Art. 8. Tempi di realizzazione dei progetti Il progetto deve essere completamente realizzato entro diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tale termine puo' essere prorogato, una sola volta, per cause di forza maggiore, per un periodo non superiore a sei mesi, su richiesta dell'impresa da far pervenire al Ministero dell'industria almeno trenta giorni prima della predetta scadenza. Il progetto si intende completamente realizzato allorche': a) siano state integralmente pagate tutte le spese relative al progetto; b) sia stata acquisita, per i progetti di cui all'art. 3, lettera A, e per quelli di cui alla lettera B qualora il progetto non preveda il rilascio di attestazioni o certificazioni, perizia tecnica giurata a conclusione del programma secondo lo schema allegato (allegato 3), redatta da un esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente, iscritto in un albo professionale; c) sia stata acquisita l'attestazione e/o certificazione (certificazione di qualita', ECOLABEL, ISO 14000, EMAS, certificazione relativa a produzioni con metodo biologico, ecc.) per i progetti di cui all'art. 3, lettera B, finalizzati all'ottenimento di dette certificazioni o attestazioni. La perizia di cui al punto b) non deve essere presentata qualora le spese relative al progetto siano fatturate integralmente (escluse le eventuali commesse interne) da organismi pubblici di ricerca o universitari.