Art. 4.
                       Commissioni esaminatrici
  1.  Le  commissioni esaminatrici  dei  concorsi  sono nominate  con
decreto del direttore generale  del personale e dell'amministrazione,
in  conformita' al  dettato dell'art.  9 del  decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  2. La stessa commissione puo'  esaminare i candidati che concorrono
per posti disponibili in diversi profili della medesima area.