IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art.  18, comma 3,  della legge  11 febbraio 1992,  n. 157,
recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio;
  Vista  la direttiva  409 /  79 /  CEE, e  successive modificazioni,
concernente   la  conservazione   degli  uccelli   selvatici,  e   in
particolare  l'art.  9,  riguardante la  possibilita'  di  introdurre
deroghe  ad   alcuni  divieti  della  direttiva   stessa,  a  precise
condizioni fissate dal medesimo art. 9;
  Visto  l'art. 6  del  decreto del  Presidente  della Repubblica  24
luglio 1977, n. 616;
  Visto  il decreto  legislativo emanato  con decreto  del Presidente
della Repubblica  4 giugno 1997,  n. 143, recante il  conferimento di
competenze alle regioni  nelle materie dell'agricoltura e  pesca e la
riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
  Considerato  che con  sentenza 22  luglio  1996, n.  272, la  Corte
costituzionale  ha statuito  la  competenza dello  Stato quanto  alla
modificazione dei divieti  derivanti dalla citata direttiva  n. 409 /
79 / CEE, individuando nell'art.  18, comma 3, la sede dell'esercizio
di tale  competenza statale e  concludendo che spetta allo  Stato far
valere, nei  confronti delle regioni, anche  quando queste esercitino
loro competenze  costituzionalmente garantite, gli  interessi unitari
di cui esso e' portatore;
  Considerato,   in  particolare,   che  l'attuazione   della  citata
direttiva n. 409 / 79 / CEE  da parte delle regioni, nel quadro delle
norme  di  principio fissate  dallo  Stato  con  la citata  legge  11
febbraio 1992, n. 157, deve avvenire, a norma dell'art. 6 del decreto
del Presidente della  Repubblica n. 616 del 1977,  nel rispetto delle
competenze dello Stato a tutela dei menzionati interessi unitari;
  Ritenuta, dunque, la necessita',  prospettata, sia pure con diverse
modalita', dai Ministri per le politiche agricole e dell'ambiente, di
fissare, a norma dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, le  modalita' di esercizio delle deroghe di  cui alla lettera
c) dell'art.  9 della citata  direttiva n. 409  / 79 /  CEE, mediante
disposizioni nazionali precise, rispettose  di detta direttiva, anche
ai  sensi della  sentenza della  Corte di  giustizia della  Comunita'
europea del 7 marzo 1996 e del parere motivato espresso nei confronti
dell'Italia dalla Commissione il 7 agosto 1997;
  Considerato che  con il  decreto del  Presidente del  Consiglio dei
Ministri di cui  all'art. 18, comma 3, della legge  11 febbraio 1992,
n.  157,  possono  essere apportate  modificazioni  all'elenco  delle
specie  cacciabili, nel  rispetto  della  normativa comunitaria;  che
detto  potere  e'  stato,  da  ultimo,  esercitato  con  decreto  del
Presidente  del Consiglio  dei Ministri  21  marzo 1997,  al fine  di
escludere  dalle specie  cacciabili  alcune  specie prima  inseritevi
dalla stessa legge 11 febbraio 1992, n. 157;
  Ritenuto, pertanto,  quanto alla  richiamata competenza  statale in
materia,  che il  decreto di  cui al  citato art.  18, comma  3, puo'
essere  utilizzato al  fine di  introdurre  deroghe ai  divieti e  di
verificarne  il rispetto,  in applicazione  dell'art. 9  della citata
direttiva n. 409 / 79 / CEE;
  Ritenuto,  inoltre, che,  per quanto  attiene alle  deroghe di  cui
all'art.  9, paragrafo  1, lettere  a) e  b), esse  trovano gia'  una
disciplina nella  legge 11  febbraio 1992, n.  157, agli  articoli 2,
comma  3, e  19, quest'ultima  norma prevedendo,  in particolare,  il
controllo in concreto della fauna selvatica, anche con l'approvazione
di  piani  di  abbattimento  per  la  tutela  di  interessi  pubblici
prevalenti;
  Ritenuto, invece, che  per quanto attiene alle ipotesi  di cui alla
lettera  c),  va  disciplinata  dallo  Stato  l'ammissibilita'  delle
deroghe  e  il  controllo  sulla loro  applicazione  da  parte  delle
regioni, nell'esercizio  dei poteri  spettanti a queste  ultime nella
materia della caccia,  analogamente a quanto previsto  dalla legge 11
febbraio 1992, n. 157, nei menzionati articoli 2, comma 3, e 19;
  Ritenuto,  infine, che  la  coesistenza delle  diverse funzioni  in
materia  sopra  richiamate,  statale  e regionale,  deve  trovare  il
necessario raccordo nell'intesa tra lo  Stato e la regione competente
ai fini dell'adozione delle concrete deroghe;
  Sentito l'Istituto  nazionale per  la fauna selvatica,  tra l'altro
nella riunione del 28 maggio 1997;
  Viste le distinte proposte del Ministro per le politiche agricole e
del Ministro dell'ambiente;
  Sentito  il Consiglio  dei  Ministri, che  ha  espresso il  proprio
avviso sullo specifico contenuto  del presente decreto nella riunione
del 12 settembre 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il presente  decreto,  al fine  di  garantire l'omogeneita'  di
applicazione  della normativa  comunitaria  volta alla  conservazione
degli  uccelli selvatici,  disciplina  le  modalita' per  l'esercizio
delle  deroghe, di  cui all'art.  9, paragrafo  1, lettera  c), della
direttiva del Consiglio n. 409 / 79 / CEE.
  2.  Le deroghe  di cui  al comma  1 possono  essere adottate,  solo
qualora non  vi siano  altre soluzioni  soddisfacenti, allo  scopo di
consentire in condizioni rigidamente  controllate e in modo selettivo
la cattura,  la detenzione o  altri impieghi misurati  di determinati
uccelli in piccole quantita'.
  3. Le deroghe  medesime devono contenere la  previsione espressa di
un  termine massimo  di durata  e  sono comunque  contenute entro  il
termine strettamente necessario al  soddisfacimento delle ragioni che
ne hanno determinato l'adozione.