Art. 9.
                             Graduatoria
  La  graduatoria  di  merito   dei  candidati  viene  formata  dalla
commissione  esaminatrice, secondo  l'ordine derivante  dal punteggio
complessivo  conseguito da  ciascun  candidato,  con l'osservanza,  a
parita'  di  punteggio, delle  preferenze  previste  dall'art. 5  del
citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  Il Ministero  degli affari esteri, riconosciuta  la regolarita' del
procedimento del concorso, approva con proprio decreto la graduatoria
di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame.