Art. 8.
                  Modalita' e calendario delle prove
  1. I vari programmi di esame sono stabiliti nei bandi di concorso.
  2. Il diario delle prove  e' pubblicato nel foglio di comunicazioni
del Ministero degli  affari esteri non meno di  quindici giorni prima
dell'inizio delle prove medesime.
  3. Ai candidati  che conseguono l'ammissione alla  prova orale (con
l'eccezione quindi  dei profili  elencati al  punto 3  del precedente
articolo per i quali e' prevista  una unica prova, consista questa in
un  colloquio o  in  una  prova pratico  -  attitudinale) viene  data
comunicazione con l'indicazione del  voto riportato in ciascuna delle
prove  scritte  o   teorico  -  pratiche  o  pratiche   o  pratico  -
attitudinali. L'avviso  per la  presentazione alla prova  orale viene
dato ai singoli candidati almeno venti  giorni prima di quello in cui
essi debbono sostenerla.
  4.  Al  termine  di  ogni  seduta dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione esaminatrice forma l'elenco  dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno  riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.