Art. 5.
                               Titoli
  1. I titoli da valutare ai fini dei concorsi sono:
  a)  anzianita'  di servizio,  oltre  i  dieci anni  prescritti  per
l'ammissione  al concorso,  prestato  nella  qualifica funzionale  di
provenienza, in altra qualifica o presso altra amministrazione;
  b)  corsi  di  specializzazione  organizzati  dall'amministrazione;
potranno  essere valutati  anche  corsi esterni  all'amministrazione,
purche'  suffragati da  una  certificazione che  attesti il  profitto
tratto dal corso stesso;
  c)  titoli  di  studio  di  livello  superiore  rispetto  a  quello
prescritto dall'art. 2 del presente decreto;
  d) titoli di  studio specifici previsti, per  ogni singolo profilo,
dal  decreto del  Presidente della  Repubblica 29  dicembre 1994,  n.
1219, e successive modificazioni ed integrazioni;
  e) pubblicazioni  scientifiche, lavori  originali elaborati  per il
servizio o speciali incarichi come  definiti dall'art. 67 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
  f)  comprovata conoscenza  di altra  lingua straniera  oltre quella
scelta per la prova d'esame.
  2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore  a  10/30; il bando indica il punteggio massimo agli stessi
attribuibile singolarmente o per categorie dei medesimi.