Art. 7. Punteggio 1. Il punteggio per ogni prova scritta o teoricopratica o pratica o pratico - attitudinale e quello per la prova orale e' espresso in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta o teorico - pratica o pratica o pratico - attitudinale, una votazione di almeno 21/30. Il colloquio s'intende superato con una votazione di almeno 21/30. 2. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o teorico - pratiche o pratiche o pratico - attitudinali e dalla votazione conseguita nel colloquio; a tale somma va aggiunto il punteggio eventualmente conseguito nella valutazione dei titoli. 3. Per il profilo di addetto ai servizi di portierato e custodia della quarta qualifica funzionale per il quale la prova d'esame consiste soltanto in un colloquio, conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato in tale prova una votazione di almeno 21/30. Per i profili di elettricista, di elettromeccanico, di pittore, di falegname e di idraulico della quarta qualifica funzionale per i quali la prova d'esame ha carattere praticoattitudinale, conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato in tale prova una votazione di almeno 21/ 30. Al voto riportato in queste prove va aggiunto il punteggio eventualmente conseguito nella valutazione dei titoli.