Art. 2. Il fabbricante del battello di emergenza dovra' fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74(83), come emendata. Il predetto battello di emergenza e' soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalle rRegole 5 del cap. III della convenzione sopracitata e dalla sez. 5 della parte II della ris. IMO A. 689(17). Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 1997 Il comandante generale: Ferraro