IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Vista la direttiva 409 / 79 / CEE, e successive modificazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e in particolare l'art. 9, riguardante la possibilita' di introdurre deroghe ad alcuni divieti della direttiva stessa, a precise condizioni fissate dal medesimo art. 9; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il decreto legislativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento di competenze alle regioni nelle materie dell'agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Considerato che con sentenza 22 luglio 1996, n. 272, la Corte costituzionale ha statuito la competenza dello Stato quanto alla modificazione dei divieti derivanti dalla citata direttiva n. 409 / 79 / CEE, individuando nell'art. 18, comma 3, la sede dell'esercizio di tale competenza statale e concludendo che spetta allo Stato far valere, nei confronti delle regioni, anche quando queste esercitino loro competenze costituzionalmente garantite, gli interessi unitari di cui esso e' portatore; Considerato, in particolare, che l'attuazione della citata direttiva n. 409 / 79 / CEE da parte delle regioni, nel quadro delle norme di principio fissate dallo Stato con la citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve avvenire, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, nel rispetto delle competenze dello Stato a tutela dei menzionati interessi unitari; Ritenuta, dunque, la necessita', prospettata, sia pure con diverse modalita', dai Ministri per le politiche agricole e dell'ambiente, di fissare, a norma dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le modalita' di esercizio delle deroghe di cui alla lettera c) dell'art. 9 della citata direttiva n. 409 / 79 / CEE, mediante disposizioni nazionali precise, rispettose di detta direttiva, anche ai sensi della sentenza della Corte di giustizia della Comunita' europea del 7 marzo 1996 e del parere motivato espresso nei confronti dell'Italia dalla Commissione il 7 agosto 1997; Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono essere apportate modificazioni all'elenco delle specie cacciabili, nel rispetto della normativa comunitaria; che detto potere e' stato, da ultimo, esercitato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997, al fine di escludere dalle specie cacciabili alcune specie prima inseritevi dalla stessa legge 11 febbraio 1992, n. 157; Ritenuto, pertanto, quanto alla richiamata competenza statale in materia, che il decreto di cui al citato art. 18, comma 3, puo' essere utilizzato al fine di introdurre deroghe ai divieti e di verificarne il rispetto, in applicazione dell'art. 9 della citata direttiva n. 409 / 79 / CEE; Ritenuto, inoltre, che, per quanto attiene alle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettere a) e b), esse trovano gia' una disciplina nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, agli articoli 2, comma 3, e 19, quest'ultima norma prevedendo, in particolare, il controllo in concreto della fauna selvatica, anche con l'approvazione di piani di abbattimento per la tutela di interessi pubblici prevalenti; Ritenuto, invece, che per quanto attiene alle ipotesi di cui alla lettera c), va disciplinata dallo Stato l'ammissibilita' delle deroghe e il controllo sulla loro applicazione da parte delle regioni, nell'esercizio dei poteri spettanti a queste ultime nella materia della caccia, analogamente a quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nei menzionati articoli 2, comma 3, e 19; Ritenuto, infine, che la coesistenza delle diverse funzioni in materia sopra richiamate, statale e regionale, deve trovare il necessario raccordo nell'intesa tra lo Stato e la regione competente ai fini dell'adozione delle concrete deroghe; Sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, tra l'altro nella riunione del 28 maggio 1997; Viste le distinte proposte del Ministro per le politiche agricole e del Ministro dell'ambiente; Sentito il Consiglio dei Ministri, che ha espresso il proprio avviso sullo specifico contenuto del presente decreto nella riunione del 12 settembre 1997; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto, al fine di garantire l'omogeneita' di applicazione della normativa comunitaria volta alla conservazione degli uccelli selvatici, disciplina le modalita' per l'esercizio delle deroghe, di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva del Consiglio n. 409 / 79 / CEE. 2. Le deroghe di cui al comma 1 possono essere adottate, solo qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantita'. 3. Le deroghe medesime devono contenere la previsione espressa di un termine massimo di durata e sono comunque contenute entro il termine strettamente necessario al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione.