusa, Sellia Marina e Crotone, Italia, sara' ritirato e cessera' la sua responsabilita'. ARTICOLO III Il Governo della Repubblica Italiana esonerera' il Governo degli Stati Uniti d'America dalle pretese di terzi e da procedimenti legali in conseguenza dell'uso delle infrastrutture, costruzioni, attrezzature di collegamento ed impianti forniti dal Governo italiano per le operazioni condotte fino alla mezzanotte del 31 dicembre 1994 nelle Stazioni Loran-C di Lampedusa, Sellia Marina e Crotone, Italia. Tutte le altre azioni, reclami o spese che potrebbero sorgere per danni conseguenti alla gestione delle stazioni Loran-C di Lampedusa, Sellia Marina e Crotone, Italia, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America prima del 1 gennaio 1995, saranno regolate in conformita' dell'articolo VIII dell'Accordo tra le Parti del Trattato Nord Atlantico riguardanti lo Stato delle Loro Forze firmato a Londra il 19 giugno 1951. Il Governo della Repubblica Italiana non avanzera' reclami o instaurera' procedimenti legali contro il Governo degli Stati Uniti d'America, ogni sua Agenzia, Ente, Fornitore, Collaboratore o Dipendente per: a) danni alla proprieta', sia reale che personale, inclusi ma non limitati quelli economici e/o ambientali, trasferita al Governo della Repubblica Italiana in conseguenza del presente Accordo; b) morte o ferimento di personale dipendente dal Governo della Repubblica Italiana o di cittadini italiani, causati dal trasferimento di proprieta' delle stazioni Loran-C; c) morte o ferimento di personale dipendente dal Governo della Repubblica Italiana o di cittadini italiani, causati dal successivo uso e dalle operazioni delle stazioni Loran-C da parte del Governo della Repubblica Italiana. Il Governo degli Stati Uniti d'America e ogni Agenzia, Ente, Fornitore, Collaboratore o Dipendente, non sara' ritenuto responsabile di ogni e qualsiasi azione, reclamo, o spese che potranno sorgere dopo la mezzanotte del 31 dicembre 1994, in connessione con il trasferimento della proprieta', l'uso e le operazioni delle stazioni Loran-C di Lampedusa, Sellia Marina e Crotone, Italia, da parte del Governo della Repubblica Italiana, eccetto le obbligazioni e le responsabilita' dovute a fatti od atti verificatisi prima del 1 gennaio 1995. Il Governo della Repubblica Italiana rinuncia ad ogni rivendicazione nei confronti del Governo degli Stati Uniti d'America, di ogni sua Agenzia, Ente, Fornitore, Collaboratore o Dipendente per danni causati ad ogni proprieta' sia reale che personale inclusi ma non limitati quelli economici e/o ambientali, e per la morte o il ferimento di qualunque dipendente o cittadino in conseguenza del trasferimento della proprieta', del successivo uso e delle operazioni condotte dal Governo della Repubblica Italiana nelle stazioni Loran-C, a partire del 1 gennaio 1995. ARTICOLO IV Un sopralluogo congiunto sara' effettuato anteriormente al trasferimento della gestione delle stazioni Loran-C di Lampedusa, Sellia Marina e Crotone, Italia, al Governo della Repubblica Italiana, il 1 gennaio 1995. I risultati di questo sopralluogo, come concordato tra le Parti, verificheranno le condizioni delle predette stazioni e saranno notificati attraverso uno scambio di Note diplomatiche che fara' parte integrante del presente Accordo. Il Governo italiano accettera' il risultato del sopralluogo che attestera' le condizioni di ciascuna stazione. ARTICOLO V In accordo con il MOI, firmato a Roma il 7 maggio 1993, anteriormente alla data effettiva di trasferimento il Governo degli Stati Uniti d'America addestrera' il personale designato dal Governo italiano nella gestione delle apparecchiature elettroniche installate nelle suddette stazioni Loran-C. Il Governo degli Stati Uniti d'America fornira', inoltre, gli elementi tecnici necessari per il funzionamento delle Stazioni. Gli oneri economici e le provvidenze per il personale italiano in addestramento ed utilizzato nella gestione delle stazioni saranno a carico del Governo italiano. Il Governo della Repubblica Italiana si assumera' gli obblighi derivanti dalle azioni attribuibili al suo personale in addestramento. ARTICOLO VI Le Parti Contraenti notificheranno, all'International Frequency Registration Board (IFRB) dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) che, a decorrere dal 1 gennaio 1995, l'elenco delle frequenze internazionali dovra' essere modificato, cancellando qualsiasi riferimento agli "Stati Uniti d'America" e inserendo la "Repubblica Italiana" in associazione con le frequenze di radionavigazione Loran-C emesse dalle stazioni. ARTICOLO VII Ciascuna delle Parti Contraenti, qualora lo ritenga opportuno, puo' richiedere consultazioni al fine di emendare il presente Accordo. Gli emendamenti concordati a seguito delle consultazioni in parola saranno formalizzati attraverso uno scambio di note diplomatiche. ARTICOLO VIII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate con uno scambio di Note diplomatiche l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 17 novembre 1994 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il governo degli Repubblica Italiana Stati Uniti d'America (Firma illeggibile) (Firma illeggibile) 586. Maputo, 15 dicembre 1995 Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per la cancellazione del debito ai sensi della legge italiana del 28 marzo 1991, n. 106, con due Annessi (1) (Entrata in vigore: 29 aprile 1997) _________________ Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOZAMBICO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Mozambico - qui di seguito denominati "le parti" - nello spirito di amicizia e collaborazione fra i due Paesi, - allo scopo di ridurre il debito del Mozambico ed agevolarne il servizio; - tenendo conto delle disposizioni della Legge italiana n. 106 del 28.3.1991, hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Per quanto riguarda gli importi corrisposti entro il 31 dicembre 1992, saranno cancellate le rate di capitale e interessi con scadenza in quella data e non corrisposte, come pure quelle con scadenza posteriore, relative ai seguenti prestiti agevolati: - prestito agevolato di 22.500.000 dollari USA per l'importazione di beni e servizi italiani per i seguenti progetti di sviluppo: Diga di Corumana, Diga di Los Pequenos Libombos, fabbrica per la lavorazione della carne suina e fabbrica per la produzione di materiali da costruzione, di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Mocambique, firmata a Roma il 9.7.1982; - prestito agevolato di 7.600.000 dollari USA per la fornitura di beni e servizi per il Porto di Maputo, di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Mocambique, firmata a Roma l'11.1.1983; - prestito agevolato di 1.300.000 dollari USA per la fornitura di beni e servizi italiani per la ricostruzione delle fabbriche di ceramiche da costruzione di Pemba e Beira e per due macelli a Beira e Nampula, di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Mocambique, firmata a Roma il 25.10.1983; - prestito agevolato di 33.800.000 dollari USA per un programma di sostegno alla bilancia dei pagamenti, di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Mocambique, firmata a Roma il 24.10.1983; - prestito agevolato di 1.134.385 dollari USA per la fornitura di beni e servizi italiani per l'ampliamento del terminal per container nel Porto di Maputo, di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Mocambique, firmata a Roma il 5.8.1985; - prestito agevolato di 125.019 dollari USA per la fornitura di cavi telefonici per l'ampliamento del Terminal del Porto di Maputo, di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Mocambique, firmata a Roma il 5.8.1985; - prestito agevolato di 11.108.842 dollari USA per completare il progetto di elettrificazione delle linee centrali e settentrionali, nonche' per completare le fabbriche di ceramica di Pemba, Beira e Quelimane, di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Mocambique, firmata a Roma il 24.2.1986; - prestito agevolato di 15.251.205,70 dollari USA per la fornitura di beni e servizi italiani per un progetto di telecomunicazioni, di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Mocambique, firmata a Roma il 24.2.1986; - prestito agevolato di 35.479.556 ECU per la fornitura di beni e servizi italiani per un progetto di telecomunicazioni di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Mocambique, firmata a Roma il 24.2.1986; - prestito agevolato di 14.913.218 dollari USA per la fornitura di beni e servizi per la ricostruzione della ferrovia Beira-Moatize, di cui alla Convenzione Finanziaria fra Mediocredito Centrale e Banco de Mocambique, firmata a Roma il 5.2.1986; - prestito agevolato di 8.666.367 marchi tedeschi per la fornitura di beni e servizi italiani per completare il progetto di elettrificazione di Mocuba-Alto Molocue-Nampula, firmato a Roma l'8.4.1987. Le rate cancellate dei prestiti agevolati di cui sopra figurano all'Allegato 1 del presente Accordo. Articolo 2 Saranno cancellate le rate di capitale ed interessi con scadenza anteriore al 31.12.1992 e non corrisposte, nonche' quelle con scadenza posteriore a detta data, relative ai seguenti accordi di consolidamento del debito: - Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Mozambico, in attuazione del Verbale Concordato della riunione del "Club di Parigi" del 25 ottobre 1984; - Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Mozambico, in attuazione del Verbale Concordato della riunione del "Club di Parigi" del 16 giugno 1987; - Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Mozambico, in attuazione del Verbale Concordato della riunione del "Club di Parigi" del 14 giugno 1990; - Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Mozambico, in attuazione del Verbale Concordato della riunione del "Club di Parigi" del 23 marzo 1993; - Scambio di Lettere bilaterale fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Mozambico di proroga, fino al 30 giugno 1995 - in base alla relativa decisione del Club di Parigi del 24 ottobre 1994 - delle disposizioni dell'Accordo Bilaterale di consolidamento del debito, in attuazione del Verbale Concordato della riunione del "Club di Parigi" del 23 marzo 1993. Le rate cancellate degli accordi di consolidamento di cui sopra figurano all'Allegato 2 del presente Accordo. Articolo 3 La cancellazione di cui sopra non riguarda i seguenti importi, corrisposti successivamente al 31.12.1992, che dovranno di conseguenza essere versati a scadenza: - 299.916,01 dollari USA, relativi al prestito agevolato di 33 800.000 dollari USA; - 2.803.296,77 dollari USA, relativi al prestito agevolato di 11.108.842; - 1.048.111,81 ECU relativi al prestito agevolato di 35.479.556 ECU. Articolo 4 Il Governo della Repubblica di Mozambico si impegna a corrispondere, alla data di scadenza, gli importi dei crediti che non sono stati cancellati ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente Accordo. Articolo 5 Il presente Accordo entrera' in vigore quando le parti avranno notificato l'una all'altra di aver completato le relative procedure costituzionali interne. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Maputo il 15.12.1995 in due copie in lingua inglese, entrambi i tesi facenti ugualmente fede. Per il Governo italiano Per il Governo di Mozambico _______________________ ____________________________ Ugo Gabriele de Mohr Adriano Afonso Maleiane Ambasciatore d'Italia Governatore della Banca di Mozambico 587. Islamabad, 5 marzo 1996 Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan per l'attuazione di un progetto di cooperazione nel campo della biologia molecolare avanzata. (Entrata in vigore: 9 luglio 1997) TRADUZIONE NON UFFICIALE MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA BIOLOGIA MOLECOLARE AVANZATA Il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan ed il Governo italiano al fine di promuovere il Programma di Studi post-universitario del Centro Nazionale di Eccellenza per la Biologia Molecolare Avanzata dell'Universita' di Punjab, Lahore; nell'ambito dell'"Accordo bilaterale di Cooperazione Tecnica e Scientifica" firmato ad Islamabad il 20 agosto 1975; tenuto conto degli esiti della Commissione Mista che si e' riunita il 18 febbraio 1987, confermati in seguito dalla Commissione Mista del 24 luglio 1991; e sulla base delle valutazioni tecniche acquisite in varie missioni di esperti delle due parti nell'agosto 1992 e nel novembre 1994 concordano di firmare il presente Memorandum d'intesa, al fine di attuare un progetto di assistenza da realizzare tramite un gruppo di istituti accademici italiani altamente qualificati a favore del summenzionato Centro di Biologia Molecolare Avanzata di Lahore, sotto gli auspici del Ministero delle Finanze e degli Affari Economici del Pakistan e del Ministero degli Affari Esteri italiano, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Le due parti stipulano pertanto quanto segue: Articolo 1 Le attivita' previste dal presente memorandum si incentreranno sui cinque settori seguenti: 1. embriologia, con riferimento ad ovini e bovini; 2. malattie genetiche, ed in particolare la talassemia; 3. tecnologie collegate alla catena del DNA e sue applicazioni legali; 4. controllo biologico dei parassiti delle piante; 5. effetti pericolosi delle radiazioni solari sulla salute dell'uomo. Articolo 2 Il progetto sara' gestito per la parte italiana dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del ministero degli Affari Esteri di Roma, e per la parte pakistana dal Centro di Biologia Molecolare Avanzata di Lahore. A ciascuno dei settori di lavoro precedentemente menzionati collaboreranno i seguenti istituti accademici e di ricerca italiani: 1. Istituto Zootecnico-Caseario per la Sardegna; 2. Istituto di Clinica e Biologia dell'Eta' - Evolutiva Universita' di Cagliari; 3. Istituto di Medicina Sperimentale - Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma; 4. Dipartimento di Genetica e Microbiologia - universita' di Pavia; 5. Istituto di Genetica, Biochimica ed Evoluzionistica - Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia. Articolo 3 La parte italiana finanziera' il progetto per un totale di 1.950 milioni di lire, fornendo le strutture seguenti: - esperti dei vari istituti italiani responsabili di ciascun settore elaboreranno il programma di lavoro con le controparti presso il Centro di Biologia Molecolare Avanzata e controlleranno che vengano conseguiti gli obiettivi preposti, coordinando in generale le strutture coinvolte, trasferendo le tecnologie adeguate e tenendo brevi seminari; precedentemente menzionati per un periodo di un anno ciascuno; - attrezzature per i laboratori del Centro di Biologia Molecolare Avanzata; - i direttori dei progetti pakistani si recheranno in Italia a spese del Governo italiano per valutare le prestazioni del personale che partecipa alla formazione, discutere l'attuazione del progetto e scambiare opinioni ed esperienze con l'ambiente scientifico. Articolo 4 La parte pakistana si impegna a: - garantire la disponibilita' di tutti gli impianti ed i servizi necessari alle operazioni del progetto; - fornire gli spazi necessari per installare nei suoi locali le attrezzature offerte dalla parte italiana; - contribuire a finalizzare la procedura relativa all'acquisto, la consegna ed il collocamento delle attrezzature; - individuare i candidati che riceveranno la formazione in Italia; - collaborare con gli esperti italiani durante la loro permanenza al Centro di Lahore. Articolo 5 Il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan concedera' l'importazione in esenzione dai dazi doganali per le attrezzature necessarie, ovvero l'acquisto in esenzione da imposte di attrezzature locali, a seconda dei casi, se si rendera' necessario per dare attuazione al progetto. Articolo 6 Tutte le pratiche relative alle formalita' doganali, ai dazi sulle importazioni, alle procedure per i visti e tutte le altre questioni attinenti all'assistenza italiana saranno trattate in conformita' con gli accordi bilaterali esistenti. Articolo 7 Il presente Memorandum entrera' in vigore dalla data in cui le due parti contraenti notificheranno l'una all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali e restera' in vigore fino al completamento delle attivita' in esso previste. Il presente Memorandum potra' essere emendato con il consenso reciproco delle parti interessate tramite scambio di lettere. Le eventuali divergenze sull'attuazione del presente Memorandum saranno composte amichevolmente tramite consultazioni e/o negoziati fra i due Governi. In fede di cio' i rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Memorandum. Fatto ad Islamabad il 5 marzo 1996 in due originali, entrambi in lingua inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN REPUBBLICA ITALIANA Rashid Mahmood Ansari, Pietro Rinaldi, Segretario Aggiunto, Ambasciatore d'Italia Ministero delle Finanze, E.A.D. 588. Amman, 17 aprile 1996 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania sul consolidamento del debito del Regno Hashemita di Giordania (Club di Parigi del 28 giugno 1994) con Allegati. (1) (Entrata in vigore: 26 agosto 1996) _________________ (1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DEL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del Verbale Concordato firmato a Parigi il 28 giugno 1994 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo riguarda il riscadenzamento dei: (a) debiti commerciali e finanziari per il capitale e per gli interessi contrattuali dovuti, nel periodo fra il 1 luglio 1994 ed il 31 maggio 1997 compresi, e non regolati, dal Governo del Regno Hashemita di Giordania o dal suo settore pubblico, o coperti da garanzia del Governo del Regno Hashemita di Giordania o del suo settore pubblico, relativi a contratti e convenzioni finanziarie concluse precedentemente al 1 gennaio 1989 - con scadenza originaria superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano prevista dalla legislazione italiana; (b) debiti di cui al precedente paragrafo (a) per il capitale e per gli interessi contrattuali, dovuti al 30 giugno 1994 compreso, e non regolati; (c) debiti per il capitale e per gli interessi dovuti, nel periodo compreso fra il 1 luglio 1994 ed il 31 maggio 1997 compresi, e non regolati, alla Sezione Speciale per l'assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata SACE) dal Governo del Regno Hashemita di Giordania e relativi all'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania, concluso in base al Verbale Concordato del Club di Parigi in data 19 luglio 1989; (d) debiti per il capitale e per gli interessi contrattuali dovuti, nel periodo fra il 1 luglio 1994 ed il 31 maggio 1997 compresi, e non regolati, relativi a Prestiti Governativi, come da convenzioni finanziarie fra il Regno Hashemita di Giordania e MEDIOCREDITO CENTRALE, firmate anteriormente al 1 gennaio 1989; (e) debiti di cui al precedente paragrafo (d) per il capitale e per gli interessi contrattuali, dovuti al 30 giugno 1994 compreso, e non regolati; (f) debiti per il capitale e per gli interessi dovuti, nel periodo fra il 1 luglio 1994 ed il 31 maggio 1997 compresi, e non regolati, al MEDIOCREDITO CENTRALE dal Governo del Regno Hashemita di Giordania e relativi all'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania, concluso in base al Verbale Concordato del Club di Parigi in data 19 luglio 1989; (g) debiti per gli interessi dovuti, nel periodo fra il 1 luglio 1994 ed il 30 giugno 1995 compresi, e non regolati, alla SACE dal Governo del Regno Hashemita di Giordania e relativi all'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania, concluso in base al Verbale Concordato del Club di Parigi in data 28 febbraio 1992; (h) debiti per gli interessi dovuti, nel periodo fra il 1 luglio 1994 ed il 30 giugno 1995 compresi, e non regolati, al MEDIOCREDITO CENTRALE dal Governo del Regno Hashemita di Giordania e relativi all'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hashemita di Giordania, concluso in base al Verbale Concordato del Club di Parigi in data 28 febbraio 1992; I debiti di cui sopra sono elencati agli Allegati al presente Accordo. Gli Allegati possono essere modificati con il consenso reciproco delle due Parti. ARTICOLO II I debiti di cui al precedente Articolo I (a), (b) e (c) saranno versati - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo del Regno Hashemita di Giordania (qui di seguito denominato il "Governo") alla SACE come segue: lo 0,53% il 30 giugno 1999 - lo 0,65% il 31 dicembre 1999 lo 0,77% il 30 giugno 2000 - lo 0,89% il 31 dicembre 2000 l'1,03% il 30 giugno 2001 - l'1,17% il 31 dicembre 2001 l'1,32% il 30 giugno 2002 - l'1,47% il 31 dicembre 2002 l'1,64% il 30 giugno 2003 - l'1,81% il 31 dicembre 2003 l'1,99% il 30 giugno 2004 - il 2,18% il 31 dicembre 2004 il 2,38% il 30 giugno 2005 - il 2,59% il 31 dicembre 2005 il 2,81% il 30 giugno 2006 - il 3,04% il 31 dicembre 2006 il 3,28% il 30 giugno 2007 - il 3,53% il 31 dicembre 2007 il 3,80% il 30 giugno 2008 - il 4,07% il 31 dicembre 2008 il 4,38% il 30 giugno 2009 - il 4,67% il 31 dicembre 2009 il 4,98% il 30 giugno 2010 - il 5,31% il 31 dicembre 2010 il 5,66% il 30 giugno 2011 - il 6,02% il 31 dicembre 2011 il 6,40% il 30 giugno 2012 - il 6,79% il 31 dicembre 2012 il 7,21% il 30 giugno 2013 - il 7,65% il 31 dicembre 2013 ARTICOLO III I debiti di cui al precedente Articolo I (d), (e) e (f) saranno versati - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo al MEDIOCREDITO CENTRALE in 20 rate semestrali uguali e consecutive, la prima da corrispondere il 30 giugno 2006 e l'ultima il 31 dicembre 2015. ARTICOLO IV I debiti di cui al precedente Articolo I (g) e (h) saranno versati - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo rispettivamente alla SACE ed al MEDIOCREDITO CENTRALE in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima da corrispondere il 31 dicembre 1997 e l'ultima il 30 giugno 2002. ARTICOLO V 1) Il Governo si impegna a corrispondere ed a versare rispettivamente alla SACE ed al MEDIOCREDITO CENTRALE gli interessi sui debiti di cui al presente Accordo, in conformita' con il successivo paragrafo 2). 2) Gli interessi matureranno dalla data di scadenza fino a completa estinzione dei debiti e saranno calcolati come segue: i) per i debiti di cui al precedente Articolo I, (a), (b), (c) e (g) al tasso del 6,585% annuo, per quanto riguarda i debiti denominati in dollari USA; ii) per i debiti di cui al precedente Articolo I, (d), (e), (f) e (h) al tasso del 2,25% annuo e dell'1,75% annuo, per quanto riguarda i debiti denominati in dollari USA ed in lire italiane; 3) Detti interessi saranno corrisposti semestralmente (il 30 giugno ed il 31 dicembre), nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, a partire dal 30 giugno 1996. ARTICOLO VI Il Governo si impegna a corrispondere rispettivamente alla SACE ed al MEDIOCREDITO CENTRALE al piu' presto ed in ogni caso non oltre il 30 aprile 1996 tutti gli importi dovuti al 28 giugno 1994, e non ancora regolati, alla SACE ed al MEDIOCREDITO CENTRALE, relativi ai debiti che non figurano nel presente Accordo. Gli interessi di ritardato pagamento saranno calcolati su tali importi. ARTICOLO VII Nel caso in cui, per qualunque motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli II, III, IV e V, il Governo corrispondera' e versera' gli interessi calcolati come segue: - per i debiti dovuti alla SACE, al tasso annuo previsto al precedente Articolo V, paragrafo 2) i), incrementato di 1 punto percentuale; - per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 3% annuo. ARTICOLO VIII Tranne nel caso in cui appositamente revisto nello stesso, il presente Accordo non pregiudica ne' i vincoli giuridici istituiti dal diritto comune, ne' gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo. ARTICOLO IX Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 luglio 1995 al 30 giugno 1996, a condizione che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione IV, 3. b) del Verbale Concordato firmato a Parigi il 28 giugno 1994. ARTICOLO X Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 maggio 1997, a condizione che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione IV, 3. c) del Verbale Concordato firmato a Parigi il 28 giugno 1994. ARTICOLO XI Il presente Accordo entrera' in vigore dalla data in cui le due Parti contraenti avranno notificato l'una all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali. Fatto ad Amman (Regno Hashemita di Giordania) il 17 aprile 1996 in due copie in lingua inglese, entrambi i tesi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DEL DELLA REPUBBLICA ITALIANA REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA L'Ambasciatore d'Italia Il Ministro delle Finanze Francesco Cerulli Marwan Awad 589. Roma, 15 maggio 1996 Protocollo di consultazioni tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri della Georgia (Entrata in vigore: 15 maggio 1996) PROTOCOLLO di consultazioni tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero degli Affari Esteri della Georgia Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero degli Affari Esteri della Georgia denominati qui di seguito "Le Parti", animati dal desiderio di approfondire e di diversificare i rapporti tra la Repubblica Italiana e la Georgia, volendo favorire lo sviluppo delle relazioni di amicizia e di cooperazione tra i due Stati in conformita' alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e di altri Documenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la Cooperazione in Europa, rilevando l'importanza dello scambio di informazioni e di consultazioni tra i Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi a vari livelli sui problemi di interesse comune, si sono accordati su quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti collaboreranno per la preparazione e la realizzazione delle visite ufficiali, di lavoro, di colloqui a tutti i livelli ivi compresi gli scambi di delegazioni parlamentari. ARTICOLO 2 Le Parti si consulteranno periodicamente per facilitare lo sviluppo delle relazioni italo-georgiane, la creazione di un quadro giuridico di collaborazione in vari settori, la soluzione di problemi internazionali di interesse comune. Gli obiettivi delle consultazioni saranno: - l'approfondimento e l'estensione della collaborazione nei settori politico, economico, tecnico e scientifico, culturale ed umanitario, - la collaborazione tra le delegazioni e le missioni diplomatiche dei due Paesi nei Paesi terzi, nonche' nell'ambito dell'ONU, dell'OSCE e di altre Organizzazioni e forum internazionali, - la collaborazione nel settore delle relazioni consolari allo scopo di facilitare i viaggi e gli scambi tra cittadini dei due Paesi, - la soluzione di problemi di interesse comune. ARTICOLO 3 Le Parti effettueranno, in base al principio di reciprocita', scambi di informazioni sull'attivita' dei Parlamenti e dei Governi dei loro Paesi, su temi importanti della politica estera ed interna dei loro Stati nonche' sui possibili modi per risolvere i problemi centrali dell'attualita' internazionale. ARTICOLO 4 Gli incontri tra Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi e i loro rappresentanti si svolgeranno almeno una volta all'anno alternativamente in un Paese o nell'altro o secondo le possibilita' offerte da vari incontri internazionali ed europei. Le Parti procederanno alle consultazioni tra le direzioni e le sezioni rispettive e, nel caso, costituiranno gruppi ad hoc di esperti e di lavoro. ARTICOLO 5 Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra le istituzioni dei due Paesi specializzate nella ricerca e nella formazione nel campo della diplomazia e delle relazioni internazionali. ARTICOLO 6 Il presente Protocollo entra in vigore il giorno della sua firma e rimane valido per un periodo di due anni. Il Protocollo verra' prorogato automaticamente ogni volta per un eguale periodo di due anni, salvo il caso in cui una delle Parti notifichi all'altra per iscritto, sei mesi prima della scadenza, la sua decisione di denunziare il Protocollo. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Roma il 15 maggio 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e georgiana, entrambi i testi facendo ugualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Georgia (Firma illeggibile) (Firma illeggibile) 590. Roma, 15 maggio 1996 Dichiarazione congiunta sui principi delle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Georgia (Entrata in vigore: 15 maggio 1996) DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUI PRINCIPI DELLE RELAZIONI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GEORGIA La Repubblica Italiana e la Georgia, d'ora innanzi dette le Parti, convinte della necessita' di sviluppare le relazioni tra gli Stati sulla base dei principi della democrazia, della liberta', della solidarieta' e del rispetto dei diritti umani, decise a contribuire al consolidamento della pace, della sicurezza e della stabilita' in Europa e nel mondo, determinate a sviluppare stretti rapporti di amicizia e di collaborazione tra i due popoli, determinate a perseguire gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, riaffermando il loro attaccamento alle disposizioni dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa, dei documenti finali dei Vertici di Budapest e Lisbona e degli altri documenti dell'OSCE, hanno convenuto quanto segue. 1. Le Parti seguiranno nelle loro relazioni i principi dell'uguaglianza sovrana tra gli Stati, dell'inviolabilita' delle frontiere, del rispetto dell'integrita' territoriale, della composizione pacifica delle controversie, della non ingerenza negli affari interni, dell'osservanza in buona fede degli impegni assunti conformemente al diritto internazionale. Le Parti esprimono la loro piena adesione alla Dichiarazione sul modello comune e globale di sicurezza per l'Europa del XXI secolo adottato dal Vertice dell'OSCE di Lisbona. Le Parti attribuiscono grande importanza al rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze nazionali, dei principi democratici e delle liberta' fondamentali. 2. Le Parti ritengono che i cambiamenti politici, economici e sociali intervenuti nelle relazioni internazionali debbano accompagnarsi ad una collaborazione piu' stretta tra gli Stati, soprattutto nei campi della sicurezza e del disarmo, per assicurare a tutti i popoli pace, stabilita', progresso e benessere economico e sociale. Le parti si impegnano a disporre e le proprie forze armate solo per scopi difensivi o per operazioni internazionali di mantenimento o ristabilimento della pace. Le Parti si impegnano a mantenere il comando, il controllo e la gestione delle forze armate nel quadro dei principi democratici e nel rispetto del principio di legalita'. Le Parti sono convinte che la pace e la sicurezza internazionale sono indissolubilmente legate all'affermazione e all'approfondimento dei cambiamenti democratici in Europa e nel mondo, nel rispetto del diritto di ogni popolo a scegliere il proprio destino e a determinare la propria politica interna ed estera autonomamente e senza ingerenze esterne. Le Parti attribuiscono la piu' alta importanza al mantenimento della stabilita' e della sicurezza internazionali in questo periodo di profonda trasformazione in Europa. Esse fanno stato del loro impegno per la soluzione pacifica dei conflitti tramite l'uso di mezzi politici ed attraverso il dialogo. 3. Le Parti non appoggeranno quei Paesi che minacciano o violano il diritto internazionale, che attentano all'integrita' territoriale o all'indipendenza politica di un altro Stato, che perseguono forme di separatismo aggressivo e politiche di genocidio e di pulizia etnica. Esse riconoscono il diritto imprescrittibile di qualsiasi Stato di scegliere o liberamente cambiare il proprio sistema di sicurezza a condizione che il consolidamento della propria sicurezza non sia a detrimento di altri Stati. Le Parti convengono sulla grande importanza di una soluzione della crisi in Abkhazia nel rispetto della sovranita' e dell'integrita' territoriale della Georgia all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti. 4. Le Parti considerano che un elemento della sicurezza e della cooperazione europea sia costituito dal coinvolgimento della Repubblica Italiana e della Georgia nelle regioni del Mar Nero e del Mar Caspio da una parte e dal processo di sviluppo economico e politico della regione del Mediterraneo dall'altra. Le Parti salutano i progressi nella composizione di alcuni conflitti nella regione dei Balcani ed esprimono preoccupazione per la mancata soluzione di altri conflitti che costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza regionale ed internazionale. 5. Le Parti si pronunciano fermamente a favore di un rafforzamento del regime di non proliferazione delle armi nucleari e dell'adozione di efficaci misure intese a prevenire la proliferazione di tutti gli armamenti di distruzione di massa. 6. Le Parti avranno consultazioni su questioni afferenti le relazioni, bilaterali e i problemi internazionali di mutuo interesse. I Ministeri degli Esteri dei due Paesi avranno contatti regolari. La Repubblica Italiana e la Georgia collaboreranno nelle Organizzazioni Internazionali di cui fanno o faranno parte conferendosi un reciproco appoggio in particolare nel quadro dell'ONU, dell'OSCE, e di altre Organizzazioni. Le Parti ribadiscono il loro sostegno alle iniziative di cooperazione regionale che considerano essere uno strumento di rafforzamento della stabilita' continentale e intendono consultarsi sugli sviluppi in seno alle forme di cooperazione regionale di cui fanno rispettivamente parte. La Repubblica Italiana saluta l'aspirazione della Georgia a diventare membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa e le fornira' il suo appoggio a tal fine. La Repubblica Italiana continuera' ad appoggiare lo sviluppo di stretti legami tra l'Unione Europea e la Georgia. Le Parti dedicheranno particolare attenzione allo sviluppo dei rapporti interparlamentari e promuoveranno uno scambio di esperienze nella preparazione e nell'applicazione di provvedimenti normativi. Esse favoriranno altresi' i contatti diretti tra i loro cittadini e promuoveranno i gemellaggi e lo sviluppo dei rapporti tra le regioni e le citta' dei due Paesi. 7. Le Parti sono convinte che il loro futuro e il futuro del continente europeo dipenderanno in modo decisivo da uno sviluppo economico sostenuto e dall'avvento di un sistema basato sull'economia di mercato. Esse favoriranno la creazione delle necessarie condizioni per sviluppare nuove forme di collaborazione reciprocamente vantaggiosa in diversi settori, in particolare nei campi dell'energia ed in particolare di quella petrolifera e del suo trasporto, dell'industria leggera, di quella tessile, dell'agricoltura e specificamente della vitivinicoltura, del turismo e delle telecomunicazioni, dei trasporti, delle infrastrutture, della tecnologia moderna e della formazione professionale. Ognuna delle Parti incoraggera' l'attivita' sul proprio territorio degli imprenditori dell'altra Parte e favorira' la collaborazione tra le ditte italiane e georgiane. Le Parti si dichiarano altresi' convinte che la creazione di un adeguato quadro giuridico per gli investimenti stranieri favorira' lo sviluppo della presenza delle imprese italiane in Georgia. La Repubblica Italiana e' disposta a fornire alla Georgia tutta l'esperienza di cui dispone nei campi del diritto, della politica, dell'economia, dell'insegnamento, della cultura e della sanita' per favorire un avvicinamento tra i popoli e le societa' dei due Paesi. Le Parti adotteranno misure per la creazione delle necessarie condizioni politiche, economiche e giuridiche per il rafforzamento e lo sviluppo della collaborazione nei summenzionati settori. La Repubblica Italiana saluta gli sforzi e i progressi effettuati dalla Georgia nella promozione del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, nella costruzione di istituzioni democratiche e fondate sulla supremazia della legge e nella transizione verso un'economia di mercato. Le Parti sono convinte che la progressiva integrazione della Georgia nel sistema economico mondiale incoraggera' gli investimenti privati, stimolera' il commercio e lo sviluppo delle risorse interne. La Repubblica Italiana appoggia la richiesta georgiana per uno sviluppo degli accordi con il Fondo Monetario Internazionale ed altre istituzioni economiche internazionali. 8. Le Parti ritengono che la Terra sia un bene comune di tutta l'umanita' e che la preservazione e il miglioramento della vita su di essa debbano costituire un obiettivo prioritario di tutti i governi. Le Parti convengono che la Comunita' internazionale debba cooperare attivamente per ridurre i pericoli esistenti per l'ambiente ed adottare appropriate misure per favorire gli equilibri ecologici, rafforzando i controlli internazionali. Le Parti svilupperanno la loro collaborazione nel campo ambientale e procederanno allo scambio di esperienze e tecnologie. 9. Attribuendo grande importanza alla cultura quale strumento prezioso per avvicinare popoli e genti, le due Parti promuoveranno in tutti i modi possibili la cooperazione culturale tra i due Paesi, tra l'altro nei settori dell'educazione, della scienza e della conservazione del patrimonio culturale. Le Parti incoraggeranno un'ampia collaborazione tra le Accademie e gli organismi scientifici, le Universita', gli altri istituti di istruzione superiore, anche attraverso l'eventuale scambio di ricercatori, insegnanti e borsisti. Le Parti favoriranno gli scambi giovanili nel settore culturale e in altri campi. Le Parti si forniranno, qualora richieste, reciproca assistenza per il recupero dei beni culturali dell'altra Parte che risultassero trafugati o illegittimamente esportati. 10. Le due Parti ritengono il traffico illegale di droga, la criminalita' organizzata e il terrorismo calamita' che travalicano le frontiere nazionali e possono essere combattute soltanto attraverso una efficace collaborazione internazionale. Le Parti coopereranno, per quanto possibile, nella prevenzione e nella repressione delle suddette attivita' illecite sia su base bilaterale che multilaterale, anche attraverso la creazione di strutture e la ricerca di forme di armonizzazione delle legislazioni nazionali. 11. Le Parti confermano che la presente dichiarazione non e' diretta contro alcuno stato terzo e che non incide in alcun modo sui diritti e doveri delle Parti derivanti da altri Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali di cui esse sono gia' parte. La presente Dichiarazione congiunta entra in vigore il giorno della sua firma. In fede di che i sottoscritti hanno firmato la presente Dichiarazione congiunta. Fatta a Roma il 15 maggio 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e georgiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per la Georgia (Firma illeggibile) (Firma illeggibile) 591. Pechino, 7 giugno 1996 Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese concernente il progetto di cooperazione sanitaria su "Sviluppo della medicina d'urgenza e pronto soccorso nella Regione autonoma tibetana", con Annesso (Entrata in vigore: 11 luglio 1997) TRADUZIONE NON UFFICIALE MEMORANDUM D'INTESA tra IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA In relazione al progetto di cooperazione sanitaria denominato: "SVILUPPO DELLA MEDICINA D'URGENZA E SANITARIA E PRONTO SOCCORSO NELLA REGIONE AUTONOMA TIBETANA" Il Governo della Repubblica Italiana, di seguito designato "il Governo Italiano" rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, di seguito designata DGCS, e Il Governo della Repubblica Popolare di Cina, di seguito designato "il Governo Cinese", rappresentato dal Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione economica, - desiderando rafforzare le relazioni amichevoli e perseguire il nuovo impegno di cooperazione tecnica per lo sviluppo umano in particolare per quanto riguarda la sanita' e l'assistenza sociale; - nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra le Parti firmato a Roma il 13 luglio 1995; - considerando i risultati delle riunioni tecniche tenutesi nel giugno 1993 tra gli esperti (tecnici) della DGCS ed i rappresentanti dell'Ufficio Preparatorio per il Centro di Pronto Soccorso nella Regione Autonoma Tibetana; - considerando il consenso raggiunto sulla proposta preliminare di "Elementi essenziali del Progetto" esaminata dalle Parti. - Esprimendo il loro desiderio di realizzare il progetto denominato "Sviluppo della medicina d'urgenza e sanitaria e pronto soccorso nella Regione autonoma tibetana", di seguito designato "il Progetto", HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE Articolo I Base della relazione In conformita' con le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascun Paese e nel rispetto degli Accordi internazionali esistenti, le Parti riconoscono che l'"Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Popolare di Cina ed il Governo della Repubblica Italiana" firmato a Roma il 6 Ottobre 1978 ed i successivi Accordi bilaterali, costituiscono la base della relazione tra le Parti nel presente Memorandum. Tutti gli obblighi ed i diritti delle Parti, come definiti nel presente Memorandum, dovranno essere interpretati secondo il tenore e la lettera degli Accordi sopra menzionati. Articolo II Zona d'intervento Il Comune di Lhasa ed i distretti di Lin Chi, Shen Na, Shigatze, Na Qu. Nel Comune di Lhasa sara' selezionata una zona-pilota corrispondente ad una o piu' contee per una ricerca operativa approfondita e la realizzazione delle attivita' selezionate. Articolo III Obiettivi del Progetto Obiettivi generali - ridurre il tasso di mortalita' e di patologia nella Regione Autonoma Tibetana mediante interventi volti a prevenire e mitigare le conseguenze degli incidenti e delle calamita' naturali; - Potenziare il dispositivo di erogazione di assistenza sanitaria per i casi di emergenza sia a livello delle strutture sanitarie periferiche sia in ospedali di maggiore complessita'. Obiettivi specifici: - Rafforzare il Dipartimento Emergenza del Primo Ospedale Popolare di Lhasa e dei quattro ospedali distrettuali mediante la formazione del personale assegnato ai settori di emergenza e la fornitura di attrezzature selezionate; - migliorare la gestione dei casi grazie ad un riesame delle direttive per le diagnosi, il trattamento e lo smistamento dei pazienti gravi; - addestrare il personale medico preposto ai servizi di pronto soccorso a vari livelli mediante corsi in Cina ed in Italia; - promuovere la prevenzione per i casi di emergenza e la partecipazione a livello della comunita'; - rafforzare la capacita' locale in materia di gestione, uso e manutenzione di attrezzature mediche mediante corsi di formazione. Articolo IV Strategia del Progetto La strategia del Progetto mira a conseguire un miglioramento generale dell'erogazione dell'assistenza sanitaria nella zona del Progetto, promuovendo l'efficienza e l'accesso ai servizi. Il trasferimento di tecnologia inteso ad un miglioramento generale della qualita' delle cure dovra' tener conto di un'integrazione con le attrezzature esistenti e le possibilita' offerte dal mercato locale. Il Progetto si sforzera' di abbinare ad una migliore pianificazione sanitaria e organizzazione dei servizi sanitari l'informazione agli utenti e la prevenzione di fattori a rischio prevalenti per stati patologici di rilevante gravita'. Articolo V Piano operativo Il Piano operativo del Progetto e' la versione inglese sintetica della Proposta di Progetto approvata e finanziata dalla D.G.CS. (Annesso 1), da considerare come parte integrante del presente Memorandum Nel quadro del Piano Operativo globale sara' successivamente elaborato ed attuato un piano di azione dettagliato per un periodo semestrale. Le attivita' non previste nel Piano Operativo o le spese eccedenti gli importi stabiliti nel bilancio preventivo del Progetto saranno effettuate solo previo consenso per iscritto delle Parti. Articolo VI Gestione del Progetto Il Progetto sara' realizzato sotto la responsabilita' e la guida del Governo cinese. Il Governo cinese affida la realizzazione delle attivita' del Progetto al Gruppo Preparatorio per il Centro di Pronto Soccorso nella Regione Autonoma Tibetana, sotto la direzione del Ministero della Sanita'. La DSCS affida la realizzazione della attivita' illustrate nel Piano Operativo alla ONG CISP- MOVIMONDO che operera' sotto la responsabilita' del Governo italiano ed in collaborazione con le sopracitate istituzioni cinesi. Le relazioni tra la DGCS e la sopra menzionata ONG saranno regolamentate dalle leggi italiane. Un consigliere per il programma, nominato dal Governo cinese e basato presso il Ministero della Sanita' a Pechino, sara' incaricato del supporto tecnico e della supervisione locale per la realizzazione del Progetto. Un consigliere tecnico per il Programma, nominato dalla DGCS e basato all'Ambasciata Italiana a Pechino sara' ugualmente incaricato del supporto tecnico e della supervisione locale per la realizzazione del Progetto e le prestazioni della ONG italiana. Un direttore del Progetto sara' nominato ed inviato a Lhasa da CISP-MOVIMONDO ed operera' in stretta collaborazione con il direttore del Progetto nominato dal gruppo preparatorio per il Centro di Pronto Soccorso nella Regione Autonoma Tibetana, Governo cinese. Saranno effettuate ogni sei mesi revisioni periodiche delle attivita' del Progetto ed una valutazione finale del Progetto sara' effettuata negli ultimi tre mesi della realizzazione del Progetto. La corrispondenza ufficiale relativa alla realizzazione del Progetto dovra' essere indirizzata dalle Parti all'Ufficio d'Igiene Regionale a Lhasa ed all'Ambasciata Italiana a Pechino. Articolo VII Comitati misti Per coordinare e sovrintendere le attivita' del Progetto, sara' istituito un "Comitato direttivo" composto come segue, per entrambe le Parti: - un presidente - un consigliere al Programma - un direttore del Progetto Su invito del presidente, altri funzionari potrebbero partecipare in quanto osservatori, ai lavori del Comitato direttivo. Il Comitato direttivo si riunira' due volte l'anno e/o su richiesta dei direttori del Progetto, allo scopo di: a) definire le direttive per la pianificazione delle attivita' del Progetto ed approvare i piani di azione periodici; b) fornire consulenza ai direttori del Progetto e soluzioni per i problemi riscontrati nella realizzazione del Progetto, c) rivedere e valutare i rapporti di avanzamento del Progetto; d) approvare la selezione dei candidati locali per borse di studio e visite in Italia; e) sovraintendere alla selezione delle attrezzature e dei macchinari sanitari prima che siano spediti a Lhasa, in conformita' con le proposte formulate di comune accordo dai direttori del Progetto; f) definire la composizione della squadra di valutazione, esaminando ed approvando il piano di lavoro per la valutazione finale del Progetto. Un "Comitato di gestione" composto dai direttori del Progetto, da un rappresentante del gruppo preparatorio per il Centro di Pronto Soccorso nella Regione Autonoma Tibetana, e dagli addetti italiani al Progetto sara' responsabile della realizzazione globale del Progetto. Inoltre, il Comitato di gestione sara' incaricato: a) della formulazione di Piani d'azione periodici per un periodo semestrale da sottoporre al Comitato direttivo per approvazione; b) della selezione dei candidati locali da proporre per borse di studio e visite in Italia; c) della stesura, ogni sei mesi, dei rapporti di avanzamento del Progetto da trasmettere al Comitato direttivo; d) della formulazione del piano di lavoro per la valutazione, da sottoporre al Comitato Direttivo per approvazione; e) della selezione di attrezzature e macchinari sanitari da sottoporre al Comitato direttivo per approvazione. Articolo VIII Impegni del Governo cinese Il Governo cinese si impegna a fornire quanto segue: a - Personale - Saranno nominati dei funzionari che agiranno in maniera permanente come consigliere tecnico per il Programma e direttore del Progetto; - sara' designato il personale tecnico, amministrativo e di supporto secondo le esigenze della realizzazione del Progetto; - e' garantita la collaborazione del personale sanitario in servizio nella rete di unita' sanitarie della zona del Progetto; Il personale cinese sara' retribuito dalla Parte cinese. b - Locali e strutture - uno spazio-ufficio gratuito sara' riservato alla direzione del Progetto, munito di connessioni telefoniche indipendenti; - sara' fornita assistenza al personale italiano per reperire adeguate sistemazioni a basso costo per la durata della loro permanenza nella zona del Progetto; - saranno effettuati i lavori di costruzione e le opere civili necessarie per l'installazione dei macchinari; - sara' contribuito alle spese del Progetto locale per quanto riguarda la logistica, le comunicazioni, il trasporto interno di persone e di merci, i materiali d'informazione e didattici. c - Varie - Il Governo cinese si fara' carico dei costi relativi alle strutture, ai servizi ed alle istituzioni implicate nelle attivita' del Progetto facilitando l'accesso agli stessi, ed inoltre di ogni altra spesa per la realizzazione del Progetto non coperta dai fondi messi a disposizione dalla DGCS; - il Governo cinese si fara' carico del costo dell'utilizzazione e della manutenzione delle attrezzature biomediche donate dal Governo italiano durante e dopo la realizzazione del Progetto; - il Governo cinese esonerera' da tasse e dazi doganali le merci e le attrezzature importate o acquisite dalla DGCS per la realizzazione del Progetto; - al loro arrivo in Cina, il Governo cinese rilascera' il nulla osta doganale e documentario per le merci e le attrezzature e coprira' i costi e l'assicurazione ai fini di un trasporto rapido e sicuro alla loro destinazione finale in conformita' alla data prevista di installazione; - la proprieta' delle merci e delle attrezzature donate dalla DGCS, dopo il loro arrivo a destinazione, sara' trasferita alle autorita' sanitarie locali cinesi. L'utilizzazione di dette attrezzature avverra' dopo che l'installazione sara' terminata, e successivamente alle prove preliminari ed alle procedure di avviamento. Il Governo cinese si accertera' che l'utilizzazione e la manutenzione delle merci donate dal Governo italiano siano adeguate; - il Governo cinese garantira' inoltre al personale tecnico italiano preposto al Progetto il trattamento piu' favorevole che il Governo cinese riconosce agli esperti provenienti da Paesi terzi o inviati da Istituzioni internazionali; - il Governo cinese esaminera' ed approvera' in tempo utile i curricula dei candidati italiani per gli incarichi nell'organico del Progetto che verranno presentati attraverso l'Ambasciata italiana a Pechino. Articolo IX Impegni del Governo italiano Il Governo italiano s'impegna, nell'ambito delle limitazioni del bilancio preventivo assegnato al Progetto, ammontante a Lire 3.818.240.000, a fornire quanto segue: a) Personale italiano - 1 direttore italiano del Progetto, con un'ampia esperienza in pianificazione sanitaria e direzione di progetti, per un periodo di 36 mesi/persona-membro dell'organico - 1 assistente italiano al direttore del Progetto, con un'ampia esperienza in pianificazione sanitaria e direzione di progetti per un periodo di 36 mesi/persona - membro dell'organico; - consulenti - professionisti italiani con qualifiche ed esperienza in varie specializzazioni cliniche ed in settori connessi con la sanita' pubblica, per un periodo totale di 29 mesi/persona, comprese le missioni di valutazione. Personale locale e consulenti - personale d'ufficio e di supporto al progetto (segretario, autista, contabile ecc.) - per servizi professionali come traduzioni, formazione professionale, elaborazione di informazioni e di materiale didattico, ricerca operativa, elaborazione ed analisi di dati statistici, riparazione di attrezzature e manutenzione per un periodo totale di 60 mesi/persona. b) Attrezzature biomediche e di altro genere: - La lista delle attrezzature (con le specifiche tecniche connesse) contenuta nel Piano Operativo, sara' oggetto di un esame completo all'inizio della realizzazione del Progetto. La lista finale che dovra' essere conforme a criteri di sostenibilita', di disponibilita' locale di assistenza tecnica e di parti d'uso, e del tasso di rendimento (qualita'-costo) piu' efficace, nonche' di compatibilita' con le risorse finanziarie stanziate per l'articolo in questione, sara' formalmente approvata da entrambe le Parti; - le attrezzature saranno spedite nel piu' vicino porto in Cina e all'arrivo la loro proprieta' sara' trasferita al Governo Cinese. Una parte delle attrezzature (mobilia d'ufficio e autoveicoli) potra' essere direttamente utilizzata dal personale italiano del Progetto che sara' responsabile del loro uso appropriato e della loro manutenzione per tutta la durata del Progetto; - I costi relativi all'installazione, alle prove preliminari ed all'entrata in funzione delle attrezzature saranno a carico della DGCS. c) Risorse finanziarie per servizi locali - Vi sara' un fondo per far fronte ai costi locali per la direzione del Progetto compreso il supporto logistico, le comunicazioni, i corsi di formazione, l'acquisto e l'elaborazione di materiali di formazione, le pubblicazioni ecc. come specificato nel Piano operativo del Progetto. I Piani d'Azione elaborati durante la realizzazione del Progetto conterranno una proposta dettagliata per l'uso delle risorse disponibili. - Uno speciale fondo di gestione coprira' le spese locali inerenti al lavoro del personale italiano e sara' gestito direttamente dal direttore italiano del Progetto. d) Supporto scientifico e tecnico in Italia - I servizi professionali miranti a fornire un supporto tecnico all'organico del Progetto, saranno oggetto di contratti in Italia in vista di organizzare sia la formazione di professionisti cinesi in Italia sia la visita, ad istituzioni sanitarie italiane, di una delegazione cinese proveniente dalla Regione Autonoma Tibetana. e) Borse di studio e visita alle istituzioni sanitarie italiane - Nel quadro delle sopracitate attivita' di formazione professionale la DGCS fornira' borse di studio di tre mesi per 5 professionisti sanitari provenienti da ospedali della zona del Progetto e partecipanti alle attivita' del Progetto, i quali saranno inviati in istituzioni sanitarie specializzate ed in ospedali in Italia. Coloro i quali frequenteranno i corsi di formazione in Italia dovrebbero avere una buona conoscenza della lingua inglese o italiana e le qualificazioni professionali richieste per i corsi di formazione professionale. - Una delegazione locale composta da quattro direttori sanitari di istituzioni sanitarie del Progetto effettuera' una visita di dodici giorni alle istituzioni sanitarie italiane. Articolo X Altre disposizioni Il presente Memorandum diverra' effettivo alla data alla quale le due Parti contraenti si saranno reciprocamente notificate l'espletamento dei loro rispettivi adempimenti costituzionali ed esso rimarra' in vigore per un periodo di 3 (tre) anni. Il presente Memorandum potra' essere emendato in qualsiasi momento e la sua validita' potra' essere prorogata con il consenso reciproco delle Parti mediante uno scambio di Lettere. Ciascuna delle Parti potra' porvi fine mediante un preavviso scritto di almeno 60 giorni. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum. Fatto a Pechino il 7 Giugno 1996, in due originali in lingua inglese Per il Governo della Per il Governo Repubblica Italiana della Repubblica Popolare di Cina ALESSANDRO QUARONI YIN HONG Ambasciatore Direttore Generale Ambasciata d'Italia presso Amministrazione per la Repubblica Popolare di Cina i Finanziamenti Esteri MOFTEC ANNESSO 1 1. TITOLO DEL PROGRAMMA "Sviluppo della medicina d'urgenza e pronto soccorso nella Regione autonoma tibetana" 2. DURATA 36 (trentasei) mesi 3. CONTROPARTI MOFTEC (Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica) Ufficio d'Igiene Regionale della Regione Autonoma Tibetana Gruppo Preparatorio per il Centro di Pronto Soccorso del Tibet 4. ZONE DEL PROGRAMMA Il Comune di Lhasa (in particolare una zona pilota estesa ad almeno una Contea) e l'ospedale regionale (Primo Ospedale del Popolo), i quali saranno al centro della rete collegata con gli altri ospedali distrettuali ed avranno la responsabilita' di coordinare le attivita' di formazione. I distretti di Lin Chi, Shen Nan, Shigatze, Na Qu, tramite il supporto dei settori d'urgenza degli ospedali Distrettuali. 5. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA Obiettivi Generali - ridurre il tasso di mortalita' e di patologia nella regione tibetana mediante un intervento volto a prevenire e mitigare le conseguenze degli incidenti e delle calamita' naturali; - migliorare la capacita' di erogare assistenza sanitaria nei casi di emergenza, a livello sia delle strutture sanitarie periferiche sia degli ospedali di maggiore complessita' Obiettivi specifici: - potenziare il settore d'urgenza del Primo Ospedale del Popolo di Lhasa e dei quattro ospedali distrettuali mediante la formazione del personale addetto ai settori d'urgenza e la fornitura di attrezzature selezionate; - migliorare la gestione dei casi mediante un riesame dei protocolli terapeutici e di smistamento dei pazienti; - addestrare il personale sanitario preposto ai servizi di pronto soccorso a vari livelli, mediante corsi di formazione e di aggiornamento in Cina ed in Italia; - promuovere la prevenzione delle emergenze e la partecipazione a livello della comunita'; - rafforzare la capacita' locale in materia di gestione, di uso e di manutenzione delle attrezzature sanitarie, mediante corsi di formazione. 6. METODOLOGIA GENERALE DEL PROGRAMMA. Il progetto verte sull'introduzione di nuove tecnologie nel quadro piu' vasto della riorganizzazione del servizio sanitario di emergenza, con particolare riguardo alla prevenzione intesa a ridurre la mortalita' dovuta a cause accidentali. Saranno selezionati i modelli di attrezzature piu' utili non solo sulla base dei fabbisogni locali, ma tenendo conto delle attrezzature gia' esistenti in altre strutture sanitarie, di quelle reperibili sul mercato locale e della compatibilita' tecnica con le attrezzature cinesi. Il contributo della cooperazione esterna consistera' in un interscambio effettivo di esperienze volto a definire, nel settore della medicina d'urgenza, una strategia che abbini un migliore livello di efficienza ad un accesso piu' ampio ai servizi. 6.1 Metodologia della Gestione Nella prima fase dell'elaborazione comune del progetto, le due parti, cinese ed italiana, hanno definito in linea di massima gli aspetti e le attivita' del programma. Gli aspetti operativi, tecnici ed organizzativi delle attivita', saranno specificati nei primi mesi del programma quando sara' stata effettuata una valutazione generale della situazione locale e sara' stato elaborato un piano di attivita' in armonia con la situazione locale. Al termine di questo periodo che non dovrebbe durare piu' di tre mesi, sara' elaborato un piano di attivita' dettagliato, comprendente una lista definitiva delle attrezzature da fornire, del piani di formazione e del materiale didattico da elaborare. L'elaborazione del piano di attivita' - e le successive valutazioni periodiche -, saranno effettuate con la partecipazione di un Comitato consultivo misto costituito da rappresentanti selezionati in vari istituzioni come l'Ufficio d'Igiene regionale, il Gruppo Preparatorio per il Centro di Pronto Soccorso, la Scuola sanitaria di Lhasa, l'Ufficio d'Igiene della Contea. In base all'esperienza acquisita nei primi mesi del programma, sara' possibile selezionare, nell'ambito del Comune di Lhasa, una zona appropriata per saggiare tutte le associazioni a livello popolare. A questo livello, sara' ugualmente costituito un Comitato di gestione locale con funzioni consultive, il quale partecipera' alla pianificazione ed alla gestione delle attivita'. Il Comitato sara' composto da rappresentanti delle istituzioni locali, delle comunita' locali e delle associazioni popolari della zona. 7. DESCRIZIONE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE 7.1. Elaborazione di una mappa indicante l'incidenza dei casi d'urgenza patologici e chirurgici. Grazie al supporto del centro epidemiologico di Lhasa e' stato possibile determinare l'incidenza dei casi di emergenza patologica e chirurgica, le loro cause, il tasso di mortalita' e d'invalidita' che ne deriva, e la loro distribuzione geografica. Questa mappa sara' inizialmente tracciata per una zona sperimentale del Comune di Lhasa e successivamente, dopo essere stata controllata, potrebbe essere applicata al resto della regione. Grazie ad un confronto tra la mappa geografica dei casi di emergenza nella zona sperimentale, e la mappa dei servizi sanitari esistenti nella zona, sara' possibile stabilire il tipo di servizio di emergenza da praticare a ciascun livello ed il livello corrispondente per il ricovero. Saranno altresi' effettuati studi sui dati relativi alla mortalita' ed all'uso dei servizi sanitari. Dopo che le cause delle emergenze saranno state definite, saranno esaminati i metodi di prevenzione piu' adeguati per ridurne l'incidenza. 7.2 Definizione di protocolli terapeutici e di trasferimento dei pazienti. Sulla base dei risultati delle mappe e degli studi sopra menzionati, saranno definite i protocolli terapeutici e di trasferimento dei pazienti, in modo da migliorare i servizi della rete locale di pronto soccorso. Per ciascun tipo di struttura sanitaria (posto sanitario, ospedale di contea, ospedale distrettuale) saranno individuati i tipi di emergenze che possono essere trattati a quel livello. Sara' altresi' indicato il tipo di trattamento da applicare prima e durante il trasporto nonche' le avvertenze da osservare. 7.3 Organizzazione di campagne di prevenzione degli incidenti In base alle mappe che indicano le cause delle patologie d'urgenza e chirurgiche nella zona sperimentale, potrebbero essere sponsorizzate campagne ed attivita' su: il rispetto delle regole di circolazione stradale, la prevenzione degli incidenti domestici e gli abusi di bevande alcoliche. A questo fine potrebbero essere realizzati materiali audiovisivi, programmi radiofonici e campagne scolastiche in cooperazione con il Ministero dell'Istruzione locale. Tali azioni, inizialmente sperimentate a livello locale nella zona sperimentale del Comune di Lhasa, potrebbero essere ulteriormente ripetute dal governo locale in altre zone della regione. 7.4 Corsi di formazione I corsi di formazione previsti sono: corsi per specialisti, corsi per il personale sanitario del dipartimento di emergenza degli ospedali distrettuali e corsi per i lavoratori sanitari della comunita' ed il personale sanitario in servizio negli ospedali della contea. Nel primo corso, 15 medici provenienti dall'ospedale regionale e dagli ospedali distrettuali, selezionati per la loro abilita' ed esperienza professionale, avranno il compito di impartire a dei specialisti una formazione nelle varie discipline implicate nel trattamento delle patologie e degli interventi chirurgici d'urgenza. Il secondo corso consiste in un aggiornamento per tutto il rimanente personale dei settori di emergenza degli ospedali distrettuali. Per quanto concerne la formazione dei medici dei villaggi e del personale degli ospedali della contea, il progetto e' limitato all'ambito della zona sperimentale con la produzione di materiale didattico. L'Ufficio d'Igiene regionale sara' incaricato del prosieguo e dell'eventuale prolungamento dell'attivita' di formazione. 7.4.1 Formazione per i medici specialisti La controparte locale chiede dei corsi di specializzazione nei settori della chirurgia neurochirurgica, dell'ortopedia, della chirurgia addominale e della chirurgia toracica. I bisogni di formazione saranno valutati da un esperto italiano in chirurgia di emergenza durante una missione di 2 mesi, da effettuare all'inizio del programma. Dopo che i bisogni saranno stati definiti, la formazione sara' suddivisa in tre fasi: a) Per cominciare, si esaminera' attentamente la possibilita' che la formazione possa essere svolta, almeno in parte, dalle istituzioni sanitarie cinesi (ospedali, universita' ecc.) b) Successivamente, saranno reperiti e inviati dall'Italia gli esperti abilitati a tenere i corsi richiesti. Cio' al fine di addestrare cinque chirurghi d'urgenza (con particolare riferimento alla chirurgia addominale e toracica) e cinque ortopedici per ciascuno degli ospedali distrettuali, ed uno per il Primo Ospedale del Popolo. Per quanto riguarda la neurochirurgia, saranno impartiti ad almeno un chirurgo per ciascuno degli ospedali distrettuali e ad un chirurgo del Primo ospedale del Popolo, gli elementi di base della neurochirurgia d'urgenza. A tal fine dovrebbero essere inviati dall'Italia i seguenti esperti: un esperto in chirurgia d'urgenza per due mesi, un'ortopedico per due mesi, ed un neurochirurgo per due mesi. c) Alla fine dei questi corsi di formazione, alcuni apprendisti potranno effettuare un periodo di apprendistato a livello pratico in Italia. A tal fine potranno essere concesse 5 borse di studio di 3 mesi in Italia nell'ambito di istituzioni pubbliche specialmente qualificate. In tutti i casi, saranno offerte delle borse di studio ad un medico proveniente da ciascuno dei 5 ospedali partecipanti al programma (quattro ospedali distrettuali ed il Primo Ospedale Popolare di Lhasa). Questi corsi di formazione per chirurghi d'urgenza si svolgeranno nei servizi sanitari italiani (ospedali ed altre strutture sanitarie) altamente specializzati in chirurgia d'urgenza ed in medicina di pronto soccorso. Di comune accordo con le strutture italiane di cui sopra, saranno definiti assieme alle strutture sanitarie locali tibetane ed ai medici che usufruiscono di borse di studio, altri programmi appropriati di formazione e di aggiornamento. I corsi di formazione includeranno seminari, conferenze, corsi brevi, nonche' attivita' di formazione sul posto di lavoro. A tal fine le istituzioni italiane ospitanti metteranno le loro strutture a disposizione dei medici tibetani, incoraggiando la loro partecipazione alle normali attivita' del servizio. Le istituzioni italiane forniranno ai medici tibetani un insegnante che li seguira' nella loro formazione per tutta la durata del corso. Le istituzioni italiane che sarebbero adatte per lo svolgimento di tali corsi di formazione sono le seguenti: - Unita' Sanitaria Locale n. 16 di Modena con i suoi 4 ospedali, tra cui il Policlinico, dove sono situati il settore d'urgenza e le altre strutture specializzate in medicina d'urgenza; - l'Unita' Sanitaria Locale n. 1 di Trieste, in particolare l'ospedale di Cattinara (per la neurochirurgia e la chirurgia addominale e toracica) e l'ospedale Maggiore (per la chirurgia d'urgenza e la traumatologia/ ortopedia). Il corso di formazione potrebbe essere realizzato nelle sopra menzionate istituzioni o in altre istituzioni di pari livello. Per incoraggiare l'inter-scambio di esperienze sulla pianificazione e l'organizzazione di servizi d'urgenza e di pronto soccorso sul territorio, e' prevista la visita in Italia di una delegazione locale di 4 direttori sanitari di istituzioni sanitarie e/o istituti nella zona del Progetto, accompagnati da un interprete. La durata della visita sara' di 12 giorni, durante i quali la delegazione visitera' alcune tra le piu' avanzate strutture sanitarie italiane per quanto riguarda la decentralizzazione e l'organizzazione della rete di servizi di emergenza nel territorio, e stabilira' dei contatti con i dirigenti nazionali e locali della Sanita' Pubblica. Gli elementi principali delle sopra menzionate attivita' di formazione sono stati dibattuti e concordati durante le riunioni che si sono svolte nel giugno 93 a Lhasa, tra gli esperti italiani e le autorita' sanitarie locali. 7.4.2 Corsi di aggiornamento per il personale dei settori di urgenza degli ospedali distrettuali e del Primo Ospedale del Popolo. I corsi saranno organizzati in cooperazione con il Primo Ospedale del Popolo di Lhasa, che, come stabilito, diverra', sotto la supervisione dell'Ufficio d'Igiene regionale - il centro di riferimento per la formazione del personale sanitario distrettuale. I corsi saranno tenuti da esperti locali (nell'ambito del personale sanitario) sotto la supervisione, se del caso, di esperti italiani. Un gruppo di esperti locali sara' costituito nell'ambito del Primo ospedale del Popolo, che sara' utilizzato dall'Ufficio d'Igiene regionale per la formazione permanente del personale a livello intermedio e la supervisione delle attivita' dei centri distrettuali di emergenza, ivi compresa un'istruzione continuativa ed attivita' di formazione sul posto di lavoro, anche dopo la fine del progetto. I corsi dovrebbero essere frequentati dal personale medico e infermieristico per un totale di circa 60 persone, con un numero totale di 70 giorni di formazione, equivalente ad una formazione di circa 2.000 giorni/persona. La presente attivita' servira' a rafforzare i legami tra l'ospedale Regionale e gli ospedali distrettuali, contribuendo in tal modo a divulgare le informazioni ed il know-how, che diversamente rimarrebbero di proprieta' di un numero ristretto di specialisti. 7.4.3. Formazione in tecniche di pronto soccorso e trattamenti d'urgenza, destinata al personale di livello intermedio ed ai medici della comunita' Nella zona sperimentale del Comune di Lhasa saranno individuati i bisogni di formazione per ciascun profilo del personale sanitario, e, per il personale di livello intermedio, saranno organizzati dei corsi sperimentali di formazione sulle tecniche di pronto soccorso. Saranno elaborati dei testi e del materiale didattico, che, dopo essere stati adeguatamenti passati al vaglio e giudicati corretti, potrebbero essere distribuiti in tutta la regione. L'organizzazione dei corsi mira ad aggiornare il personale e a dare una formazione professionale all'altro personale proveniente da diversi distretti. Quest'attivita' di formazione periodica dovrebbe divenire permanente e concernere anche l'ufficio d'Igiene regionale. Ai fini del conseguimento di questo scopo, saranno fornite delle attrezzature e del materiale (ved. punto seguente 7.5) al Primo Ospedale del Popolo ed alla Scuola Sanitaria di Lhasa, che attualmente impartiscono formazione professionale a vari livelli di personale sanitario. 7 Si prevede di tenere una serie di brevi corsi sui trattamenti di emergenza ed il trasporto dei pazienti. I corsi avranno luogo a Lhasa, sia nel Primo Ospedale del Popolo sia nella Scuola di formazione per i medici dei villaggi dell'Ufficio d'Igiene regionale. Si prevede che i corsi siano frequentati dal personale sanitario degli ospedali delle contee e dai medici dei villaggi della zona sperimentale selezionata, per un totale di circa 120 persone, e con un numero totale di 100 giorni di formazione equivalente all'incirca ad una formazione di 3.000 giorni. 7.5 Costituzione di un centro per la produzione di materiale didattico. Sara' istituito un piccolo centro per la produzione di materiale didattico e informativo. Il centro - equipaggiato con un sistema per la riproduzione di testi di lingua tibetani - sara' inizialmente gestito dal Progetto che lo utilizzera' per la produzione del materiale didattico per attivita' di formazione, e successivamente rimarra' a disposizione dell'Ufficio d'Igiene locale. Il personale locale ricevera' una formazione professionale in modo da gestire autonomamente la produzione del materiale didattico. Oltre ai testi, il Centro potrebbe produrre del materiale audiovisivo da utilizzare sia nelle campagne di prevenzione (vedere punto 7.3 sopracitato) sia per le attivita' di formazione del personale sanitario. 7.6. Fornitura di attrezzature ai centri di pronto soccorso e di urgenza dei quattro ospedali distrettuali e dell'Ospedale del Popolo di Lhasa. E' stata elaborata una lista di attrezzature sulla base di quanto richiesto dalla controparte cinese, nella quale sono indicate le caratteristiche tecniche di ciascuna attrezzatura (ved. Annesso A). Le attrezzature da acquistare dovranno essere selezionate nella lista sopra menzionata di attrezzature richieste, sulla base degli studi effettuati dall'esperto italiano nei primi mesi del progetto, secondo criteri di priorita' e di durevolezza ed in conformita' con le risorse finanziarie del Progetto. In base ad un'adeguata ricerca di mercato, saranno selezionati modelli e marche di attrezzature, con una preferenza per quelle considerate compatibili con le attrezzature gia' esistenti nelle strutture sanitarie locali e per le quali esistono, a livello locale, dei servizi tecnici, di manutenzione e di riparazione nonche' la disponibilita' di parti d'uso e di ricambio. La lista finale delle attrezzature da acquistare, completa di tutte le specifiche di marca, modello e prezzo, sara' presentata agli organi competenti della Direzione Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, per approvazione conforme. L'installazione e la prova di tutte le attrezzature sara' effettuata dal fornitore, eventualmente sotto la supervisione dei tecnici italiani. Se necessario, il fornitore potra' essere richiesto di presentare i corsi di formazione relativi all'uso ed alla manutenzione delle attrezzature fornite. Dovranno esser fornite le parti di ricambio di base e le serie d'uso per il funzionamento iniziale delle attrezzature, con l'intesa che tutte le spese di funzionamento delle attrezzature fornite saranno a carico delle strutture sanitarie destinatarie delle stesse. 7.7. Formazione di personale tecnico per la manutenzione e la riparazione delle attrezzature bio-mediche. Saranno organizzati dei corsi di formazione per i tecnici responsabili della manutenzione e della riparazione delle attrezzature mediche. I corsi, tenuti da tecnici italiani o da ingegneri clinici, impartiranno formazione professionale a 10 persone, due per ciascuno dei quattro ospedali distrettuali piu' due dell'ospedale Regionale, per un numero totale di 60 giorni di formazione, corrispondente a circa 600 giorni di formazione/persona. Nel primo anno del Progetto, sara' organizzato un corso propedeutico per i sopra menzionati apprendisti, tenuto da personale locale. 7.8. Prevenzione e trattamento degli avvelenamenti e delle intossicazione Data la particolare frequenza dell'incidenza di avvelenamenti e soprattutto dell'ingestione accidentale di pesticidi, tale argomento sara' incluso nei corsi di formazione per il personale sanitario. Il tema dell'avvelenamento sara' anche compreso nel programma delle campagne di istruzione sanitaria e di prevenzione. 7.9 Preparazione ed interventi per le situazioni di emergenza naturali o indotte dall'uomo. Nell'ambito delle attivita' di formazione per il personale sanitario, impartite dagli ospedali distrettuali, saranno esaminate le misure d'intervento adottate in passato dai servizi sanitari per far fronte alle calamita' naturali, nonche' le azioni intraprese dalla popolazione interessata e dalle autorita' locali. A tal fine si potrebbe selezionare una comunita' a rischio e delle mappe dei siti a rischio e piani di emergenza potrebbero essere sperimentati sulla base di un approccio preparatorio. Nell'ambito delle attivita' di formazione, potrebbero essere organizzate delle riunioni con le autorita' locali per esaminare le prime adeguate misure di prevenzione ed i piani d'intervento in caso di calamita'. In questo campo la formazione mira a consentire agli ospedali distrettuali di organizzare piani d'intervento sanitario (pronto soccorso) in casi di calamita'. Il personale medico e sanitario dovra' essere addestrato a far fronte a queste emergenze. 8. PERSONALE ITALIANO ESPATRIATO Il direttore del Progetto, con esperienza in gestione di progetti sanitari ed in sanita' pubblica, per un totale di 36 mesi/persona. Un assistente del direttore italiano del Progetto, avente esperienza in gestione di progetti sanitari ed in sanita' pubblica, per un periodo totale di 24 mesi/persona. Consulenti - professionisti italiani aventi qualificazioni ed esperienze in varie specializzazioni cliniche, nei settori connessi alla sanita' pubblica e in tecniche di comunicazioni sociali, per un periodo totale di 29 mesi/persona, comprese le missioni di valutazione CISP. SCADENZARIO PROVVISORIO Uno scadenzario provvisorio delle attivita' principali del Progetto figura nella pagina seguente. I primi tre mesi delle attivita' saranno consacrati all'organizzazione generale preliminare delle attivita' ed all'installazione delle strutture necessarie, logistiche ed amministrative. In questo periodo, il direttore italiano del Progetto e l'assistente italiano del direttore del Progetto dovranno essere in situ ed avranno luogo le prime brevi missioni di un esperto in chirurgia d'urgenza e di un esperto in attrezzature bio-mediche. Durante queste missioni, saranno definiti i programmi di formazione per il personale locale come pure le ricerche di mercato per la definizione della lista finale delle attrezzature sanitarie da fornire. Nel frattempo, di comune accordo con le controparti locali, sara' definito il piano generale di attivita' che potrebbe eventualmente comportare alcuni cambiamenti nell'attuale scadenzario provvisorio. ANNESSO A: Lista delle attrezzature e di altri materiali biomedici A.1 Lista della attrezzature bio-mediche Quanto segue e' la lista delle attrezzature bio-mediche richieste a titolo prioritario dalla controparte cinese. Le attrezzature da acquistare dovranno essere selezionate nella lista sopra menzionata di attrezzature richieste, sulla base degli studi effettuati dall'esperto italiano nei primi mesi del progetto, secondo criteri di priorita' e di durevolezza ed in conformita' con le risorse finanziarie del Progetto. In base ad un'adeguata ricerca di mercato, saranno selezionati modelli e marche di attrezzature, con una preferenza per quelle considerate compatibili con le attrezzature gia' esistenti nelle strutture sanitarie locali e per le quali esistono, a livello locale, dei servizi tecnici, di manutenzione e di riparazione nonche' la disponibilita' di parti d'uso e di ricambio. La lista finale delle attrezzature da acquistare, completa di tutte le specifiche di marca, modello e prezzo, sara' presentata agli organi competenti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, per approvazione conforme. _____________________________________________________________________ Attrezzature Quantita' _____________________________________________________________________ Macchina respiratoria polmonare 6 Ecografo per diagnosi generali 5 Monitor cardiaco 4 Aspiratore chirurgico 2 Aspiratore/Apparecchiatura per lavanda gastrica 1 Apparecchiatura per anestesia 1 Unita' mobile a raggi X 4 Analizzatore gas del sangue 4 Ambulanza Standard (4WD) 5 Ambulanza per rianimazione (4WD) con Defibrillatore 4 Produzione di ossigeno per scopi medici 4 Tavolo operatorio 1 Spettrometro con stampante 4 Apparecchiatura fax 5 A.2 Altre attrezzature e materiali d'ufficio per la gestione del progetto. - 3 personal computer con accessori - 1 sistema di edizione da scrivania con stampante laser e scanner - 1 fax-modem - 2 macchine fotocopiatrici - 2 telecamere con obiettivi - 2 televisioni a colori - 2 video registratori - 2 video camera - 2 proiettori per diapositive - 2 autoveicoli 4WD - mobilia d'ufficio SCADENZARIO PROVVISORIO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA DEL PROGETTO I Anno _____________________________________________________________________ mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 _____________________________________________________________________ ATTIVITA' _____________________________________________________________________ Rilevazioni preliminari ed elaborazione dettagliata del piano di attivita' X X X _____________________________________________________________________ Elaborazione di mappe sull'incidenza delle situazioni cliniche d'emergenza X X _____________________________________________________________________ Definizione di protocolli terapeutici e di trasferimento dei pazienti X _____________________________________________________________________ Organizzazione del centro per la produzione del materiale didattico X X X _____________________________________________________________________ Corsi di aggiornamento per il personale degli ospedali distrettuali X _____________________________________________________________________ Corsi di formazione per i medici di campagna e dei villaggi X X _____________________________________________________________________ Corsi di formazione in chirurgia d'urgenza X X _____________________________________________________________________ Borse di studio in Italia per i chirurghi _____________________________________________________________________ Visita in Italia di una delegazione locale _____________________________________________________________________ Corsi di formazione per i tecnici in attrezzature bio-mediche X _____________________________________________________________________ Fornitura di attrezzature bio-mediche _____________________________________________________________________ SCADENZARIO PROVVISORIO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' DEL PROGETTO II Anno _____________________________________________________________________ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 _____________________________________________________________________ ATTIVITA' _____________________________________________________________________ Rilevazioni preliminari ed elaborazione dettagliata del piano di attivita' _____________________________________________________________________ Elaborazione di mappe sull'incidenza delle situazioni cliniche d'emergenza _____________________________________________________________________ Definizione dei protocolli terapeutici e di trasferimento dei pazienti _____________________________________________________________________ Organizzazione del centro per la produzione del materiale didattico _____________________________________________________________________ Corsi di aggiornamento per il personale degli ospedali distrettuali X X X _____________________________________________________________________ Corsi di formazione per i medici di campagna e dei villaggi X X X X X _____________________________________________________________________ Corsi di formazione in chirurgia d'urgenza X X X X _____________________________________________________________________ Borse di studio in Italia per i chirurghi _____________________________________________________________________ Visita in Italia di una delegazione locale _____________________________________________________________________ Corsi di formazione per i tecnici in attrezzature bio-mediche X X _____________________________________________________________________ Fornitura di attrezzature bio-mediche X X X X _____________________________________________________________________ SCADENZARIO PROVVISORIO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA DEL PROGETTO III Anno _____________________________________________________________________ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 _____________________________________________________________________ ATTIVITA' _____________________________________________________________________ Rilevazioni preliminari ed elaborazione dettagliata del piano di attivita' _____________________________________________________________________ Elaborazione di mappe sull'incidenza delle situazioni cliniche d'emergenza _____________________________________________________________________ Definizione di protocolli terapeutici e di trasferimento dei pazienti _____________________________________________________________________ Organizzazione del centro per la produzione del materiale didattico _____________________________________________________________________ Corsi di aggiornamento per il personale degli ospedali distrettuali X X X _____________________________________________________________________ Corsi di formazione per i medici di campagna e dei villaggi X X X X X _____________________________________________________________________ Corsi di formazione in chirurgia d'urgenza _____________________________________________________________________ Borse di studio in Italia per i chirurghi X X X _____________________________________________________________________ Visita in Italia di una delegazione locale X _____________________________________________________________________ Corsi di formazione per i tecnici in attrezzature bio-mediche X X _____________________________________________________________________ Fornitura di attrezzature bio-mediche X X _____________________________________________________________________ BILANCIO PREVENTIVO DEL PROGETTO (Lire Italiane X 1.000) 1.1.Selezione/formazione del personale italiano espatriato 4,000 4,000 8,000 _____________________________________________________________________ TOTALE 1 4,000 4,000 8,000 _____________________________________________________________________ 2. Personale italiano espatriato 2.1.Trattamento economico 281,520 293,338 135,861 710,719 2.2 Costi di gestione 13,200 13,200 6,800 33,200 _____________________________________________________________________ TOTALE 2 294,720 306,538 142,661 743,919 _____________________________________________________________________ 3. Altre spese 3.1. Consulenti in Italia 34,560 34,560 34,560 103,680 3.2. Altro personale in Italia 24,024 24,024 24,024 72,072 3.3. Corsi di formazione in Italia per 5 chirurghi 103,625 103,625 3.4. Visita in Italia di una delegazione locale 47,300 47,300 3.5. Informazione e documentazione in Italia 7,000 7,000 8,000 22,000 3.6. Personale locale 15,300 15,300 15,300 45,900 3.7. Personale locale (consulenti) 30,000 30,000 30,000 90,000 3.8. Attrezzature e materiali (sanitari, autoveicoli, computer, ecc.) 721,850 697,600 63,600 1,483,050 3.9. Trasporti, assicurazioni, studi di mercato 80,000 90,000 30,000 200,000 3.10. Formazione locale in chirurgia d'urgenza 5,500 11,000 16,500 3.11. Formazione locale per il personale dei settori di urgenza degli ospedali distrettuali e del Primo Ospedale del Popolo 7,700 17,700 17,700 43,100 3.12. Formazione locale per il personale a livello intermedio ed i medici della comunita' 10,200 23,400 23,400 57,000 3.13. Formazione locale del personale tecnico per la manutenzione e le riparazioni delle attrezzature bio-mediche 3,400 12,300 4,800 20,500 3.14. Affitti 12,000 12,000 12,000 36,000 3.15. Cancelleria, articoli di consumo e consumi per il centro di produzione di materiale didattico e di informazione 15,000 15,000 15,000 45,000 3.16. Comunicazioni (posta, telefono, fax, modem, ecc.) 12,000 12,000 12,000 36,000 3.17. Spostamenti all'interno 12,000 12,000 12,000 36,000 3.18. Produzione di materiale didattico e d'informazione 10,000 15,000 15,000 40,000 3.19. Missioni di valutazione ONG 21,508 21,508 21,508 64,524 _____________________________________________________________________ DESCRIZIONE 1 Anno 2 Anno 3 Anno TOTALE _____________________________________________________________________ sub-totale 3 1,022,042 1,050,392 489,817 2,562,251 _____________________________________________________________________ Costo Globale (Totale 1+ Totale 2 + Subtotale 3) 1,320,762 1,360,930 632,478 3,314,170 _____________________________________________________________________ 3.20 Studi preliminari (2% del costo globale) 66,283 66,283 3.21 Costi organizzativi in Italia (10% del sub totale 3) 102,204 105,039 48,982 256,225 3.22 Costi di organizzazione locali (3% del sub-totale 3) 30,661 31,512 14,695 76,868 3.23 Garanzie bancarie 40,000 40,000 3.24 Inflazione (4.2% del Subtotale 3) 44,118 20,575 64,693 Totale 3.20 ..... 3.24 239,148 180,669 84,252 504,069 TOTALE 3 1,261,190 1,231,061 574,069 3,066,320 _____________________________________________________________________ Totale generale (Totale 1 + Totale 2 + Subtotale 3) 1,0559,910 1,541,599 716,730 3,818,240 592. Pechino, 7 giugno 1996 Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese concernente il progetto di cooperazione sanitaria su "Rafforzamento dei servizi sanitari per la prevenzione e cura delle patologie d'urgenza presso l'ospedale di Pechino", con Annesso. (Entrata in vigore: 11 luglio 1997) TRADUZIONE NON UFFICIALE MEMORANDUM D'INTESA tra IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA In relazione al progetto di cooperazione sanitaria denominato: "MIGLIORAMENTO DEL SETTORE DI MEDICINA D'URGENZA DELL'OSPEDALE DI PECHINO". Il Governo della Repubblica Italiana, di seguito designato "il Governo Italiano" rappresentato dalla "Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo" del Ministero degli Affari Esteri, di seguito designata DGCS, e Il Governo della Repubblica Popolare di Cina di seguito designato "il Governo Cinese" rappresentato dal Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione economica, - Desiderando rafforzare le relazioni amichevoli e perseguire il nuovo impegno di cooperazione tecnica per lo sviluppo umano in particolare per quanto riguarda la sanita' e l'assistenza sociale; - Nell'ambito del Protocollo d'intesa tra le Parti firmato a Roma il 13 luglio 1995; - Considerando i risultati delle riunioni tecniche tenutesi nel giugno 1993 tra gli esperti (tecnici) della DGCS ed i Rappresentanti dell'Ospedale di Pechino; - Considerando il consenso raggiunto sulla proposta preliminare di "Elementi essenziali del Progetto" esaminata dalle Parti; - Esprimendo il loro desiderio di realizzare il progetto denominato "Miglioramento del settore di medicina d'urgenza dell'ospedale di Pechino". HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE Articolo I Base della relazione In conformita' con le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascun Paese e nel rispetto degli Accordi internazionali esistenti, le Parti riconoscono che l'"Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica Popolare di Cina ed il Governo della Repubblica Italiana" firmato a Roma il 6 Ottobre 1978 ed i successivi Accordi bilaterali, costituiscono la base delle relazioni tra le Parti nel presente Memorandum. Tutti gli obblighi ed i diritti delle Parti, come definiti nel presente Memorandum, dovranno essere interpretati secondo il tenore e la lettera degli Accordi sopra menzionati. Articolo II Zona d'intervento Nell'ambito della zona metropolitana di Pechino, i pazienti sottoposti a cure d'urgenza nell'Ospedale di Pechino (Distretto Dongcheng). Articolo III Obiettivi dei progetti Obiettivo globale: Il progetto mira a rafforzare la capacita' del sistema sanitario di ridurre la mortalita' e l'invalidita' tra la popolazione del Distretto di Dongcheng mediante il miglioramento della capacita' del sistema sanitario per la prevenzione ed il trattamento di patologie d'urgenza. Obiettivi: - migliorare la qualita', delle cure nel settore di medicina d'urgenza dell'Ospedale di Pechino; - aggiornare la sorveglianza epidemiologica degli stati patologici gravi e dei fattori di rischio connessi nella zona del progetto; - incrementare il coordinamento tra il settore di medicina d'urgenza dell'Ospedale di Pechino e gli altri servizi ospedalieri ed altre strutture nella zona del Progetto; - migliorare le prestazioni del personale sanitario mediante corsi di formazione nella Repubblica Popolare di Cina e in Italia; - rafforzare la gestione dell'ospedale. Articolo IV Strategia del Progetto La strategia del Progetto mira a conseguire un miglioramento generale della qualita' delle cure nel settore di medicina d'urgenza dell'Ospedale di Pechino. In particolare, il Progetto si propone quanto segue: - promozione di una capacita' di pianificazione sanitaria a livello locale - evidenziare i problemi sanitari piu' importanti - integrazione tra prevenzione e cure - promozione sanitaria mediante la partecipazione della comunita'. Articolo V Piano operativo Il Piano Operativo del Progetto e' la versione inglese sintetica della Proposta di Progetto approvata e finanziata dalla DGCS. (Annesso 1), da considerare come parte integrante del presente Memorandum Nel quadro del Piano Operativo globale sara' successivamente elaborato ed attuato un piano di azione dettagliato per un periodo semestrale. Le attivita' non previste nel Piano Operativo o le spese eccedenti gli importi stabiliti nel bilancio preventivo del Progetto saranno effettuate solo previo consenso per iscritto delle Parti. Articolo VI Gestione del Progetto Il Progetto sara' realizzato sotto la responsabilita' e la guida del Governo Cinese. Il Governo Cinese affida la realizzazione delle attivita' del Progetto alla Direzione dell'Ospedale di Pechino che si affidera' per la realizzazione del Progetto all'Ufficio d'Igiene comunale di Pechino. La DGCS affida la realizzazione delle attivita' illustrate nel Piano operativo alla ONG FOCSIV - Comunita' Promozione Sviluppo (CPS) che operera' sotto la responsabilita' del Governo Italiano ed in collaborazione con le sopra citate istituzioni cinesi. Le relazioni tra la DGCS e la sopra menzionata ONG saranno regolamentate dalle leggi italiane. Un Consigliere per il Programma, nominato dal Governo Cinese e basato presso il Ministero della Sanita' a Pechino, sara' incaricato del supporto tecnico e della supervisione locale per la realizzazione del Progetto. Un Consigliere Tecnico per il Programma, nominato dalla DGCS e basato all'Ambasciata Italiana a Pechino sara' ugualmente incaricato del supporto tecnico e della supervisione locale per la realizzazione del Progetto e le prestazioni della ONG italiana. Un Direttore del Progetto sara' nominato ed inviato a Pechino dalla ONG FOCSIV-CPS ed operera' in stretta collaborazione con il Direttore del Progetto nominato dal Governo Cinese. Saranno effettuate ogni sei mesi revisioni periodiche delle attivita' del Progetto ed una valutazione finale del Progetto sara' effettuata negli ultimi tre mesi della realizzazione del Progetto. La formazione della squadra di valutazione ed il suo piano operativo dovranno essere definiti di comune accordo. La corrispondenza ufficiale relativa alla realizzazione del Progetto dovra' essere indirizzata dalle Parti alla Direzione dell'Ospedale di Pechino ed all'Ambasciata Italiana a Pechino. Articolo VII Comitati misti Per coordinare e sovrintendere le attivita' del Progetto, sara' istituito un "Comitato Direttivo" composto come segue, per entrambe le Parti: - un Presidente - un Consigliere per il Programma - un Direttore del Progetto Su invito del Presidente, altri funzionari potrebbero partecipare in quanto osservatori, ai lavori del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo si riunira' due volte l'anno e/o su richiesta dei Direttori del Progetto, allo scopo di: a) definire le direttive per la pianificazione delle attivita' del Progetto ed approvare i piani di azione periodici; b) fornire consulenza ai Direttori del Progetto e soluzioni per i problemi riscontrati nella realizzazione del Progetto, c) rivedere e valutare i rapporti di avanzamento del Progetto; d) approvare la selezione dei candidati locali per borse di studio e visite in Italia; e) sovraintendere alla selezione delle attrezzature e dei macchinari sanitari prima della loro spedizione, in Cina, in conformita' con le proposte formulate di comune accordo dai Direttori del Progetto; f) definire la composizione della squadra di valutazione, esaminando ed approvando il piano di lavoro per la valutazione finale del Progetto. Un "Comitato di Gestione" composto dai Direttori del Progetto, da un Rappresentante dell'Ufficio d'Igiene comunale di Pechino e dagli addetti italiani al Progetto sara', responsabile della realizzazione globale del Progetto. Inoltre, il Comitato di gestione sara' incaricato: a) della formulazione di Piani d'azione periodici per un periodo semestrale da sottoporre al Comitato Direttivo per approvazione; b) della selezione dei candidati locali da proporre per viaggi di studio in Italia; c) della stesura ogni sei mesi, dei rapporti di avanzamento del Progetto da trasmettere al Comitato Direttivo; d) della formulazione del piano di lavoro per la valutazione da sottoporre al Comitato Direttivo per approvazione; e) della selezione di attrezzature e macchinari sanitari da sottoporre al Comitato Direttivo per approvazione. Articolo VIII Impegni del Governo Cinese Il Governo Cinese si impegna a fornire quanto segue: a - Personale - Saranno nominati dei funzionari che agiranno in maniera permanente come Consigliere Tecnico del programma e Direttore del Progetto; - sara' designato il personale tecnico, amministrativo e di supporto secondo le esigenze della realizzazione del Progetto; - e' garantita la collaborazione del personale sanitario in servizio nella rete di unita' sanitarie della zona del Progetto; Il personale cinese sara' pagato dalla Parte Cinese. b - Locali e strutture - uno spazio-ufficio gratuito sara' riservato alla Direzione del Progetto; - saranno reperite soluzioni soddisfacenti per la sistemazione del personale del Progetto Italiano e degli esperti a breve termine; - saranno effettuati i lavori di costruzione e le opere civili necessarie per l'installazione dei macchinari con riferimento in particolare al settore di medicina d'urgenza dell'Ospedale di Pechino; - sara' fornito un contributo alle spese del Progetto locale per quanto riguarda la logistica, le comunicazioni, il trasporto interno di persone e di merci, i materiali d'informazione e didattici. c - Varie - Il Governo Cinese si fara' carico dei costi relativi alle strutture, ai servizi ed alle istituzioni implicate nelle attivita' del Progetto, facilitando l'accesso agli stessi ed inoltre di ogni altra spesa per la realizzazione del Progetto non coperta dai fondi messi a disposizione dalla DGCS; - il Governo Cinese si fara' carico del costo dell'utilizzazione e della manutenzione delle attrezzature biomediche donate dal Governo Italiano durante e dopo la realizzazione del Progetto; - il Governo Cinese esonerera' da tasse e dazi doganali le merci e le attrezzature importate o acquisite dalla DGCS per la realizzazione del Progetto; - al loro arrivo in Cina, il Governo cinese rilascera' il nulla osta doganale e documentario per le merci e le attrezzature e coprira' i costi e l'assicurazione ai fini di un trasporto rapido e sicuro alla loro destinazione finale in conformita' alla data prevista di installazione; - la proprieta' delle merci e delle attrezzature donate dalla DGCS, dopo il loro arrivo a destinazione, sara' trasferita alle Autorita' sanitarie locali cinesi. L'utilizzazione di dette attrezzature avverra' dopo che l'installazione sara' terminata, e successivamente alle prove preliminari ed alle procedure di avviamento. Il Governo cinese si accertera' che l'utilizzazione e la manutenzione delle merci donate dal Governo italiano siano adeguate; - il Governo cinese garantira' inoltre al personale tecnico italiano preposto al Progetto il trattamento piu' favorevole che il Governo cinese riconosce agli esperti provenienti da Paesi terzi o inviati da Istituzioni internazionali; - il Governo cinese esaminera' ed approvera' in tempo utile i curricula dei candidati italiani agli incarichi nell'organico del Progetto che verranno presentati attraverso l'Ambasciata Italiana a Pechino. Articolo IX Impegni del Governo italiano Il Governo italiano s'impegna, nell'ambito delle limitazioni del bilancio preventivo assegnato al Progetto, ammontante a Lire 3.086.478.000, a fornire quanto segue: a) Personale italiano: - Un medico italiano con una specializzazione post-laurea in sanita' pubblica ed una vasta esperienza in materia di pianificazione sanitaria e/o gestione di progetti e ospedaliera, per un periodo di 36 mesi/persona - il quale sara' Direttore del Progetto e del Personale; - un funzionario amministrativo italiano con un'ampia esperienza in gestione di progetti per un periodo di 24 mesi/persona - il quale sara' membro dell'organico; - consulenti - professionisti italiani con qualificazioni ed esperienza in ricerca biomedica e con una specializzazione clinica, per un periodo totale di 11 mesi/persona, comprese le missioni di valutazione. Personale locale e consulenti a tempo determinato: - 1 funzionario amministrativo per le attivita' d'ufficio relative al progetto - 1 segretario (a) - insegnanti per corsi di formazione - 1 autista - 1 interprete b) Attrezzature biomediche e di altro genere: - La lista delle attrezzature e le specifiche tecniche connesse, contenuta nel Piano Operativo, sara' oggetto di un esame completo all'inizio della realizzazione del Progetto. La lista finale che dovra' essere conforme a criteri di durevolezza, di disponibilita' locale, di assistenza tecnica, di pezzi di ricambio, e al tasso di rendimento (qualita'-costo) piu' efficace, nonche' di compatibilita' con le risorse finanziarie stanziate per l'articolo in questione, sara' formalmente approvata da entrambe le Parti; - le attrezzature saranno spedite nel piu' vicino porto in Cina e all'arrivo la loro proprieta' sara' trasferita al Governo Cinese. Una parte delle attrezzature (mobilia d'ufficio e autoveicoli) potra' essere direttamente utilizzata dal personale italiano del Progetto che sara' responsabile del loro uso appropriato e della loro manutenzione per tutta la durata del Progetto; I costi relativi all'installazione, alle prove preliminari ed all'entrata in funzione delle attrezzature saranno a carico della DGCS. c) Risorse finanziarie per servizi locali - Vi sara' un fondo per far fronte ai costi locali per la Direzione del Progetto compreso il supporto logistico, le comunicazioni, i corsi di formazione, l'acquisto e l'elaborazione di materiali di formazione, le pubblicazioni ecc. come specificato nel Piano Operativo del Progetto. I Piani d'Azione elaborati durante la realizzazione del Progetto conterranno una proposta dettagliata per l'uso delle risorse disponibili. d) Supporto scientifico e tecnico in Italia - Servizi professionali in Italia saranno impiegati per fornire supporto tecnico al personale addetto al Progetto e per organizzare sia la formazione di professionisti cinesi in Italia sia la visita ad istituzioni sanitarie italiane della Delegazione cinese proveniente dalla zona di Pechino. e) Borse di studio - La DGCS fornira' borse di studio per laureati (ivi comprese le spese di viaggio, di sistemazione e di formazione) per 9 professionisti sanitari provenienti dall'Ospedale di Pechino e da altre unita' sanitarie della zona del Progetto, i quali saranno inviati all'Ospedale Cardarelli di Napoli (Italia). Coloro i quali frequenteranno i corsi di formazione in Italia dovrebbero avere una buona conoscenza della lingua inglese o italiana e qualificazioni professionali adeguate.