Art. 9. Graduatoria La graduatoria di merito dei candidati viene formata dalla commissione esaminatrice, secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il Ministero degli affari esteri, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame.