IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Viste  le  regole 30  e  47  del  capitolo III,  della  convenzione
internazionale per  la salvaguardia della  vita umana in  mare (SOLAS
74), come  emendata, resa esecutiva con  la legge 23 maggio  1980, n.
313;
  Vista la  risoluzione A. 689(17)  adottata dall'assemblea IMO  il 6
novembre 1991 e ris. MSC. 54(66) del 30 maggio 1996;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge   21  ottobre  1996,  n.  535,
convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista l'istanza in data 1  luglio 1997 della societa' Taimar R.I.E.
S.a.s., con  sede in Milano, viale  Evaristo Stefini n. 3;  intesa ad
ottenere  la  dichiarazione  di  "Tipo  approvato"  per  il  battello
d'emergenza denominato "Mob 17"  anche quando equipaggiato con motore
fuoribordo Johnson 65 RS;
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano navale hanno avuto esito positivocome da rapporto tecnico n.
97 / DG / 42 / TA in  data 17 giugno 1997, trasmesso in allegato alla
suddetta istanza;
  Visto il decreto ministeriale n. 100 / 1995 del 18 novembre 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  dichiarato   di  "Tipo   approvato"  il   battello  d'emergenza
denominato "Mob  17" anche quando equipaggiato  con motore fuoribordo
Johnson 65 RS,  fabbricato dalla societa' Schat - Harding  A / S, con
sede a Rosendal  (Norvegia), della quale e'  rappresentante in Italia
la societa' Taimar R.I.E. S.a.s. sopracitata.
  Il  predetto  battello  di  emergenza dovra'  essere  costruito  in
conformita' al prototipo sottoposto  agli accertamenti tecnici citati
in  premessa;  nessuna  modifica  potra' essere  apportata  senza  la
preventiva autorizzazione di questo Ministero.
  Ogni battello  di emergenza deve  essere fornito degli  accessori e
dotazioni prescritte dalla Convenzione SOLAS 74(83).
  Ogni battello di emergenza deve poter essere recuperato rapidamente
quando al completo  delle dotazioni e con almeno sei  persone a bordo
come  previsto  dalle  regole  III  /  16.4  e  III  /  48.2.8  della
convenzione SOLAS 74(83).
  Ogni battello deve essere marcato come previsto dalla reg. 41.9 del
cap.  III della  convenzione  SOLAS 74  e  successivi emendamenti  ed
inoltre,  in modo  chiaro,  indelebile e  permanente  con i  seguenti
elementi d'identificazione:
  marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore
in Italia;
  denominazione commerciale del battello di emergenza: "Mob 17";
   numero di serie;
   estremi del collaudo;
  marchio   "Tipo  approvato   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
  numero e data del presente decreto ministeriale di approvazione.