Art. 7.
                              Punteggio
  1. Il punteggio per ogni prova scritta o teoricopratica o pratica o
pratico -  attitudinale e quello  per la  prova orale e'  espresso in
trentesimi.  Conseguono l'ammissione  al  colloquio  i candidati  che
abbiano riportato  in ciascuna  prova scritta o  teorico -  pratica o
pratica  o  pratico - attitudinale, una votazione di almeno 21/30. Il
colloquio s'intende superato con una votazione di almeno 21/30.
  2. Il  punteggio finale e'  dato dalla  somma della media  dei voti
conseguiti  nelle prove  scritte o  teorico -  pratiche o  pratiche o
pratico - attitudinali e dalla  votazione conseguita nel colloquio; a
tale somma  va aggiunto  il punteggio eventualmente  conseguito nella
valutazione dei titoli.
  3. Per  il profilo di addetto  ai servizi di portierato  e custodia
della  quarta qualifica  funzionale  per il  quale  la prova  d'esame
consiste soltanto in un colloquio, conseguono l'idoneita' i candidati
che abbiano riportato in tale prova  una votazione di  almeno  21/30.
Per i  profili di elettricista,  di elettromeccanico, di  pittore, di
falegname  e di  idraulico della  quarta qualifica  funzionale per  i
quali la  prova d'esame ha carattere  praticoattitudinale, conseguono
l'idoneita'  i candidati  che  abbiano riportato  in  tale prova  una
votazione  di   almeno 21/ 30. Al voto  riportato in queste  prove va
aggiunto il punteggio eventualmente  conseguito nella valutazione dei
titoli.