IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il  decreto legislativo 3  marzo 1993, n. 92,  di recepimento
della  direttiva  90/220/CEE  del   Consiglio  del  23  aprile  1990,
concernente   l'emissione  deliberata   di  organismi   geneticamente
modificati;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 27
gennaio  1997, concernente  l'immissione  in  commercio di  granturco
geneticamente   modificato   (Zea   mays  L.)   sottoposto   ad   una
modificazione   combinata  che   garantisce  proprieta'   insetticide
conferite   dal  gene   Btendotossina  e   una  maggiore   tolleranza
all'erbicida glufosinateammonio  ai sensi della  direttiva 90/220/CEE
del Consiglio;
  Vista l'ordinanza del  Ministro della sanita' del 4  marzo 1997 con
la quale e'  stata vietata, a titolo  provvisorio, l'utilizzazione ai
fini della coltivazione del prodotto di cui sopra;
  Visto il  parere espresso in  data 4 aprile 1997  dalla commissione
interministeriale per le biotecnologie;
  Ritenuto che  possano considerarsi  superate, con  la presentazione
del  piano di  monitoraggio, le  motivazioni per  le quali  era stata
emanata l'ordinanza del Ministro della sanita' del 4 marzo 1997;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  E' revocata l'ordinanza del Ministro della sanita' del 4 marzo 1997
in considerazione delle motivazioni indicate nelle premesse.