Art. 8. Modalita' e calendario delle prove 1. I vari programmi di esame sono stabiliti nei bandi di concorso. 2. Il diario delle prove e' pubblicato nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. 3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale (con l'eccezione quindi dei profili elencati al punto 3 del precedente articolo per i quali e' prevista una unica prova, consista questa in un colloquio o in una prova pratico - attitudinale) viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte o teorico - pratiche o pratiche o pratico - attitudinali. L'avviso per la presentazione alla prova orale viene dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. 4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami.