Art. 2.
  Le offerte  degli operatori relative  alla tranche di cui  al primo
comma  del precedente  art.  1 dovranno  pervenire, con  l'osservanza
delle  modalita' indicate  negli articoli  7 e  8 del  citato decreto
ministeriale del  22 settembre 1997,  entro le  ore 13 del  giorno 28
ottobre 1997.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni  d'asta, con le modalita' di
cui agli  articoli 9, 10 e  11 del medesimo decreto  del 22 settembre
1997.