Art. 4. Commissioni esaminatrici 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto del direttore generale del personale e dell'amministrazione, in conformita' al dettato dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. La stessa commissione puo' esaminare i candidati che concorrono per posti disponibili in diversi profili della medesima area.