Art. 8.
                 Tempi di realizzazione dei progetti
  Il  progetto deve  essere completamente  realizzato entro  diciotto
mesi dalla data di presentazione  della domanda di agevolazione. Tale
termine puo'  essere prorogato,  una sola volta,  per cause  di forza
maggiore,  per un  periodo non  superiore  a sei  mesi, su  richiesta
dell'impresa  da far  pervenire  al  Ministero dell'industria  almeno
trenta giorni prima della predetta scadenza.
  Il progetto si intende completamente realizzato allorche':
  a)  siano state  integralmente pagate  tutte le  spese relative  al
progetto;
  b) sia stata  acquisita, per i progetti di cui  all'art. 3, lettera
A, e per quelli di cui alla lettera B qualora il progetto non preveda
il rilascio di attestazioni o certificazioni, perizia tecnica giurata
a conclusione del programma secondo  lo schema allegato (allegato 3),
redatta   da  un   esperto   della   materia,  estraneo   all'impresa
richiedente, iscritto in un albo professionale;
  c)   sia   stata   acquisita  l'attestazione   e/o   certificazione
(certificazione   di    qualita',   ECOLABEL,   ISO    14000,   EMAS,
certificazione relativa a produzioni  con metodo biologico, ecc.) per
i progetti di cui all'art.  3, lettera B, finalizzati all'ottenimento
di dette certificazioni o attestazioni.
  La perizia di cui al punto b) non deve essere presentata qualora le
spese relative al progetto  siano fatturate integralmente (escluse le
eventuali  commesse  interne)  da  organismi pubblici  di  ricerca  o
universitari.