Art. 2.
  Il   fabbricante  del   battello   di   emergenza  dovra'   fornire
all'acquirente il  manuale per l'addestramento e  per la manutenzione
come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74(83),
come emendata.
  Il predetto battello  di emergenza e' soggetto alle  verifiche e ai
controlli previsti  dalle rRegole  5 del  cap. III  della convenzione
sopracitata e dalla sez. 5 della parte II della ris. IMO A. 689(17).
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 28 luglio 1997
                                      Il comandante generale: Ferraro