IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Viste le regole 30 e 47 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991 e ris. MSC. 54(66) del 30 maggio 1996; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista l'istanza in data 1 luglio 1997 della societa' Taimar R.I.E. S.a.s., con sede in Milano, viale Evaristo Stefini n. 3; intesa ad ottenere la dichiarazione di "Tipo approvato" per il battello d'emergenza denominato "Mob 17" anche quando equipaggiato con motore fuoribordo Johnson 65 RS; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivocome da rapporto tecnico n. 97 / DG / 42 / TA in data 17 giugno 1997, trasmesso in allegato alla suddetta istanza; Visto il decreto ministeriale n. 100 / 1995 del 18 novembre 1995; Decreta: Art. 1. E' dichiarato di "Tipo approvato" il battello d'emergenza denominato "Mob 17" anche quando equipaggiato con motore fuoribordo Johnson 65 RS, fabbricato dalla societa' Schat - Harding A / S, con sede a Rosendal (Norvegia), della quale e' rappresentante in Italia la societa' Taimar R.I.E. S.a.s. sopracitata. Il predetto battello di emergenza dovra' essere costruito in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Ogni battello di emergenza deve essere fornito degli accessori e dotazioni prescritte dalla Convenzione SOLAS 74(83). Ogni battello di emergenza deve poter essere recuperato rapidamente quando al completo delle dotazioni e con almeno sei persone a bordo come previsto dalle regole III / 16.4 e III / 48.2.8 della convenzione SOLAS 74(83). Ogni battello deve essere marcato come previsto dalla reg. 41.9 del cap. III della convenzione SOLAS 74 e successivi emendamenti ed inoltre, in modo chiaro, indelebile e permanente con i seguenti elementi d'identificazione: marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia; denominazione commerciale del battello di emergenza: "Mob 17"; numero di serie; estremi del collaudo; marchio "Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione"; numero e data del presente decreto ministeriale di approvazione.